Art. 4 
 
 
Disposizioni  specifiche  per  i  produttori  che   aderiscono   alla
                    rimodulazione degli incentivi 
 
  1. Ai fini della verifica di  coerenza  tra  la  nuova  durata  del
periodo  di  incentivazione  ed  eventuali  prescrizioni  di   ordine
temporale  contenute  nei  titoli  abilitativi  rilasciati   per   la
costruzione e l'esercizio degli impianti, entro sei mesi  dalla  data
di entrata in vigore  del  presente  decreto  il  GSE  comunica  alle
regioni e agli enti locali che hanno  rilasciato  i  predetti  titoli
l'elenco dei soggetti che hanno esercitato l'opzione di rimodulazione
e gli estremi dei relativi titoli abilitativi. Le regioni e gli  enti
locali, ciascuno per la parte di  competenza,  adeguano  alla  durata
dell'incentivo, come rimodulata ai sensi  del  presente  decreto,  la
validita' temporale dei permessi rilasciati, comunque denominati, per
la costruzione e l'esercizio degli impianti ricadenti  nel  campo  di
applicazione del presente articolo. 
  2. Fatto salvo quanto  previsto  al  comma  3,  gli  interventi  di
qualunque tipo, realizzati sullo stesso  sito  dell'impianto  per  il
quale e' stata  esercitata  l'opzione  di  rimodulazione,  non  hanno
diritto  di  accesso,  fino  al  termine   del   nuovo   periodo   di
incentivazione, ad ulteriori  strumenti  incentivanti  a  carico  dei
prezzi  o  delle  tariffe  dell'energia  elettrica,   anche   qualora
l'esercente rinunci all'incentivo rimodulato, fatta eccezione per  il
ritiro dedicato e lo scambio sul posto, sempreche' compatibili con il
meccanismo di incentivazione in godimento. 
  3. Gli impianti per  i  quali  e'  stata  esercitata  l'opzione  di
rimodulazione possono accedere ad  ulteriori  strumenti  incentivanti
previsti dalla normativa vigente per i seguenti interventi: 
    a)  interventi  di  potenziamento,  in  relazione  alla  maggiore
produzione derivante dall'intervento  di  potenziamento,  determinata
con le modalita' previste dal pertinente provvedimento di  disciplina
dell'ulteriore incentivo; 
    b) interventi di integrale ricostruzione,  effettuati  a  partire
dal quinto anno successivo al termine del periodo residuo di  diritto
di godimento all'incentivo originario; in tal caso, l'eventuale nuovo
incentivo sostituisce il preesistente incentivo rimodulato; 
    c)  limitatamente  agli  impianti  a  biomasse  di  potenza   non
superiore a 1 MW, interventi  di  rifacimento  totale,  effettuati  a
partire dal quinto anno successivo al termine del periodo residuo  di
diritto  di  godimento  all'incentivo  originario;   in   tal   caso,
l'eventuale nuovo incentivo  sostituisce  il  preesistente  incentivo
rimodulato. 
  4.  L'estensione  del  periodo  di  diritto  alle   tariffe   fisse
omnicomprensive, maturata alla data di cui all'art. 2, comma 2, e  da
fruire ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto del Ministro dello
sviluppo economico 18 dicembre 2008, e' riconosciuta al  termine  del
nuovo  periodo   di   diritto   all'incentivo   rimodulato.   Durante
l'estensione,  trova  applicazione  il  valore  della  tariffa  fissa
onnicomprensiva vigente prima della rimodulazione  operata  ai  sensi
del presente decreto. 
  5. L'estensione  del  periodo  di  diritto  ai  certificati  verdi,
maturata alla data di cui all'art. 2, comma 2, e da fruire  ai  sensi
dell'art. 11, comma 8, e dell'art.  21,  comma  8,  del  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2008,  e'  riconosciuta
al termine del nuovo periodo  di  diritto  all'incentivo  rimodulato.
Durante  l'estensione,  trova  applicazione  il  valore  del  fattore
moltiplicativo vigente prima della rimodulazione operata ai sensi del
presente decreto. 
  6. Per gli impianti incentivati con  i  certificati  verdi,  i  cui
esercenti aderiscono all'opzione di rimodulazione degli incentivi  di
cui al presente decreto e, limitatamente alle  produzioni  realizzate
fino al 31 dicembre 2020, ai  fini  dell'applicazione  dell'art.  19,
comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico  6  luglio
2012, il parametro Re ivi indicato e', su richiesta  del  produttore,
fisso ed e' pari a quello registrato nell'anno 2012,  fermo  restando
quanto gia' previsto dal medesimo art. 19, comma 1, per gli  impianti
a biomasse e a bioliquidi  cogenerativi,  ovvero  integrati  in  reti
interne di utenza o in sistemi efficienti di utenza. A tali fini,  la
richiesta del produttore e' presentata contestualmente alla richiesta
di cui all'art. 3, comma 1.