(Allegato-art. 4)
                             Articolo 4 
                       Possesso dei requisiti 
 
1. Il possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, comma 2
e 3, commi 2 e 4, e' attestato mediante autocertificazione del legale
rappresentante dell'impresa. Si applicano le  norme  che  sanzionano,
anche penalmente, le dichiarazioni false e mendaci ed in  particolare
quanto previsto  dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000 n. 445. 
2. Il possesso del requisito di  cui  all'articolo  2,  comma  3,  e'
verificato  dall'Autorita'   mediante   consultazione   della   banca
nazionale unica della documentazione antimafia, di  cui  all'articolo
96 del decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.  159  e  successive
modificazioni e integrazioni. Fino all'attuazione di tale banca dati,
il possesso di tale requisito e' verificato attraverso  il  Ministero
dell'interno.