Art. 9 
 
       Clausola dei contratti privati di vendita e di affitto 
 
  1. Gli agricoltori possono inserire nel contratto di vendita  o  di
affitto, stipulato prima della data di cui all'art. 7, comma  1,  del
presente  decreto,  le  clausole  previste,  rispettivamente,   dagli
articoli 20 e 21 del regolamento (UE) n. 639/2014. 
  2. Nelle ipotesi di cui agli articoli 20 e 21 del regolamento  (UE)
n. 639/2014, l'acquirente ovvero il locatario, previa  autorizzazione
del  venditore  ovvero  del  locatore,  puo'  presentare  domanda  di
assegnazione dei diritti all'aiuto in  nome  del  medesimo  venditore
ovvero locatore con le modalita' di cui  agli  articoli  4  e  5  del
regolamento (UE) n. 641/2014.