(Allegato-art. 1)
                                                             Allegato 
 
Proposta di modifica  del  disciplinare  di  produzione  dei  vini  a
Indicazione Geografica Tipica "Vallagarina". 
 
                               Art. 1. 
 
                            Denominazione 
 
    La indicazione geografica  tipica  "Vallagarina"  accompagnata  o
meno dalle  specificazioni  previste  dal  presente  disciplinare  di
produzione, e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai
requisiti di seguito indicati per le seguenti tipologie di vini: 
      bianchi, anche nelle tipologie frizzante e spumante; 
      rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello; 
      rosati, anche nelle tipologie frizzante e spumante.