Art. 31 
 
                   Controlli e disposizioni finali 
 
  1. L'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del
regolamento (UE) n. 1306/2013, determina  con  propri  provvedimenti,
sentiti gli organismi pagatori, i criteri di controllo e le modalita'
operative di attuazione del presente decreto. 
  2. Gli agricoltori entro la data  di  presentazione  della  domanda
«UNICA» di cui all'art. 12, depositano  nel  fascicolo  aziendale  il
piano  colturale  e  sono  impegnati  a  comunicare   gli   eventuali
aggiornamenti dello stesso piano. 
  3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali, e' definito il livello minimo d'informazioni  da  indicare
nel piano colturale aziendale. 
  4. Ai sensi dell'art. 23, paragrafo  5,  del  regolamento  (UE)  n.
809/2014, non si procede al recupero dei  diritti  al  pagamento  non
dovuti per importi fino ad euro cinquanta. 
  5. Non si procede ai recuperi dei pagamenti  indebiti  inferiori  a
cento euro, nei casi di cui all'art. 54,  paragrafo  3,  lettera  a),
trattino i), del regolamento (UE) n. 1306/2013. 
  6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali sono apportati gli eventuali  adeguamenti  richiesti  dalla
Commissione europea. 
  7. Per quanto non espressamente contemplato nel presente decreto si
fa rinvio alle disposizioni generali vigenti. 
  Il presente decreto e'  trasmesso  alla  Corte  dei  Conti  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 18 novembre 2014 
 
                                                 Il Ministro: Martina 

Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2014 
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF Reg.ne Prev. n. 4328.