Art. 11 
 
                             E-learning 
 
  1. I corsi effettuati con modalita' di e-learning si  avvalgono  di
piattaforme caratterizzate dai seguenti elementi essenziali: 
    a) tracciabilita' dei tempi di erogazione e  di  fruizione  della
formazione, come previsto dall'art. 9, comma 2, secondo  lo  standard
SCORM ovvero attraverso standard con le medesime caratteristiche; 
    b) fruizione dei materiali didattici attraverso il web e sviluppo
di attivita' formative basate su tecnologia LMS (Learning  Management
System) e in associazione a moduli LCMS (Learning Content  Management
System); 
    c)  monitoraggio  continuo  del  livello  di  apprendimento,  sia
attraverso il tracciamento del  percorso  formativo,  sia  attraverso
momenti di valutazione e autovalutazione; 
    d)  multimedialita',  intesa  come  effettiva  integrazione   tra
diversi media per favorire una migliore comprensione dei contenuti; 
    e) interazione con docenti/tutor e con gli altri discenti al fine
di favorire, tramite le nuove tecnologie, la  creazione  di  contesti
collettivi di apprendimento; 
    f)  introduzione  di  misure  atte   ad   impedire   collegamenti
simultanei  dello  stesso  utente  da  postazioni  diverse  (o  dalla
medesima postazione).