Art. 18 Disciplina transitoria 1. La formazione professionale conseguita in conformita' ai criteri fissati dal regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 e' valida a condizione che sia stata completata entro il 30 giugno 2015 e che la presentazione dell'istanza di iscrizione o reiscrizione nelle sezioni C o E del RUI ovvero l'inizio dell'attivita' avvengano entro lo stesso termine. 2. L'aggiornamento professionale effettuato entro il 30 giugno 2015 in conformita' ai criteri fissati dal regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 e' valido ai fini del completamento degli obblighi di cui all'art. 38 del medesimo regolamento. E' valido altresi' ai fini del presente regolamento, ferme la cadenza biennale e la durata minima di 60 ore nell'arco del biennio.