Art. 14 
 
Pagamento  per  le  pratiche  agricole  benefiche  per  il  clima   e
                             l'ambiente 
 
  1. Ai sensi dell'art. 43, paragrafo  5,  del  regolamento  (UE)  n.
1307/2013, le pratiche equivalenti sono quelle elencate nell'allegato
IX dello stesso regolamento e contemplate da impegni assunti ai sensi
dell'art. 39, paragrafo  2,  del  regolamento  (CE)  n.  1698/2005  o
dell'art. 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013. 
  2. Con successivo decreto del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, ai  sensi  dell'art.  43,  paragrafo  5,  del
regolamento  (UE)  n.  1307/2013,  sono   individuate   le   pratiche
utilizzabili sulla base della notifica dei relativi piani di sviluppo
rurale approvati e sono stabilite eventuali limitazioni  alla  scelta
degli agricoltori, a livello regionale, su indicazione della  Regione
o Provincia autonoma competente. 
  3. Ai sensi dell'art. 43, paragrafo 9, terzo e  quarto  comma,  del
regolamento (UE) n. 1307/2013, il pagamento per le pratiche  agricole
benefiche per il clima e l'ambiente (inverdimento) e' calcolato,  per
ciascun anno pertinente,  come  percentuale  del  valore  totale  dei
diritti all'aiuto che l'agricoltore ha attivato a norma dell'art.  12
del presente decreto. 
  4. Ai sensi dell'art. 39, paragrafo 2, primo comma, del regolamento
(UE) n. 639/2014, al fine di evitare doppi  finanziamenti,  l'importo
da dedurre e' calcolato con riferimento al pagamento di  inverdimento
su base individuale. 
  5. Ai sensi dell'art. 40, paragrafo  1,  del  regolamento  (UE)  n.
639/2014, l'organismo di coordinamento, di cui all'art. 7,  paragrafo
4, del regolamento  (UE)  n.  1306/2013,  stabilisce  il  periodo  da
considerare ai fini del calcolo delle quote delle diverse colture  di
cui all'art. 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, e lo
comunica agli agricoltori.