Art. 22 Misura premi per il settore ovi-caprino 1. La quota pari al 2,21 per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, e' assegnata alla misura premi alle agnelle, identificate e registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 21/2004. 2. Al fine di garantire la competitivita' degli allevamenti ovini, particolarmente minacciati dal diffondersi della scrapie, beneficiano del premio le agnelle da rimonta nell'anno che fanno parte di greggi che aderiscono ai piani regionali di selezione per la resistenza a detta malattia e nei quali sono esclusi dalla riproduzione gli arieti omozigoti sensibili alla scrapie. 3. La quota di agnelle da rimonta ammissibili a finanziamento per ciascun gregge e' determinata come segue: a) il 75% delle agnelle destinate alla riproduzione, considerato un valore massimo della quota di rimonta del 20% sul totale dei soggetti adulti in riproduzione per gli allevamenti ove l'obiettivo del piano di risanamento risulta non raggiunto; b) il 35% delle agnelle destinate alla riproduzione, considerato un valore massimo della quota di rimonta del 20% sul totale dei soggetti adulti in riproduzione per gli allevamenti ove l'obiettivo del piano di risanamento risulta raggiunto (allevamenti dichiarati indenni). 4. L'importo unitario del premio e' determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 1 e il numero delle agnelle da rimonta ammissibili. 5. La quota pari all'1,29 per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, e' assegnata alla misura premi a capi ovi-caprini macellati. 6. Al fine di indirizzare le attivita' di allevamento verso forme che garantiscano un maggiore equilibrio economico e contribuiscano, pertanto, a ridurre le ripercussioni negative sociali, ambientali e paesaggistiche derivanti dall'abbandono di una tipologia di allevamento che concorre in maniera determinante alla conservazione dei pascoli permanenti in quota, beneficiano dei premi di cui al comma 5 i capi certificati denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. 7. L'importo del premio e' determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 5 e il numero di capi macellati e ammissibili.