Art. 6 
 
                      Formazione professionale 
 
  1. La formazione professionale e': 
    pertinente e adeguata rispetto all'attivita'  da  svolgere  e  in
particolare ai contratti oggetto di intermediazione; 
    mirata al conseguimento di idonei livelli di conoscenze  teoriche
aggiornate, di capacita' e competenze tecnico-operative e di efficace
e corretta comunicazione con la clientela. 
  2. La formazione professionale consiste nella  partecipazione,  nei
12 mesi antecedenti alla  data  di  presentazione  della  domanda  di
iscrizione o  dell'inizio  dell'attivita',  a  corsi  di  durata  non
inferiore a 60 ore, svolti in aula o con le modalita' equivalenti  di
cui all'art. 9 del presente regolamento. 
  3. I corsi in aula non possono avere una durata  superiore  alle  8
ore giornaliere e prevedono un  numero  di  partecipanti  adeguato  a
garantire  l'effettivita'  dell'apprendimento,  tenuto  conto   della
natura  e  delle  caratteristiche  del  soggetto  formatore  e  delle
tematiche oggetto di formazione. 
  4. La formazione professionale  acquisita  rimane  valida  ai  fini
della reiscrizione nelle sezioni C  o  E  del  RUI  o  della  ripresa
dell'attivita' da parte dei soggetti di  cui  all'art.  4,  comma  1,
lett, b) e c)  e  dei  soggetti  di  cui  all'art.  4,  comma  3,  se
l'inattivita' non si protrae per oltre cinque anni.