Art. 6 Formazione professionale 1. La formazione professionale e': pertinente e adeguata rispetto all'attivita' da svolgere e in particolare ai contratti oggetto di intermediazione; mirata al conseguimento di idonei livelli di conoscenze teoriche aggiornate, di capacita' e competenze tecnico-operative e di efficace e corretta comunicazione con la clientela. 2. La formazione professionale consiste nella partecipazione, nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione o dell'inizio dell'attivita', a corsi di durata non inferiore a 60 ore, svolti in aula o con le modalita' equivalenti di cui all'art. 9 del presente regolamento. 3. I corsi in aula non possono avere una durata superiore alle 8 ore giornaliere e prevedono un numero di partecipanti adeguato a garantire l'effettivita' dell'apprendimento, tenuto conto della natura e delle caratteristiche del soggetto formatore e delle tematiche oggetto di formazione. 4. La formazione professionale acquisita rimane valida ai fini della reiscrizione nelle sezioni C o E del RUI o della ripresa dell'attivita' da parte dei soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lett, b) e c) e dei soggetti di cui all'art. 4, comma 3, se l'inattivita' non si protrae per oltre cinque anni.