Art. 2 
 
            Definizioni e relative disposizioni nazionali 
 
  1. Ai sensi dell'art. 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento  (UE)  n.
1307/2013  e  fatte  salve  le  altre   definizioni   stabilite   nei
regolamenti dell'Unione europea richiamati in  premessa,  si  intende
per: 
    a) «criteri di mantenimento della superficie in uno stato  idoneo
al pascolo o alla  coltivazione»  di  cui  all'art.  4  paragrafo  1,
lettera a), del regolamento (UE) n. 639/2014: attivita'  con  cadenza
annuale consistente in almeno una pratica colturale ordinaria,  fermo
restando il rispetto dei criteri di condizionalita'. Con decreto  del
Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali   sono
stabiliti i dettagli dei criteri di mantenimento; 
    b) «attivita' agricola minima» di cui all'art.  4,  paragrafo  1,
lettera  c),  trattino  iii)  del  regolamento  (UE)  n.   1307/2013:
attivita' con cadenza  annuale  consistente  in  almeno  una  pratica
colturale ordinaria,  fermo  restando  il  rispetto  dei  criteri  di
condizionalita'.  I  dettagli  dell'attivita'  agricola  minima  sono
stabiliti  con  decreto  del  Ministro   delle   politiche   agricole
alimentari e forestali. In caso di particolari  esigenze  ambientali,
su  deliberazione  degli  organi  territorialmente  competenti,   con
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e  forestali
sono individuate le superfici naturalmente mantenute sulle  quali  e'
consentito che l'attivita' agricola sia svolta ad anni alterni; 
    c) «bosco ceduo a rotazione rapida» di cui all'art. 4,  paragrafo
1, lettera k),  del  regolamento  (UE)  n.  1307/2013:  le  superfici
coltivate a pioppi, salici, eucalipti,  robinie,  paulownia,  ontani,
olmi, platani, Acacia saligna, le cui ceppaie rimangono  nel  terreno
dopo la ceduazione, con i  nuovi  polloni  che  si  sviluppano  nella
stagione successiva e con un ciclo produttivo non superiore  ad  otto
anni.  Tali  superfici  devono  essere  utilizzate  per  un'attivita'
agricola; 
    d) «prato permanente»: le superfici di cui all'art. 4,  paragrafo
1, lettera  h),  del  regolamento  (UE)  n.  1307/2013,  comprese  le
superfici sulle quali sono svolte le pratiche locali tradizionali  di
cui all'art. 7 del regolamento (UE) n. 639/2014 che sono individuate,
dall'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo  4,  del
regolamento (UE) n. 1306/2013, nel sistema di  identificazione  delle
parcelle agricole (SIPA), su indicazione, da parte  della  Regione  o
Provincia autonoma competente, dei relativi estremi catastali; 
    e) «successione anticipata»: le fattispecie di cui all'art. 3 del
decreto del Ministro delle politiche agricole e  forestali  5  agosto
2004 richiamato nelle premesse; 
    f) «pascolo magro»: pascolo permanente di bassa resa, di norma su
terreno di scarsa  qualita',  in  genere  non  concimato,  coltivato,
seminato o drenato, le cui  superfici  sono  abitualmente  utilizzate
solo per il pascolo estensivo e non vengono falciate.