Art. 2 Definizioni e relative disposizioni nazionali 1. Ai sensi dell'art. 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e fatte salve le altre definizioni stabilite nei regolamenti dell'Unione europea richiamati in premessa, si intende per: a) «criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione» di cui all'art. 4 paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 639/2014: attivita' con cadenza annuale consistente in almeno una pratica colturale ordinaria, fermo restando il rispetto dei criteri di condizionalita'. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono stabiliti i dettagli dei criteri di mantenimento; b) «attivita' agricola minima» di cui all'art. 4, paragrafo 1, lettera c), trattino iii) del regolamento (UE) n. 1307/2013: attivita' con cadenza annuale consistente in almeno una pratica colturale ordinaria, fermo restando il rispetto dei criteri di condizionalita'. I dettagli dell'attivita' agricola minima sono stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. In caso di particolari esigenze ambientali, su deliberazione degli organi territorialmente competenti, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuate le superfici naturalmente mantenute sulle quali e' consentito che l'attivita' agricola sia svolta ad anni alterni; c) «bosco ceduo a rotazione rapida» di cui all'art. 4, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) n. 1307/2013: le superfici coltivate a pioppi, salici, eucalipti, robinie, paulownia, ontani, olmi, platani, Acacia saligna, le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduazione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un ciclo produttivo non superiore ad otto anni. Tali superfici devono essere utilizzate per un'attivita' agricola; d) «prato permanente»: le superfici di cui all'art. 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 1307/2013, comprese le superfici sulle quali sono svolte le pratiche locali tradizionali di cui all'art. 7 del regolamento (UE) n. 639/2014 che sono individuate, dall'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA), su indicazione, da parte della Regione o Provincia autonoma competente, dei relativi estremi catastali; e) «successione anticipata»: le fattispecie di cui all'art. 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 5 agosto 2004 richiamato nelle premesse; f) «pascolo magro»: pascolo permanente di bassa resa, di norma su terreno di scarsa qualita', in genere non concimato, coltivato, seminato o drenato, le cui superfici sono abitualmente utilizzate solo per il pascolo estensivo e non vengono falciate.