Art. 2 1. L'equipaggiamento indicato come «nuova voce» nella colonna 1 dell'allegato A.1 al presente decreto o trasferito dall'allegato A.2 all'allegato A.1, che e' stato prodotto precedentemente alla data del 4 dicembre 2014, in conformita' alle procedure di omologazione gia' vigenti prima di tale data sul territorio di uno Stato membro, puo' continuare ad essere commercializzato ed utilizzato a bordo di una nave nazionale o comunitaria entro i due anni successivi alla data di cui sopra. Roma, 11 novembre 2014 Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Lupi Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Galletti Il Ministro dello sviluppo economico Guidi Il Ministro dell'interno Alfano Registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2014 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 4220