Art. 4 
 
      Soggetti tenuti all'obbligo di formazione e aggiornamento 
 
  1. Sono  tenuti  all'obbligo  di  formazione  di  cui  al  presente
regolamento: 
    a) addetti all'attivita'  di  intermediazione  al  di  fuori  dei
locali   dell'intermediario   per   il   quale   operano,   ai   fini
dell'iscrizione nelle sezioni C o E del RUI; 
    b)  addetti  all'attivita'  di  intermediazione  all'interno  dei
locali  in  cui  l'intermediario  opera,   prima   di   intraprendere
l'attivita'; 
    c) gli addetti dei call  center  degli  intermediari  che  se  ne
avvalgono, prima di intraprendere l'attivita'. 
  2. Sono tenuti all'obbligo di aggiornamento professionale di cui al
presente regolamento: 
    a) le persone fisiche iscritte nelle sezioni A o B del RUI; 
    b) i soggetti di cui al comma 1. 
  3. Il presente regolamento si applica anche agli addetti  dei  call
center delle imprese che se ne avvalgono, ai sensi  dell'art.  7  del
Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010, fermo quanto ivi  disposto
riguardo alla durata  prevista  per  la  formazione  iniziale  e  per
l'aggiornamento di tali addetti.