Art. 22 
 
               Misura premi per il settore ovi-caprino 
 
  1. La quota pari al 2,21 per cento dell'importo annuo destinato  al
finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2,
e'  assegnata  alla  misura  premi  alle  agnelle,   identificate   e
registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 21/2004. 
  2. Al fine di garantire la competitivita' degli allevamenti  ovini,
particolarmente minacciati dal diffondersi della scrapie, beneficiano
del premio le agnelle da rimonta nell'anno che fanno parte di  greggi
che aderiscono ai piani regionali di selezione per  la  resistenza  a
detta malattia e nei quali sono esclusi dalla riproduzione gli arieti
omozigoti sensibili alla scrapie. 
  3. La quota di agnelle da rimonta ammissibili a  finanziamento  per
ciascun gregge e' determinata come segue: 
    a) il 75% delle agnelle destinate alla riproduzione,  considerato
un valore massimo della quota di  rimonta  del  20%  sul  totale  dei
soggetti adulti in riproduzione per gli allevamenti  ove  l'obiettivo
del piano di risanamento risulta non raggiunto; 
    b) il 35% delle agnelle destinate alla riproduzione,  considerato
un valore massimo della quota di  rimonta  del  20%  sul  totale  dei
soggetti adulti in riproduzione per gli allevamenti  ove  l'obiettivo
del piano di risanamento risulta  raggiunto  (allevamenti  dichiarati
indenni). 
  4. L'importo unitario del premio  e'  determinato  annualmente  dal
rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui
al comma 1 e il numero delle agnelle da rimonta ammissibili. 
  5. La quota pari all'1,29 per cento dell'importo annuo destinato al
finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2,
e' assegnata alla misura premi a capi ovi-caprini macellati. 
  6. Al fine di indirizzare le attivita' di allevamento  verso  forme
che garantiscano un maggiore equilibrio economico  e  contribuiscano,
pertanto, a ridurre le ripercussioni negative sociali,  ambientali  e
paesaggistiche  derivanti  dall'abbandono   di   una   tipologia   di
allevamento che concorre in maniera determinante  alla  conservazione
dei pascoli permanenti in quota, beneficiano  dei  premi  di  cui  al
comma 5 i  capi  certificati  denominazione  di  origine  protetta  o
indicazione geografica protetta ai  sensi  del  regolamento  (UE)  n.
1151/2012. 
  7. L'importo del premio e' determinato annualmente dal rapporto tra
l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 5 e
il numero di capi macellati e ammissibili.