Art. 4 
 
 
              Censimento delle autovetture di servizio 
 
  1. Al fine di realizzare un censimento permanente delle autovetture
di  servizio,  le  pubbliche  amministrazioni  inserite   nel   conto
economico   consolidato   della   pubblica   amministrazione,    come
individuate dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge  31
dicembre 2009, n. 196, incluse le autorita' indipendenti, le  regioni
e gli enti locali,  comunicano,  ogni  anno,  in  via  telematica  al
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, sulla base dell'apposito questionario, e pubblicano sui
propri siti  istituzionali,  con  le  modalita'  di  cui  al  decreto
legislativo 14  marzo  2013,  n.  33,  il  numero  e  l'elenco  delle
autovetture di servizio a qualunque titolo utilizzate,  distinte  tra
quelle di proprieta' e quelle oggetto di contratto di locazione o  di
noleggio,  con  l'indicazione  della  cilindrata   e   dell'anno   di
immatricolazione. I dati comunicati sono resi pubblici per  tutte  le
amministrazioni  dal  Dipartimento   della   funzione   pubblica   in
un'apposita sezione del proprio sito. 
  2. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  ottobre  2013,
n. 125, le amministrazioni pubbliche che non adempiono all'obbligo di
comunicazione previsto dal  comma  1  non  possono  effettuare  spese
complessive annuali di ammontare superiore al 50 per cento del limite
di spesa previsto per l'anno 2013 per l'acquisto, la manutenzione, il
noleggio e l'esercizio di  autovetture,  nonche'  per  l'acquisto  di
buoni taxi. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  alla  Corte  dei  conti  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 
    Roma, 25 settembre 2014 
 
                                                 Il Presidente: Renzi 

Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2014 
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri  giustizia  e  affari  esteri
Reg.ne - Prev. n. 2958