Art. 3 
 
                     Disciplina delle attivita' 
 
  1. Il Ministro  o  il  Vice  Ministro  convocano  le  riunioni  del
Consiglio e ne stabiliscono l'ordine del giorno. 
  2. Il Consiglio e' convocato almeno una volta l'anno e  ogni  volta
che si renda necessario acquisire pareri o esprimere  raccomandazioni
sulle materie di cui all'art. 16, comma 2, della legge. Il  Consiglio
e' comunque convocato per esprimere il  parere  di  cui  all'art.  2,
comma 3, della legge. 
  3. Le riunioni sono validamente costituite con  la  presenza  della
maggioranza dei componenti, escluso il presidente. 
  4. Le deliberazioni sono adottate per  consenso.  Le  proposte  del
Governo o quelle su cui il Consiglio esprime parere  obbligatorio  si
intendono approvate in mancanza di deliberazione contraria,  adottata
in una riunione del Consiglio, convocata per una data  di  norma  non
successiva al quindicesimo giorno dalla trasmissione delle proposte. 
  5. Su iniziativa del Ministro, possono essere invitate  a  prendere
parte alle riunioni del Consiglio, senza  diritto  di  voto,  fino  a
cinque personalita' particolarmente competenti nelle materie  oggetto
delle riunioni stesse, inclusi membri del  Parlamento  designati  dai
Presidenti della Camera dei Deputati o del Senato della Repubblica. 
  6. Il Consiglio si articola in gruppi tematici  o  geografici,  che
facilitano e istruiscono il lavoro dell'assemblea.