Art. 13 
 
         Contenuti dell'obbligo formativo e di aggiornamento 
 
  1. La formazione e l'aggiornamento: 
    sono finalizzati al conseguimento delle  competenze  e  capacita'
necessarie   a   fornire   consulenza   professionale,   a   valutare
l'adeguatezza dei prodotti in relazione alle  esigenze  del  cliente,
nonche' ad assisterlo  nella  gestione  del  rapporto,  sia  in  fase
precontrattuale che contrattuale; 
    prevedono una progettazione per aree e moduli didattici. 
  2. La  formazione  e  l'aggiornamento  hanno  per  oggetto  nozioni
giuridiche, tecniche, fiscali ed economiche  concernenti  l'attivita'
assicurativa e riassicurativa delle imprese e degli intermediari,  in
relazione ai contenuti minimi di cui alle aree tematiche e ai  moduli
riportati nell'allegato 1 al presente regolamento. In particolare: 
    a) i corsi di formazione prevedono  una  conoscenza  generale  di
tutte le aree tematiche di cui all'allegato 1 e l'approfondimento  di
specifici argomenti, anche in relazione all'attivita' da svolgere; 
    b) i corsi  di  aggiornamento  prevedono,  per  ciascun  biennio,
moduli di  approfondimento  scelti  tra  le  aree  tematiche  di  cui
all'allegato 1 e tengono conto  dell'evoluzione  della  normativa  di
riferimento nonche' delle specificita' connesse alla sezione del  RUI
di appartenenza, alla dimensione  e  complessita'  dell'attivita'  di
intermediazione esercitata e  alla  diversa  tipologia  dei  prodotti
intermediati. 
  3. Nel caso di collocamento a distanza di prodotti assicurativi,  i
corsi di formazione e di aggiornamento prevedono un adeguato  livello
di conoscenza delle tecnologie utilizzate. 
  4. Per gli iscritti nelle sezioni A e D e  per  i  loro  rispettivi
collaboratori, i corsi di formazione  e  di  aggiornamento  prevedono
specifiche cognizioni di informatica tali da assicurare  un  adeguato
livello  di  conoscenza  delle   applicazioni   e   delle   procedure
predisposte dall'impresa preponente. 
  5. Per gli intermediari incaricati della gestione dei  sinistri,  i
corsi  di  formazione  e  di   aggiornamento   prevedono   specifiche
cognizioni tali da assicurare un adeguato livello di conoscenza delle
procedure  di   gestione   adottate   dall'impresa   che   conferisce
l'incarico. 
  6.  Ai  fini  dell'esercizio  dell'attivita'   di   intermediazione
riassicurativa   o   di   collocamento   di   forme    pensionistiche
complementari, i corsi di formazione  e  di  aggiornamento  prevedono
nozioni specifiche relative,  rispettivamente,  alla  disciplina  del
contratto e  dell'impresa  di  riassicurazione  e  alle  norme  sulla
previdenza complementare. 
  7. Il programma dei corsi e il relativo  materiale  didattico  sono
posti a disposizione dei partecipanti.