Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per: 
    a) «addetti all'attivita' di  intermediazione  al  di  fuori  dei
locali dell'intermediario per il quale  operano»:  gli  intermediari,
quali i  dipendenti,  i  collaboratori,  i  produttori  e  gli  altri
incaricati degli intermediari iscritti nella sezione A,  B  o  D  del
registro  unico  elettronico  degli   intermediari   assicurativi   e
riassicurativi  di  cui  all'art.  109  del  decreto  legislativo   7
settembre 2005, n. 209, che svolgono l'attivita'  di  intermediazione
assicurativa  e  riassicurativa  al  di   fuori   dei   locali   dove
l'intermediario opera; 
    b) «addetti  all'attivita'  di  intermediazione  all'interno  dei
locali in cui l'intermediario  opera»:  gli  sportellisti  bancari  e
postali, i dipendenti, i collaboratori e gli altri  incaricati  degli
intermediari iscritti nelle sezioni A,  B  o  D  del  registro  unico
elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi  di  cui
all'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.  209,  che
svolgono l'attivita' di intermediazione assicurativa o riassicurativa
nei locali di tali intermediari; 
    c) «Codice»: il decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.  209  e
successive modificazioni e  integrazioni,  recante  il  Codice  delle
assicurazioni private; 
    d) «corso»: insieme omogeneo, coordinato e sequenziale di  uno  o
piu' moduli formativi idonei al raggiungimento  di  un  obiettivo  di
apprendimento; 
    e)  «e-learning»:  apprendimento  realizzato  tramite  l'utilizzo
delle tecnologie multimediali e di internet; 
    f) «formazione in aula»: la formazione conseguita  attraverso  la
partecipazione a corsi che prevedono  la  compresenza  di  docenti  e
discenti nello stesso luogo; 
    g) «imprese»: le imprese di assicurazione e/o di  riassicurazione
con sede legale in Italia e le sedi secondarie in Italia  di  imprese
di assicurazione e/o di riassicurazione con sede legale in uno  Stato
terzo; 
    h) «intermediari»: le persone fisiche o le societa', iscritte nel
registro  unico  elettronico  degli   intermediari   assicurativi   e
riassicurativi  di  cui  all'art.  109  del  decreto  legislativo   7
settembre 2005, n. 209, che svolgono a titolo oneroso l'attivita'  di
intermediazione assicurativa o riassicurativa; 
    i) «LMS (learning management system)»: piattaforma applicativa (o
insieme  di  programmi)  che  permette  l'erogazione  dei  corsi   in
modalita' e-learning e,  in  particolare,  gestisce  gli  utenti,  la
distribuzione dei corsi  on-line,  il  tracciamento  delle  attivita'
on-line e l'analisi delle statistiche; 
    j) «LCMS (Learning Content Management System)»:  sistemi  per  la
gestione diretta dei contenuti formativi; 
    k) «modulo formativo»: unita' didattica di base finalizzata  alla
trattazione di uno o piu' argomenti didattici omogenei; 
    l)  «Registro  o  RUI»:  il  registro  unico  elettronico   degli
intermediari assicurativi e riassicurativi di cui  all'art.  109  del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; 
    m) «rete distributiva diretta»: gli intermediari  iscritti  nella
sezione A o D del RUI, inclusi i relativi  addetti  all'attivita'  di
intermediazione  iscritti  nella  sezione  E  del  RUI   o   operanti
all'interno dei locali e i relativi addetti al call  center,  nonche'
gli intermediari iscritti nella sezione C del RUI; 
    n)  «videoconferenza»:  modalita'  di  apprendimento  a  distanza
attraverso la contemporanea partecipazione e interazione di docenti e
discenti; 
    o) «webinar (o web-based seminar)»: modalita' di apprendimento  a
distanza attraverso la contemporanea partecipazione e interazione  di
docenti e discenti e la condivisione di materiale formativo.