Art. 16 Aree di interesse ecologico 1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 46 del regolamento (UE) n. 1307/2013, sono considerate aree di interesse ecologico tutte quelle elencate nel paragrafo 2 del medesimo articolo, compresi gli elementi caratteristici del paesaggio che non sono inclusi nella superficie ammissibile, ad eccezione delle superfici di cui alla lettera i) del medesimo paragrafo 2, con le modalita' indicate nell'art. 45 del regolamento (UE) n. 639/2014 e alle condizioni stabilite dal decreto ministeriale 22 dicembre 2009 e successive modifiche ed integrazioni, nonche' nelle delibere regionali e provinciali di applicazione del regime di condizionalita'. 2. Ai sensi dell'art. 45, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 639/2014, sono considerati, in filari, anche gli alberi con chioma di diametro inferiore a quattro metri appartenenti alle specie di cui all'allegato II, facente parte integrante del presente decreto, nonche' gli alberi compresi negli elenchi di cui all'art. 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10. 3. Ai sensi dell'art. 45, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 639/2014, sono utilizzabili le superfici a bosco ceduo a rotazione rapida investite in pioppi, salici, eucalipto, ontani, olmi e platani, le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduazione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un ciclo produttivo non superiore ad otto anni. 4. Ai sensi dell'art. 45, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 639/2014, le specie di colture azotofissatrici sono quelle indicate nell'allegato III, facente parte integrante del presente decreto. 5. Gli allegati II e III, richiamati rispettivamente nei commi 2 e 4, possono essere modificati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. 6. Le modalita' attuative per la misurazione delle aree d'interesse ecologico sono stabilite dall'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013.