Art. 7 Aggiornamento professionale 1. L'aggiornamento professionale e' finalizzato all'approfondimento e all'accrescimento delle conoscenze, competenze e capacita' professionali, avuto riguardo anche alla tipologia di prodotti intermediati, all'evoluzione della normativa di riferimento ed alle prospettive di sviluppo futuro dell'attivita'. 2. L'aggiornamento e' svolto con cadenza biennale, a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di iscrizione al RUI o, per gli addetti operanti all'interno dei locali dell'intermediario nonche' per gli addetti ai call center, da quello di inizio dell'attivita'. In ogni caso, l'aggiornamento e' effettuato in occasione dell'evoluzione della normativa di riferimento e, per quanto riguarda la rete distributiva diretta, in occasione dell'immissione in commercio di nuovi prodotti da distribuire 3. I corsi in aula non possono avere una durata superiore alle 8 ore giornaliere e prevedono un numero di partecipanti adeguato a garantire l'effettivita' dell'apprendimento, tenuto conto della natura e delle caratteristiche del soggetto formatore e delle tematiche oggetto di aggiornamento. 4. L'aggiornamento professionale consiste nella partecipazione a corsi di durata non inferiore a 60 ore nel biennio, svolti in aula o con le modalita' equivalenti di cui all'art. 9 del presente regolamento. In ciascun anno solare si effettua almeno un minimo di 15 ore di aggiornamento. 5. Gli obblighi di aggiornamento sono sospesi per: a) gli intermediari persone fisiche iscritti nelle sezioni A o B del RUI, temporaneamente non operanti a titolo individuale ovvero tramite societa' iscritte nelle medesime sezioni, che abbiano provveduto a dare comunicazione dell'inizio del periodo di inoperativita' nelle forme stabilite dall'art. 36 del Regolamento n. 5/2006; b) i soggetti di cui all'art. 4, comma 2, nonche' gli addetti dei call center delle imprese, per i quali ricorra una delle seguenti cause di impedimento: gravidanza dall'inizio del terzo mese precedente la data prevista per il parto, sino ad un anno successivo alla data del parto stesso, salvi esoneri ulteriori per comprovate ragioni di salute, nonche' per l'adempimento dei doveri collegati alla paternita' o alla maternita' in presenza di figli minori; grave malattia o infortunio limitatamente alla durata dell'impedimento; c) gli addetti all'attivita' di intermediazione all'interno dei locali degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D del RUI, gli addetti dei call center, che non svolgono temporaneamente attivita' di intermediazione assicurativa in quanto assenti continuativamente per oltre 6 mesi per cause diverse da quelle di cui alla lettera b) o destinati ad altro incarico. 6. Prima della ripresa dell'attivita', ai fini dell'assolvimento degli obblighi di aggiornamento riferiti al biennio in cui si e' verificata la causa di sospensione, i soggetti di cui al comma 5: se la sospensione ha avuto una durata fino a due anni, effettuano un aggiornamento professionale non inferiore a 15 ore; le ore di aggiornamento eventualmente effettuate prima della sospensione sono computate a tale fine; se la sospensione ha avuto una durata superiore a due anni, effettuano un aggiornamento professionale non inferiore a 60 ore. Il nuovo biennio di aggiornamento decorre a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di ripresa dell'attivita'.