Art. 7 
 
                     Aggiornamento professionale 
 
  1. L'aggiornamento professionale e' finalizzato all'approfondimento
e  all'accrescimento  delle  conoscenze,   competenze   e   capacita'
professionali,  avuto  riguardo  anche  alla  tipologia  di  prodotti
intermediati, all'evoluzione della normativa di riferimento  ed  alle
prospettive di sviluppo futuro dell'attivita'. 
  2. L'aggiornamento e' svolto con cadenza biennale, a partire dal 1°
gennaio dell'anno successivo a quello di iscrizione al RUI o, per gli
addetti operanti all'interno dei  locali  dell'intermediario  nonche'
per gli addetti ai call center, da quello di  inizio  dell'attivita'.
In  ogni   caso,   l'aggiornamento   e'   effettuato   in   occasione
dell'evoluzione della normativa di riferimento e, per quanto riguarda
la  rete  distributiva  diretta,  in  occasione  dell'immissione   in
commercio di nuovi prodotti da distribuire 
  3. I corsi in aula non possono avere una durata  superiore  alle  8
ore giornaliere e prevedono un  numero  di  partecipanti  adeguato  a
garantire  l'effettivita'  dell'apprendimento,  tenuto  conto   della
natura  e  delle  caratteristiche  del  soggetto  formatore  e  delle
tematiche oggetto di aggiornamento. 
  4. L'aggiornamento professionale consiste  nella  partecipazione  a
corsi di durata non inferiore a 60 ore nel biennio, svolti in aula  o
con  le  modalita'  equivalenti  di  cui  all'art.  9  del   presente
regolamento. In ciascun anno solare si effettua almeno un  minimo  di
15 ore di aggiornamento. 
  5. Gli obblighi di aggiornamento sono sospesi per: 
    a) gli intermediari persone fisiche iscritti nelle sezioni A o  B
del RUI, temporaneamente non operanti  a  titolo  individuale  ovvero
tramite  societa'  iscritte  nelle  medesime  sezioni,  che   abbiano
provveduto  a  dare  comunicazione   dell'inizio   del   periodo   di
inoperativita' nelle forme stabilite dall'art. 36 del Regolamento  n.
5/2006; 
    b) i soggetti di cui all'art. 4, comma 2, nonche' gli addetti dei
call center delle imprese, per i quali  ricorra  una  delle  seguenti
cause di impedimento: 
      gravidanza  dall'inizio  del  terzo  mese  precedente  la  data
prevista per il parto, sino ad un anno successivo alla data del parto
stesso, salvi esoneri ulteriori per  comprovate  ragioni  di  salute,
nonche' per l'adempimento dei doveri collegati alla paternita' o alla
maternita' in presenza di figli minori; 
      grave  malattia  o   infortunio   limitatamente   alla   durata
dell'impedimento; 
    c) gli addetti all'attivita' di intermediazione  all'interno  dei
locali degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o  D  del  RUI,
gli  addetti  dei  call  center,  che  non  svolgono  temporaneamente
attivita'  di  intermediazione   assicurativa   in   quanto   assenti
continuativamente per oltre 6 mesi per cause diverse da quelle di cui
alla lettera b) o destinati ad altro incarico. 
  6. Prima della ripresa dell'attivita',  ai  fini  dell'assolvimento
degli obblighi di aggiornamento riferiti al  biennio  in  cui  si  e'
verificata la causa di sospensione, i soggetti di cui al comma 5: 
    se la sospensione ha avuto una durata fino a due anni, effettuano
un aggiornamento professionale non inferiore a  15  ore;  le  ore  di
aggiornamento eventualmente effettuate prima della  sospensione  sono
computate a tale fine; 
    se la sospensione ha avuto  una  durata  superiore  a  due  anni,
effettuano un aggiornamento professionale non inferiore a 60 ore. 
  Il nuovo biennio di aggiornamento decorre a partire dal 1°  gennaio
dell'anno successivo a quello di ripresa dell'attivita'.