Art. 15 Modifiche al regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 1. L'art. 2, comma 1, lett. j), e' abrogato. 2. L'art. 2, comma 1, lett. m), e' abrogato. 3. L'art. 17 e' modificato come segue: al comma 1 lett. c), le parole «secondo quanto stabilito dal comma 2» sono sostituite dalle seguenti «secondo quanto stabilito dal regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014»; il comma 2 e' abrogato; al comma 3, le parole «l'impresa attesta di aver provveduto ad impartire una formazione conforme ai criteri stabiliti dal comma 2» sono sostituite dalle seguenti «l'impresa attesta di aver provveduto ad impartire una formazione conforme a quanto stabilito dal regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014». 4. L'art. 21 e' modificato come segue: al comma 1 lett. c), le parole «conformi ai criteri previsti dall'art. 17, comma 2, tenuti od organizzati a cura degli intermediari per i quali operano o delle relative imprese preponenti.» sono sostituite dalle seguenti «conformi alla disciplina del regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014» e le parole «Ai fini dell'esercizio dell'attivita' di intermediazione riassicurativa o di collocamento di forme pensionistiche complementari, l'oggetto dei corsi di formazione deve essere integrato con nozioni specifiche relative all'attivita' da svolgere, che abbiano riguardo, rispettivamente, alla disciplina del contratto di riassicurazione e dell'impresa di riassicurazione o alle norme sulla previdenza complementare» sono abrogate. 5. L'art. 27 e' modificato come segue: al comma 1, lett. a), dopo le parole «a tal fine rimane valido il requisito di professionalita' in base al quale e' stata effettuata la prima iscrizione al registro.» sono inserite le seguenti parole: «purche', ove si tratti di intermediari iscritti nella sezione C o E del RUI, la domanda di reiscrizione sia presentata entro cinque anni dalla cancellazione». il comma 1, lett. b), viene sostituito con le seguenti parole: «nel caso in cui la domanda di reiscrizione sia presentata entro due anni dalla cancellazione, abbiano effettuato un aggiornamento professionale non inferiore a 15 ore; nel caso in cui la domanda di reiscrizione sia presentata dopo 2 anni dalla cancellazione, abbiano effettuato un aggiornamento professionale non inferiore a 60 ore; nel caso in cui la domanda di reiscrizione sia presentata dopo cinque anni dalla cancellazione, gli intermediari iscritti nella sezione C o E del RUI abbiano effettuato la formazione professionale.» 6. L'art. 36 e' modificato come segue: al comma 2, le parole «di cui all'art. 38 in caso di inoperativita' protratta per oltre un anno» sono sostituite con le seguenti «di cui all'art. 7 del regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014». 7. L'art. 38 e' integralmente abrogato. 8. L'art. 39 e' modificato come segue: al comma 1, lett. b), le parole «in conformita' a quanto disposto dall'art. 38» sono sostituite con le seguenti «in conformita' a quanto disposto dal regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014»; al comma 2, lett. b), le parole «previsti dall'art. 38» sono sostituite con le seguenti «previsti dal regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014». 9. L'art. 42 e' modificato come segue: al comma 1 lett. b), le parole «conformi ai criteri stabiliti dall'art. 17, comma 2 tenuti od organizzati a cura degli stessi intermediari per i quali operano o delle relative imprese preponenti.» sono sostituite dalle seguenti «conformi alla disciplina del regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014»; al comma 2, lett. b), le parole «previsti dall'art. 38» sono sostituite con le seguenti «previsti dal regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014». 10. L'art. 57 e' modificato come segue: al comma 1, il testo della lett. e) viene sostituito con le seguenti parole «la formazione professionale e l'aggiornamento professionale di cui al regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014, inclusa l'eventuale documentazione attestante la sussistenza delle cause di sospensione degli obblighi di aggiornamento professionale previste dall'art. 7, comma 5 , del predetto Regolamento;» al comma 1, lett. g), le parole «nonche' la eventuale documentazione attestante la sussistenza delle cause giustificative dell'esonero previste dall'art. 38, comma 5» sono sostituite con le seguenti «nonche' la eventuale documentazione attestante la sussistenza delle cause di sospensione previste dall'art. 7, comma 5, del regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014»; al comma 3, le parole «inclusa la eventuale documentazione attestante la sussistenza delle cause giustificative dell'esonero dall'aggiornamento professionale previste dall'art. 38, comma 5» sono sostituite con le seguenti «inclusa la eventuale documentazione attestante la sussistenza delle cause di sospensione dall'obbligo di aggiornamento professionale previste dall'art. 7, comma 5, del regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014». 11. L'art. 58 bis e' modificato come segue: al comma 2, lett. a), le parole «di cui all'art. 17, comma 2» sono sostituite con le seguenti «di cui al regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014» e le parole «ai sensi dell'art. 38» sono sostituite con le seguenti «ai sensi del suddetto regolamento». 12. L'art. 62 e' modificato come segue: al comma 2, lett. b), numero 2), le parole «di cui all'art. 38» sono sostituite con le seguenti «in materia di aggiornamento professionale di cui al regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014».