Art. 11 Competenze del Corpo forestale dello Stato e attivita' di collaborazione con gli enti territoriali 1. A supporto della attivita' di censimento, i comuni possono richiedere specifica collaborazione ai comandi provinciali del Corpo forestale dello Stato, con particolare riferimento alla verifica specialistica delle segnalazioni provenienti da cittadini, associazioni, istituti scolastici, enti territoriali. 2. I comandi provinciali provvedono ad effettuare controlli annuali su tutti gli esemplari censiti al fine di verificarne le condizioni vegetative e comunicano ogni eventuale modifica riscontrata alla regione e all'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato e, qualora gli esemplari censiti siano sottoposti ai vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera a), del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e integrazione, altresi', alla Soprintendenza territorialmente competente del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo. In caso di esercizio del potere sostitutivo di cui all'art. 7, comma 3, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, il Corpo forestale dello Stato, tramite i comandi provinciali e relative strutture dipendenti, provvede ad effettuare il censimento previsto per conto degli enti territoriali inadempienti. 3. Al personale delle strutture del Corpo forestale dello Stato coinvolte nella particolare attivita' sono assicurati opportuni corsi di formazione e di addestramento, da effettuarsi a livello sia centrale che decentrato nonche' l'uso di strumentazione necessaria all'attivita' valutativa nell'ambito della formulazione dei pareri richiesti anche ai sensi dell'art. 7, comma 4, della legge 14 gennaio 2013, n. 10. 4. Rappresentanti dei comandi regionali del Corpo forestale dello Stato partecipano, ai sensi dell'art. 137 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, alle commissioni regionali deputate alla formulazione di proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili e aree di cui all'art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nei casi in cui queste riguardino filari, alberate ed alberi monumentali.