Art. 9 Clausola dei contratti privati di vendita e di affitto 1. Gli agricoltori possono inserire nel contratto di vendita o di affitto, stipulato prima della data di cui all'art. 7, comma 1, del presente decreto, le clausole previste, rispettivamente, dagli articoli 20 e 21 del regolamento (UE) n. 639/2014. 2. Nelle ipotesi di cui agli articoli 20 e 21 del regolamento (UE) n. 639/2014, l'acquirente ovvero il locatario, previa autorizzazione del venditore ovvero del locatore, puo' presentare domanda di assegnazione dei diritti all'aiuto in nome del medesimo venditore ovvero locatore con le modalita' di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento (UE) n. 641/2014.