Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per: a) «addetti all'attivita' di intermediazione al di fuori dei locali dell'intermediario per il quale operano»: gli intermediari, quali i dipendenti, i collaboratori, i produttori e gli altri incaricati degli intermediari iscritti nella sezione A, B o D del registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che svolgono l'attivita' di intermediazione assicurativa e riassicurativa al di fuori dei locali dove l'intermediario opera; b) «addetti all'attivita' di intermediazione all'interno dei locali in cui l'intermediario opera»: gli sportellisti bancari e postali, i dipendenti, i collaboratori e gli altri incaricati degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D del registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che svolgono l'attivita' di intermediazione assicurativa o riassicurativa nei locali di tali intermediari; c) «Codice»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private; d) «corso»: insieme omogeneo, coordinato e sequenziale di uno o piu' moduli formativi idonei al raggiungimento di un obiettivo di apprendimento; e) «e-learning»: apprendimento realizzato tramite l'utilizzo delle tecnologie multimediali e di internet; f) «formazione in aula»: la formazione conseguita attraverso la partecipazione a corsi che prevedono la compresenza di docenti e discenti nello stesso luogo; g) «imprese»: le imprese di assicurazione e/o di riassicurazione con sede legale in Italia e le sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione e/o di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo; h) «intermediari»: le persone fisiche o le societa', iscritte nel registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che svolgono a titolo oneroso l'attivita' di intermediazione assicurativa o riassicurativa; i) «LMS (learning management system)»: piattaforma applicativa (o insieme di programmi) che permette l'erogazione dei corsi in modalita' e-learning e, in particolare, gestisce gli utenti, la distribuzione dei corsi on-line, il tracciamento delle attivita' on-line e l'analisi delle statistiche; j) «LCMS (Learning Content Management System)»: sistemi per la gestione diretta dei contenuti formativi; k) «modulo formativo»: unita' didattica di base finalizzata alla trattazione di uno o piu' argomenti didattici omogenei; l) «Registro o RUI»: il registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; m) «rete distributiva diretta»: gli intermediari iscritti nella sezione A o D del RUI, inclusi i relativi addetti all'attivita' di intermediazione iscritti nella sezione E del RUI o operanti all'interno dei locali e i relativi addetti al call center, nonche' gli intermediari iscritti nella sezione C del RUI; n) «videoconferenza»: modalita' di apprendimento a distanza attraverso la contemporanea partecipazione e interazione di docenti e discenti; o) «webinar (o web-based seminar)»: modalita' di apprendimento a distanza attraverso la contemporanea partecipazione e interazione di docenti e discenti e la condivisione di materiale formativo.