Art. 31 Controlli e disposizioni finali 1. L'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, determina con propri provvedimenti, sentiti gli organismi pagatori, i criteri di controllo e le modalita' operative di attuazione del presente decreto. 2. Gli agricoltori entro la data di presentazione della domanda «UNICA» di cui all'art. 12, depositano nel fascicolo aziendale il piano colturale e sono impegnati a comunicare gli eventuali aggiornamenti dello stesso piano. 3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, e' definito il livello minimo d'informazioni da indicare nel piano colturale aziendale. 4. Ai sensi dell'art. 23, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 809/2014, non si procede al recupero dei diritti al pagamento non dovuti per importi fino ad euro cinquanta. 5. Non si procede ai recuperi dei pagamenti indebiti inferiori a cento euro, nei casi di cui all'art. 54, paragrafo 3, lettera a), trattino i), del regolamento (UE) n. 1306/2013. 6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono apportati gli eventuali adeguamenti richiesti dalla Commissione europea. 7. Per quanto non espressamente contemplato nel presente decreto si fa rinvio alle disposizioni generali vigenti. Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 novembre 2014 Il Ministro: Martina Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2014 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF Reg.ne Prev. n. 4328.