(Allegato)
                                                             Allegato 
 
Modifica al disciplinare di produzione della denominazione di origine
                  controllata dei vini «Prosecco». 
 
    Il comma 1 dell'art. 5 e' sostituito con il seguente testo: 
      «1. Le operazioni di vinificazione, ivi comprese le  operazioni
di elaborazione del vino spumante  e  frizzante,  ossia  le  pratiche
enologiche per la  presa  di  spuma  e  per  la  stabilizzazione,  la
dolcificazione nelle tipologie ove ammessa, nonche' le operazioni  di
imbottigliamento e di confezionamento, devono essere  effettuate  nel
territorio di cui all'art. 3 del presente disciplinare. 
    Tali operazioni possono essere  altresi'  effettuate  in  cantine
aziendali o cooperative situate  nel  territorio  amministrativo  dei
comuni della provincia di Verona confinati con la zona di  produzione
delimitata all'art. 3, limitatamente alle uve provenienti da  vigneti
in conduzione al 30 novembre 2011.».