Art. 10 
 
                         Guadagno insperato 
 
  1. Ai sensi dell'art. 28 del regolamento (UE) n. 1307/2013, in caso
di vendita, cessione o scadenza parziale o totale di un contratto  di
affitto di superfici agricole dopo la data fissata a norma  dell'art.
35 del regolamento (CE) n. 73/2009 e prima della data fissata a norma
dell'art. 7, comma 1, del presente decreto, l'aumento del valore  dei
diritti all'aiuto assegnati all'agricoltore interessato e'  riversato
nella misura del cinquanta per cento nella riserva di cui all'art. 31
del regolamento (UE) n.  1307/2013  qualora  l'aumento  sia  tale  da
determinare un guadagno insperato per l'agricoltore interessato. 
  2. Il comma 1 non  si  applica  per  affitti  di  durata  uguale  o
inferiore ad un anno e qualora l'importo da riversare  nella  riserva
e' inferiore a mille euro.