Art. 2 
 
  1. L'equipaggiamento indicato come «nuova  voce»  nella  colonna  1
dell'allegato A.1 al presente decreto o trasferito dall'allegato  A.2
all'allegato A.1, che e' stato prodotto precedentemente alla data del
4 dicembre 2014, in conformita' alle procedure di  omologazione  gia'
vigenti prima di tale data sul territorio di uno Stato  membro,  puo'
continuare ad essere commercializzato ed utilizzato a  bordo  di  una
nave nazionale o comunitaria entro i due anni successivi alla data di
cui sopra. 
    Roma, 11 novembre 2014 
 
                  Il Ministro delle infrastrutture 
                           e dei trasporti 
                                Lupi 
 
 
                      Il Ministro dell'ambiente 
                    e della tutela del territorio 
                             e del mare 
                              Galletti 
 
 
                             Il Ministro 
                      dello sviluppo economico 
                                Guidi 
 
 
                      Il Ministro dell'interno 
                               Alfano 
 

Registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2014 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente, della  tutela  del  territorio  e  del
mare, registro n. 1, foglio n. 4220