Art. 10 Guadagno insperato 1. Ai sensi dell'art. 28 del regolamento (UE) n. 1307/2013, in caso di vendita, cessione o scadenza parziale o totale di un contratto di affitto di superfici agricole dopo la data fissata a norma dell'art. 35 del regolamento (CE) n. 73/2009 e prima della data fissata a norma dell'art. 7, comma 1, del presente decreto, l'aumento del valore dei diritti all'aiuto assegnati all'agricoltore interessato e' riversato nella misura del cinquanta per cento nella riserva di cui all'art. 31 del regolamento (UE) n. 1307/2013 qualora l'aumento sia tale da determinare un guadagno insperato per l'agricoltore interessato. 2. Il comma 1 non si applica per affitti di durata uguale o inferiore ad un anno e qualora l'importo da riversare nella riserva e' inferiore a mille euro.