Art. 12 
 
          Domanda UNICA e attivazione dei diritti all'aiuto 
 
  1. La domanda «UNICA» e' predisposta in  coerenza  con  l'art.  72,
paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013. 
  2. Per la presentazione della domanda «UNICA» di cui  al  comma  1,
l'agricoltore in attivita' quale definito ai sensi  dell'art.  3  del
presente decreto deve costituire  il  fascicolo  aziendale  ai  sensi
dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica  1°  dicembre
1999, n. 503, ovvero aggiornare  o  confermare  le  informazioni  ivi
contenute. 
  3. L'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del
regolamento  (UE)  n.  1306/2013,  sentiti  gli  organismi  pagatori,
definisce il livello minimo di informazioni da indicare nella domanda
«UNICA». 
  4.  Il  termine  per  la  presentazione   della   domanda   «UNICA»
all'organismo pagatore competente e' il 15 maggio di ogni anno. 
  5. In caso di cessione  parziale  o  totale  dell'azienda  dopo  la
presentazione  della  domanda  UNICA,  ai  sensi  dell'art.   8   del
regolamento (UE) n. 809/2014, il  cedente  deve  darne  comunicazione
all'organismo pagatore competente per territorio entro  dieci  giorni
dalla registrazione dell'atto di cessione, con le modalita' stabilite
dall'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo  4,  del
regolamento (UE) n. 1306/2013.