Art. 4 Disposizioni specifiche per i produttori che aderiscono alla rimodulazione degli incentivi 1. Ai fini della verifica di coerenza tra la nuova durata del periodo di incentivazione ed eventuali prescrizioni di ordine temporale contenute nei titoli abilitativi rilasciati per la costruzione e l'esercizio degli impianti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il GSE comunica alle regioni e agli enti locali che hanno rilasciato i predetti titoli l'elenco dei soggetti che hanno esercitato l'opzione di rimodulazione e gli estremi dei relativi titoli abilitativi. Le regioni e gli enti locali, ciascuno per la parte di competenza, adeguano alla durata dell'incentivo, come rimodulata ai sensi del presente decreto, la validita' temporale dei permessi rilasciati, comunque denominati, per la costruzione e l'esercizio degli impianti ricadenti nel campo di applicazione del presente articolo. 2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, gli interventi di qualunque tipo, realizzati sullo stesso sito dell'impianto per il quale e' stata esercitata l'opzione di rimodulazione, non hanno diritto di accesso, fino al termine del nuovo periodo di incentivazione, ad ulteriori strumenti incentivanti a carico dei prezzi o delle tariffe dell'energia elettrica, anche qualora l'esercente rinunci all'incentivo rimodulato, fatta eccezione per il ritiro dedicato e lo scambio sul posto, sempreche' compatibili con il meccanismo di incentivazione in godimento. 3. Gli impianti per i quali e' stata esercitata l'opzione di rimodulazione possono accedere ad ulteriori strumenti incentivanti previsti dalla normativa vigente per i seguenti interventi: a) interventi di potenziamento, in relazione alla maggiore produzione derivante dall'intervento di potenziamento, determinata con le modalita' previste dal pertinente provvedimento di disciplina dell'ulteriore incentivo; b) interventi di integrale ricostruzione, effettuati a partire dal quinto anno successivo al termine del periodo residuo di diritto di godimento all'incentivo originario; in tal caso, l'eventuale nuovo incentivo sostituisce il preesistente incentivo rimodulato; c) limitatamente agli impianti a biomasse di potenza non superiore a 1 MW, interventi di rifacimento totale, effettuati a partire dal quinto anno successivo al termine del periodo residuo di diritto di godimento all'incentivo originario; in tal caso, l'eventuale nuovo incentivo sostituisce il preesistente incentivo rimodulato. 4. L'estensione del periodo di diritto alle tariffe fisse omnicomprensive, maturata alla data di cui all'art. 2, comma 2, e da fruire ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2008, e' riconosciuta al termine del nuovo periodo di diritto all'incentivo rimodulato. Durante l'estensione, trova applicazione il valore della tariffa fissa onnicomprensiva vigente prima della rimodulazione operata ai sensi del presente decreto. 5. L'estensione del periodo di diritto ai certificati verdi, maturata alla data di cui all'art. 2, comma 2, e da fruire ai sensi dell'art. 11, comma 8, e dell'art. 21, comma 8, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2008, e' riconosciuta al termine del nuovo periodo di diritto all'incentivo rimodulato. Durante l'estensione, trova applicazione il valore del fattore moltiplicativo vigente prima della rimodulazione operata ai sensi del presente decreto. 6. Per gli impianti incentivati con i certificati verdi, i cui esercenti aderiscono all'opzione di rimodulazione degli incentivi di cui al presente decreto e, limitatamente alle produzioni realizzate fino al 31 dicembre 2020, ai fini dell'applicazione dell'art. 19, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, il parametro Re ivi indicato e', su richiesta del produttore, fisso ed e' pari a quello registrato nell'anno 2012, fermo restando quanto gia' previsto dal medesimo art. 19, comma 1, per gli impianti a biomasse e a bioliquidi cogenerativi, ovvero integrati in reti interne di utenza o in sistemi efficienti di utenza. A tali fini, la richiesta del produttore e' presentata contestualmente alla richiesta di cui all'art. 3, comma 1.