Art. 18 
 
                       Disciplina transitoria 
 
  1. La formazione professionale conseguita in conformita' ai criteri
fissati dal regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006  e'  valida  a
condizione che sia stata completata entro il 30 giugno 2015 e che  la
presentazione dell'istanza di iscrizione o reiscrizione nelle sezioni
C o E del RUI  ovvero  l'inizio  dell'attivita'  avvengano  entro  lo
stesso termine. 
  2. L'aggiornamento professionale effettuato entro il 30 giugno 2015
in conformita' ai criteri fissati dal regolamento ISVAP n. 5  del  16
ottobre 2006 e' valido ai fini del completamento  degli  obblighi  di
cui all'art. 38 del medesimo regolamento. E' valido altresi' ai  fini
del presente regolamento, ferme  la  cadenza  biennale  e  la  durata
minima di 60 ore nell'arco del biennio.