Allegato Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica "Vallagarina". Art. 1. Denominazione La indicazione geografica tipica "Vallagarina" accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti di seguito indicati per le seguenti tipologie di vini: bianchi, anche nelle tipologie frizzante e spumante; rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello; rosati, anche nelle tipologie frizzante e spumante.