Art. 5 
 
      Soggetti che impartiscono la formazione e l'aggiornamento 
 
  1. Le imprese e gli intermediari iscritti nelle sezioni A,  B  o  D
del RUI impartiscono direttamente ovvero organizzano, avvalendosi dei
soggetti formatori aventi i requisiti di cui al successivo  art.  14,
commi 1 e 2, i corsi di formazione e di  aggiornamento  professionale
previsti nel presente regolamento per i soggetti di cui al comma 3. 
  2. Per le persone fisiche iscritte nelle sezioni A e B  del  RUI  i
corsi di aggiornamento sono tenuti direttamente dalle imprese, ovvero
organizzati dalle imprese o dagli intermediari stessi avvalendosi dei
soggetti formatori aventi i requisiti di cui all'art. 14, comma 2. 
  3. Per le persone fisiche da iscrivere o iscritte nella  sezione  E
del RUI nonche' per gli addetti all'attivita' di  intermediazione  di
cui all'art. 4, comma 1, lett. b)  e  c),  i  corsi  sono  tenuti  od
organizzati a cura  dell'intermediario  che  se  ne  avvale  o  delle
relative imprese preponenti. Per le persone fisiche  da  iscrivere  o
iscritte nella sezione C del RUI, e per gli addetti  al  call  center
delle imprese, i corsi  sono  tenuti  od  organizzati  a  cura  delle
imprese per le quali tali soggetti operano. 
  4. Nel caso in  cui  il  medesimo  addetto  collabori  con  diversi
intermediari di riferimento, questi possono attuare idonee  forme  di
coordinamento  per  ripartire  tra  loro  le  relative  attivita'  di
formazione e di aggiornamento professionale, purche' sia garantito il
rispetto  degli  standard  minimi  previsti  dal  Regolamento  e   la
formazione sulle caratteristiche tecniche e sugli elementi  giuridici
dei  contratti  rispecchi  le  peculiarita'  dei  diversi   contratti
distribuiti.