Art. 8 
 
Modalita' di  accertamento  delle  competenze  acquisite  -  Test  di
                              verifica 
 
  1. I corsi  di  formazione  e  di  aggiornamento  professionale  si
concludono con lo svolgimento di un test di verifica delle conoscenze
acquisite, all'esito positivo del quale e' rilasciato al partecipante
un attestato, sottoscritto dal responsabile della  struttura  che  ha
effettuato la formazione o l'aggiornamento, da cui  risultino  l'ente
formatore e  i  nominativi  dei  docenti,  incluso  per  entrambi  il
possesso dei requisiti di cui al successivo art. 14, il numero di ore
di partecipazione al corso, gli argomenti trattati e l'esito positivo
dello stesso. L'attestato puo' essere  rilasciato  anche  in  formato
digitale ai sensi dell'art. 57, comma 4, Regolamento ISVAP 5/2006. 
  2. Sono ammessi a sostenere il test di verifica soltanto coloro che
dimostrino di aver frequentato interamente il numero di ore  previste
per il corso. 
  3. Il test di verifica e' svolto a cura del medesimo  soggetto  che
ha effettuato i  corsi  di  formazione  o  di  aggiornamento,  previo
accertamento dell'esatta identita' dei partecipanti. 
  4. Il test di verifica e' articolato in un  questionario  a  scelta
multipla e risposta singola. Il questionario: 
    e' composto da domande che, per numero e complessita', rispondono
a criteri di adeguatezza, pertinenza e proporzionalita' ai  contenuti
e alla durata del corso di formazione o di aggiornamento; 
    e' predisposto  a  cura  del  soggetto  che  effettua  il  corso,
evitando duplicazioni e utilizzi ripetuti  del  medesimo  insieme  di
domande; 
    puo'  essere  elaborato  attraverso  supporti   tecnologici   con
estrazione casuale delle relative domande e risposte da  un  database
sufficientemente ampio, creando sequenze differenti per ogni  singolo
partecipante. 
  5. Il test di verifica dei corsi di formazione di cui all'art. 6 e'
effettuato esclusivamente in aula. Nell'esecuzione del  test  non  e'
consentito l'ausilio di alcun supporto cartaceo e/o elettronico,  ne'
l'utilizzo di telefoni cellulari. 
  6. Il test si intende superato dai candidati che  abbiano  risposto
correttamente al sessanta per cento (60%) dei quesiti proposti. 
  7. Gli enti che  effettuano  la  formazione  o  l'aggiornamento  su
incarico dei soggetti di cui all'art. 5 consegnano agli stessi, anche
in formato digitale ai sensi dell'art. 57, comma 4 Reg. ISVAP 5/2006,
la documentazione necessaria a dimostrare il corretto svolgimento dei
corsi e dei test e in particolare: 
    il programma del corso; 
    i nominativi dei docenti, incluso il possesso  dei  requisiti  di
cui al successivo art. 14; 
    il verbale delle procedure di esame con  evidenza  dei  risultati
del test; 
    il questionario somministrato.