(Allegato-art. 4)
                               Art. 4. 
 
                      Norme per la viticoltura 
 
    Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati  alla
produzione dei mosti e dei vini  di  cui  all'art.  2  devono  essere
quelle tradizionali della zona. 
    Per i vini ad indicazione  geografica  tipica  "Vallagarina",  la
produzione  massima  di  uva  per  ettaro  di  vigneto   in   coltura
specializzata non deve essere superiore, nell'ambito aziendale, a: 
      per la provincia autonoma  di  Trento:  23  tonnellate  per  le
tipologie bianco,  rosso  e  rosato  ed  a  tonnellate  19,5  per  le
tipologie con specificazione di vitigno; 
      per la provincia di Verona:  23  tonnellate  per  la  tipologia
bianco, rosso, rosato ed anche con la specificazione di vitigno. 
    Le  uve  destinate  alla  produzione  dei  vini  ad   indicazione
geografica tipica "Vallagarina",  dopo  le  eventuali  operazioni  di
arricchimento, devono assicurare  ai  vini  il  titolo  alcolometrico
volumico totale minimo indicato all'art. 6 per le  diverse  tipologie
di prodotto.