Art. 15 
 
       Modifiche al regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 
 
  1. L'art. 2, comma 1, lett. j), e' abrogato. 
  2. L'art. 2, comma 1, lett. m), e' abrogato. 
  3. L'art. 17 e' modificato come segue: 
    al comma 1 lett. c), le  parole  «secondo  quanto  stabilito  dal
comma 2» sono sostituite dalle seguenti «secondo quanto stabilito dal
regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014»; 
    il comma 2 e' abrogato; 
    al comma 3, le parole «l'impresa attesta di  aver  provveduto  ad
impartire una formazione conforme ai criteri stabiliti dal  comma  2»
sono sostituite dalle seguenti «l'impresa attesta di aver  provveduto
ad  impartire  una  formazione  conforme  a  quanto   stabilito   dal
regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014». 
  4. L'art. 21 e' modificato come segue: 
    al comma 1 lett. c), le  parole  «conformi  ai  criteri  previsti
dall'art.  17,  comma  2,  tenuti  od  organizzati   a   cura   degli
intermediari  per  i  quali  operano   o   delle   relative   imprese
preponenti.» sono sostituite dalle seguenti «conformi alla disciplina
del regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014» e le parole «Ai  fini
dell'esercizio dell'attivita' di intermediazione riassicurativa o  di
collocamento di forme  pensionistiche  complementari,  l'oggetto  dei
corsi di formazione deve  essere  integrato  con  nozioni  specifiche
relative   all'attivita'   da   svolgere,   che   abbiano   riguardo,
rispettivamente, alla disciplina del contratto di  riassicurazione  e
dell'impresa  di  riassicurazione  o  alle  norme  sulla   previdenza
complementare» sono abrogate. 
  5. L'art. 27 e' modificato come segue: 
    al comma 1, lett. a), dopo le parole «a tal fine rimane valido il
requisito di professionalita' in base al quale e' stata effettuata la
prima iscrizione al registro.»  sono  inserite  le  seguenti  parole:
«purche', ove si tratti di intermediari iscritti nella sezione C o  E
del RUI, la domanda di reiscrizione sia presentata entro cinque  anni
dalla cancellazione». 
    il comma 1, lett. b), viene sostituito con le seguenti parole: 
    «nel caso in cui la domanda di reiscrizione sia presentata  entro
due anni dalla cancellazione,  abbiano  effettuato  un  aggiornamento
professionale non inferiore a 15 ore; nel caso in cui la  domanda  di
reiscrizione sia presentata dopo 2 anni dalla cancellazione,  abbiano
effettuato un aggiornamento professionale non inferiore a 60 ore; nel
caso in cui la domanda di reiscrizione  sia  presentata  dopo  cinque
anni dalla cancellazione, gli intermediari iscritti nella sezione C o
E del RUI abbiano effettuato la formazione professionale.» 
  6. L'art. 36 e' modificato come segue: 
    al  comma  2,  le  parole  «di  cui  all'art.  38  in   caso   di
inoperativita' protratta per oltre un anno» sono  sostituite  con  le
seguenti «di cui all'art. 7 del regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre
2014». 
  7. L'art. 38 e' integralmente abrogato. 
  8. L'art. 39 e' modificato come segue: 
    al comma 1, lett. b), le parole «in conformita' a quanto disposto
dall'art. 38» sono sostituite  con  le  seguenti  «in  conformita'  a
quanto disposto dal regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014»; 
    al comma 2, lett. b), le  parole  «previsti  dall'art.  38»  sono
sostituite con le seguenti «previsti dal regolamento IVASS n. 6 del 2
dicembre 2014». 
  9. L'art. 42 e' modificato come segue: 
    al comma 1 lett. b), le parole  «conformi  ai  criteri  stabiliti
dall'art. 17, comma 2 tenuti  od  organizzati  a  cura  degli  stessi
intermediari  per  i  quali  operano   o   delle   relative   imprese
preponenti.» sono sostituite dalle seguenti «conformi alla disciplina
del regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014»; 
    al comma 2, lett. b), le  parole  «previsti  dall'art.  38»  sono
sostituite con le seguenti «previsti dal regolamento IVASS n. 6 del 2
dicembre 2014». 
  10. L'art. 57 e' modificato come segue: 
    al comma 1, il testo della  lett.  e)  viene  sostituito  con  le
seguenti  parole  «la  formazione  professionale  e   l'aggiornamento
professionale di cui al regolamento IVASS n. 6 del 2  dicembre  2014,
inclusa l'eventuale documentazione attestante  la  sussistenza  delle
cause di sospensione degli obblighi  di  aggiornamento  professionale
previste dall'art. 7, comma 5 , del predetto Regolamento;» 
    al  comma  1,  lett.  g),  le  parole   «nonche'   la   eventuale
documentazione attestante la sussistenza delle  cause  giustificative
dell'esonero previste dall'art. 38, comma 5» sono sostituite  con  le
seguenti  «nonche'  la   eventuale   documentazione   attestante   la
sussistenza delle cause di sospensione previste dall'art. 7, comma 5,
del regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014»; 
    al comma  3,  le  parole  «inclusa  la  eventuale  documentazione
attestante la sussistenza  delle  cause  giustificative  dell'esonero
dall'aggiornamento professionale previste dall'art. 38, comma 5» sono
sostituite con  le  seguenti  «inclusa  la  eventuale  documentazione
attestante la sussistenza delle cause di sospensione dall'obbligo  di
aggiornamento  professionale  previste  dall'art.  7,  comma  5,  del
regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014». 
  11. L'art. 58 bis e' modificato come segue: 
    al comma 2, lett. a), le parole «di cui  all'art.  17,  comma  2»
sono sostituite con le seguenti «di cui al regolamento IVASS n. 6 del
2 dicembre 2014» e le parole «ai sensi dell'art. 38» sono  sostituite
con le seguenti «ai sensi del suddetto regolamento». 
  12. L'art. 62 e' modificato come segue: 
    al comma 2, lett. b), numero 2), le parole «di cui  all'art.  38»
sono  sostituite  con  le  seguenti  «in  materia  di   aggiornamento
professionale di cui al regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014».