Art. 10 
 
            Oneri per prestazioni di lavoro straordinario 
 
  1. Il Commissario  delegato  opera  una  ricognizione  degli  oneri
riferiti  alle  prestazioni  di  lavoro  straordinario  prestate  dal
personale non dirigenziale delle  pubbliche  amministrazioni  di  cui
all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n.  165,  direttamente
impegnato nelle attivita' di assistenza e soccorso alla popolazione o
nelle  attivita'  connesse  all'emergenza.  Detta   ricognizione   e'
effettuata sulla  base  delle  prestazioni  di  lavoro  straordinario
effettivamente  rese,  oltre  i  limiti   previsti   dai   rispettivi
ordinamenti,  dal  personale   non   dirigenziale   delle   pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, nel periodo dal 7 luglio al 31 agosto 2014. Il
medesimo Commissario delegato provvede al relativo ristoro, entro  il
limite massimo di 50 ore pro-capite,  nei  confronti  delle  predette
amministrazioni sulla base degli esiti della ricognizione effettuata. 
  2. Al personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di
cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, direttamente impiegato nelle  attivita'  di  cui  alla  presente
ordinanza, fino al termine dello stato di emergenza, entro il  limite
di 20 unita', puo' essere autorizzata la corresponsione,  nel  limite
massimo complessivo di 30 ore pro-capite, di compensi per prestazioni
di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti  previsti
dai rispettivi ordinamenti. 
  3. Gli oneri per l'attuazione del presente articolo  sono  posti  a
carico delle risorse di cui all'art. 3 e, a tal fine, nel piano degli
interventi di cui all'art. 1, comma 3,  sono  quantificate  le  somme
necessarie oltre che, limitatamente alle misure di cui  al  comma  2,
sono  definite  le  modalita'  per  l'individuazione  preventiva  dei
soggetti beneficiari.