Art. 13 Contenuti dell'obbligo formativo e di aggiornamento 1. La formazione e l'aggiornamento: sono finalizzati al conseguimento delle competenze e capacita' necessarie a fornire consulenza professionale, a valutare l'adeguatezza dei prodotti in relazione alle esigenze del cliente, nonche' ad assisterlo nella gestione del rapporto, sia in fase precontrattuale che contrattuale; prevedono una progettazione per aree e moduli didattici. 2. La formazione e l'aggiornamento hanno per oggetto nozioni giuridiche, tecniche, fiscali ed economiche concernenti l'attivita' assicurativa e riassicurativa delle imprese e degli intermediari, in relazione ai contenuti minimi di cui alle aree tematiche e ai moduli riportati nell'allegato 1 al presente regolamento. In particolare: a) i corsi di formazione prevedono una conoscenza generale di tutte le aree tematiche di cui all'allegato 1 e l'approfondimento di specifici argomenti, anche in relazione all'attivita' da svolgere; b) i corsi di aggiornamento prevedono, per ciascun biennio, moduli di approfondimento scelti tra le aree tematiche di cui all'allegato 1 e tengono conto dell'evoluzione della normativa di riferimento nonche' delle specificita' connesse alla sezione del RUI di appartenenza, alla dimensione e complessita' dell'attivita' di intermediazione esercitata e alla diversa tipologia dei prodotti intermediati. 3. Nel caso di collocamento a distanza di prodotti assicurativi, i corsi di formazione e di aggiornamento prevedono un adeguato livello di conoscenza delle tecnologie utilizzate. 4. Per gli iscritti nelle sezioni A e D e per i loro rispettivi collaboratori, i corsi di formazione e di aggiornamento prevedono specifiche cognizioni di informatica tali da assicurare un adeguato livello di conoscenza delle applicazioni e delle procedure predisposte dall'impresa preponente. 5. Per gli intermediari incaricati della gestione dei sinistri, i corsi di formazione e di aggiornamento prevedono specifiche cognizioni tali da assicurare un adeguato livello di conoscenza delle procedure di gestione adottate dall'impresa che conferisce l'incarico. 6. Ai fini dell'esercizio dell'attivita' di intermediazione riassicurativa o di collocamento di forme pensionistiche complementari, i corsi di formazione e di aggiornamento prevedono nozioni specifiche relative, rispettivamente, alla disciplina del contratto e dell'impresa di riassicurazione e alle norme sulla previdenza complementare. 7. Il programma dei corsi e il relativo materiale didattico sono posti a disposizione dei partecipanti.