(Allegato-art. 5)
                               Art. 5. 
 
                     Il sistema di coltivazione 
 
    Il sistema di coltivazione deve  essere  quello  tradizionalmente
adottato nella zona. I sesti di impianto, le forme di allevamento  ed
i sistemi di potatura  devono  essere  quelli  atti  a  mantenere  un
perfetto equilibrio e sviluppo della  pianta  oltre  ad  una  normale
aerazione e soleggiamento della stessa. 
    La densita' di piantagione massima e' di 400 piante  per  ettaro.
Per impianti esistenti ed in fase  di  produttivita'  decrescente  e'
ammessa una densita' fino ad un massimo di 500 piante per ettaro. Per
i sesti dinamici la densita' massima ammessa e'  di  850  piante  per
ettaro. 
    I  portinnesti  sono  i  seguenti:  «Arancio  amaro»,   «Poncirus
trifoliata»,  «Citrange  Troyer»,  «Citrange   Carrizo»   e   «Citrus
macrophylla», dotati di alta stabilita' genetica. 
    Le operazioni colturali, per la gestione tecnica convenzionale  e
le  modalita'  di  raccolta,  devono  essere  quelle  previste  dalla
«Normale Buona Pratica Agricola». Queste norme,  per  il  limone,  si
riferiscono alla gestione del suolo, agli interventi di concimazione,
all'irrigazione, alla difesa. 
    La produzione dell'Indicazione  Geografica  Protetta  «Limone  di
Siracusa» puo'  avvenire  in  impianti  condotti  con  il  metodo  di
coltivazione: 
      a)  convenzionale:  che  e'  quello  in  uso  nella  zona,  con
l'osservanza delle norme di «Normale Buona  Pratica  Agricola»  della
Regione Siciliana; 
      b) integrato: con  produzione  ottenuta  mediante  l'osservanza
delle  norme  tecniche  previste  dal  Disciplinare   della   Regione
Siciliana  in  adozione  dei  regolamenti   comunitari   in   materia
agroambientale; 
      c) biologico: in osservanza del Reg Ce 834/2007.