Art. 9 
 
                        Formazione a distanza 
 
  1. Ai fini del presente  regolamento,  si  considerano  equivalenti
all'aula i corsi di formazione e aggiornamento svolti  esclusivamente
attraverso le seguenti modalita': 
    videoconferenza; 
    webinar; 
    e-learning. 
  2. I soggetti che effettuano i corsi di cui al comma 1 garantiscono
l'identificazione  dei   partecipanti,   l'effettiva   interattivita'
dell'attivita' didattica e la tracciabilita' dei tempi di  erogazione
e di fruizione della formazione. Gli stessi soggetti, anche  ai  fini
del rilascio dell'attestato di  cui  all'art.  8,  comma  1,  rendono
disponibili per  ciascun  partecipante  report  contenenti  almeno  i
seguenti dati relativi: 
    ai corsi (titolo, area tematica, modulo, durata); 
    allo svolgimento dei corsi (data e ora di  iscrizione,  inizio  e
fine  di  fruizione  del  corso,  ultimo  collegamento,   numero   di
connessioni, durata complessiva della fruizione, stato di avanzamento
nel corso, rilevazione del materiale visionato, data e ora di accesso
al materiale visionato).