Art. 16 
 
                     Aree di interesse ecologico 
 
  1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 46 del regolamento  (UE)  n.
1307/2013, sono considerate aree di interesse ecologico tutte  quelle
elencate nel paragrafo 2 del medesimo articolo, compresi gli elementi
caratteristici del paesaggio che non sono  inclusi  nella  superficie
ammissibile, ad eccezione delle superfici di cui alla lettera i)  del
medesimo paragrafo 2, con le  modalita'  indicate  nell'art.  45  del
regolamento (UE) n. 639/2014 e alle condizioni stabilite dal  decreto
ministeriale 22 dicembre 2009 e successive modifiche ed integrazioni,
nonche' nelle delibere regionali e provinciali  di  applicazione  del
regime di condizionalita'. 
  2. Ai sensi dell'art. 45, paragrafo  4,  del  regolamento  (UE)  n.
639/2014, sono considerati, in filari, anche gli alberi con chioma di
diametro inferiore a quattro metri appartenenti alle  specie  di  cui
all'allegato II,  facente  parte  integrante  del  presente  decreto,
nonche' gli alberi compresi negli elenchi di  cui  all'art.  7  della
legge 14 gennaio 2013, n. 10. 
  3. Ai sensi dell'art. 45, paragrafo  8,  del  regolamento  (UE)  n.
639/2014, sono utilizzabili le superfici a bosco  ceduo  a  rotazione
rapida  investite  in  pioppi,  salici,  eucalipto,  ontani,  olmi  e
platani, le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduazione, con
i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con  un
ciclo produttivo non superiore ad otto anni. 
  4. Ai sensi dell'art. 45, paragrafo 10,  del  regolamento  (UE)  n.
639/2014, le specie di colture azotofissatrici sono  quelle  indicate
nell'allegato III, facente parte integrante del presente decreto. 
  5. Gli allegati II e III, richiamati rispettivamente nei commi 2  e
4, possono essere modificati con decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali. 
  6. Le modalita' attuative per la misurazione delle aree d'interesse
ecologico sono  stabilite  dall'organismo  di  coordinamento  di  cui
all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013.