Art. 4 Censimento delle autovetture di servizio 1. Al fine di realizzare un censimento permanente delle autovetture di servizio, le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorita' indipendenti, le regioni e gli enti locali, comunicano, ogni anno, in via telematica al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base dell'apposito questionario, e pubblicano sui propri siti istituzionali, con le modalita' di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, il numero e l'elenco delle autovetture di servizio a qualunque titolo utilizzate, distinte tra quelle di proprieta' e quelle oggetto di contratto di locazione o di noleggio, con l'indicazione della cilindrata e dell'anno di immatricolazione. I dati comunicati sono resi pubblici per tutte le amministrazioni dal Dipartimento della funzione pubblica in un'apposita sezione del proprio sito. 2. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le amministrazioni pubbliche che non adempiono all'obbligo di comunicazione previsto dal comma 1 non possono effettuare spese complessive annuali di ammontare superiore al 50 per cento del limite di spesa previsto per l'anno 2013 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonche' per l'acquisto di buoni taxi. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 25 settembre 2014 Il Presidente: Renzi Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2014 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri Reg.ne - Prev. n. 2958