(Allegato 1)
                                                           Allegato 1 
 
       Linee Guida ex decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012 
    recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" 
come convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 limitatamente a: 
 
     a. le modalita' con cui gli operatori forniscono all'ISPRA 
         e alle ARPA/APPA i dati di potenza degli impianti; 
 
  b. i fattori di riduzione della potenza da applicare nelle stime 
      previsionali per tener conto della variabilita' temporale 
        dell'emissione degli impianti nell'arco delle 24 ore. 
 
 
  1. Premessa 
 
  La legge 17  dicembre  2012,  n.  221,  recante  "Ulteriori  misure
  urgenti per la crescita  del  Paese",  pubblicata  sul  Supplemento
  ordinario n. 208 della Gazzetta Ufficiale n. 294  del  18  dicembre
  2012, ha convertito in legge, con modificazioni1 , il DL n. 179 del
  18 ottobre 2012. 
  L'art. 14, comma 8, del DL n. 179/2012 introduce novita' importanti
  andando a modificare  quanto  stabilito  dal  DPCM  8  luglio  2003
  "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di  attenzione  e
  degli obiettivi di qualita' per  la  protezione  della  popolazione
  dalle   esposizioni   ai   campi   elettrici   e    magnetici    ed
  elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100  kHz  e  300
  GHz", tra le quali: 
  i livelli di campo da confrontare con i limiti  di  esposizione  di
  cui alla tabella 1 dell'allegato B del DPCM 8 luglio  2003,  intesi
  come valori efficaci, devono essere rilevati alla sola  altezza  di
  1,50 m sul piano di calpestio e devono essere mediati su  qualsiasi
  intervallo di 6 minuti; 
    - i livelli di campo da confrontare con i valori di attenzione di
    cui alla tabella 2 dell'allegato B del DPCM 8 luglio 2003, intesi
    come valori efficaci, devono essere rilevati alla sola altezza di
    1,50 m sul piano di calpestio e sono da intendersi come media dei
    valori nell'arco delle  24  ore.  Si  precisa  che  la  media  in
    questione e' da  intendersi  come  media  quadratica  dei  valori
    efficaci del campo elettrico; 
 
    - i livelli di campo da confrontare con gli obiettivi di qualita'
    di cui alla tabella 3 dell'allegato B del  DPCM  8  luglio  2003,
    intesi come valori efficaci, devono  essere  rilevati  alla  sola
    altezza di 1,50 m sul piano di calpestio  e  sono  da  intendersi
    come media dei valori nell'arco delle 24 ore; 
    - le tecniche di misurazione e  di  rilevamento  dei  livelli  di
    esposizione da adottare sono  quelle  indicate  nella  norma  CEI
    211-7 o in specifiche  norme  emanate  successivamente  dal  CEI.
    Inoltre, ai fini  della  verifica  del  mancato  superamento  del
    valore di attenzione e  dell'obiettivo  di  qualita',  si  potra'
    anche far riferimento a tecniche di estrapolazione che, da misure
    ottenute ad esempio  come  media  su  un  periodo  di  6  minuti,
    permettano di ricavare i valori delle grandezze di interesse come
    media su intervalli di 24 ore. Tali  tecniche  di  estrapolazione
    sono ovviamente basate sui dati tecnici e storici dell'impianto e
    la modalita' con cui gli operatori forniscono  all'ISPRA  e  alle
    ARPA/APPA i dati  di  potenza  degli  impianti  saranno  definite
    all'interno delle Linee Guida previste; 
    - le tecniche di calcolo previsionale  da  adottare  sono  quelle
    indicate nella norma CEI 211-10 o  in  specifiche  nonne  emanate
    successivamente dal CEI. Ai fini della verifica attraverso  stima
    previsionale  del  valore  di  attenzione  e  dell'obiettivo   di
    qualita', le istanze previste dal decreto legislativo n. 259  del
    2003 saranno basate su valori mediati  nell'arco  delle  24  ore,
    valutati  in  base  alla  riduzione  della  potenza  massima   al
    connettore d'antenna con appositi fattori che tengano conto della
    variabilita' temporale dell'emissione  degli  impianti  nell'arco
    delle 24 ore. Inoltre, laddove siano assenti  pertinenze  esterne
    degli edifici, i calcoli previsionali dovranno tenere  conto  dei
    valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte  delle
    strutture degli edifici. 
 
  Nei paragrafi che seguono verranno definite esclusivamente: 
    - le modalita' con cui gli operatori forniscono all'ISPRA e  alle
    ARPA/APPA i dati di potenza degli impianti  [art.  14,  comma  8,
    lettera d)]; 
    - i fattori di riduzione della potenza da applicare  nelle  stime
    previsionali  per  tener  conto  della   variabilita'   temporale
    dell'emissione degli impianti nell'arco delle 24  ore  [art.  14,
    comma 8, lettera d)], nel seguito indicati come α24h . 
 
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  1 La parte del DL n. 179/2012 di interesse per quanto  riguarda  la
 protezione della popolazione dalle esposizioni  ai  campi  elettici,
 magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra  100
 kHz e 300 GHz (art. 14, comma 8) non ha subito alcuna modifica nella
 conversione in legge, salvo la correzione di due refusi. 
 
 
  2. Modalita' di  fornitura  dei  dati  di  potenza  degli  impianti
  all'ISPRA e alle ARPA/APPA 
 
  Gli operatori, in base a quanto stabilito  all'art.  14,  comma  8,
  lettera d) del DL n. 179 del 18 ottobre 2012, forniscono  all'ISPRA
  e alle ARPA/APPA i dati di potenza degli impianti. 
  Per la fornitura  di  tali  dati,  il  sistema  individuato  e'  la
  realizzazione di un database2 . 
  A tal fine, ogni operatore realizzera' un database consultabile "on
  line" in cui saranno memorizzati i seguenti valori di potenza: 
    • valore della potenza massima  Pmax  erogabile  ai  morsetti  di
    antenna  (come  definita  dalla  nonna  CEI  211-10,  per  quanto
    applicabile anche agli impianti radio/TV); 
    • valore medio Pi , su un intervallo di 60 minuti  (calcolato  su
    un  numero  di  campioni  statisticamente  significativo),  della
    potenza dell'impianto ai morsetti d'antenna (come definita  dalla
    norma CEI 211-10, per  quanto  applicabile  anche  agli  impianti
    radio/TV), che sara' prodotto per tutti gli impianti con  cadenza
    non superiore a un mese. 
  I valori di potenza  di  cui  sopra  devono  riferirsi  alle  reali
  condizioni di funzionamento degli impianti e devono essere  forniti
  in modo univoco e inequivocabile: 
 
    • per impianto; 
    • per servizio; 
    • per settore3 ; 
    • specificando la banda di frequenza (per le SRB) o la  frequenza
    (per gli impianti radio/TV). 
 
  Le  codifiche  per   l'individuazione   dei   dati   identificativi
  dell'impianto devono essere le stesse  utilizzate  dagli  operatori
  per le istanze di cui al DLgs 259/03 e s.m.i.. 
  In assenza di indicazioni specifiche da parte dell'operatore per il
  singolo impianto, il singolo servizio,  il  singolo  settore  e  la
  particolare banda di frequenza (per le SRB) o  frequenza  (per  gli
  impianti  radio/TV),  si  assume  che  l'emissione   sia   costante
  nell'arco delle 24 ore e che la potenza emessa sia pari  al  valore
  Pmax della potenza dichiarato dall'operatore stesso nel momento  in
  cui ha presentato all'autorita'  competente  l'istanza  relativa  a
  quell'impianto. 
  La banca dati dovra': 
 
    • avere un accesso  riservato:  l'operatore  fornira'  almeno  un
    accesso con username e password all'ISPRA e ad ogni ARPA/APPA; 
    • permettere all'utente ISPRA/ARPA/APPA di esportare i dati in un
    formato elettronico di uso comune (ad esempio in forniato ".csv",
    ".txt" o ".xls" non protetto); 
    • contenere, oltre ai dati di potenza,  informazioni  riguardanti
    le eventuali condizioni di funzionamento anomalo degli impianti. 
 
  Tutti i dati contenuti nel database  dovranno  essere  storicizzati
  per un periodo non inferiore agli ultimi 12 mesi. 
 
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  2 Le specifiche e  la  procedura  di  gestione  della  banca  dati,
 descritte di seguito, scaturiscono da metodi in atto anche per altre
 normative in campo ambientale, prima fra tutte il  DLgs  152/2006  e
 Questa normativa, infatti, in  ambito  di  Autorizzazioni  Integrate
 Ambientali per  attivita'  che  producono  emissioni  in  atmosfera,
 stabilisce che il gestore  degli  impianti  comunichi  all'ente  che
 autorizza e all'ente di controllo  i  dati  delle  emissioni,  nelle
 modalita' stabilite in ambito di autorizzazione. Frequentemente tali
 modalita' prevedono che il gestore predisponga una  banca  dati  "on
 line" resa accessibile all'organo di vigilanza che puo'  estrarre  i
 dati di interesse. 
 
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  3 Qui e nel seguito ci si riferisce al settore solamente  nel  caso
 di SRB. 
 
 
  3. Fattori di riduzione della  potenza  da  applicare  nelle  stime
  previsionali  per  tener   conto   della   variabilita'   temporale
  dell'emissione degli impianti nell'arco delle 24 ore 
 
  Per tenere conto della variabilita' temporale dell'emissione  degli
  impianti nell'arco delle 24 ore e' introdotto  il  fattore  α24h  ,
  cosi' definito: 
  per  ogni  segnale  elettromagnetico  generato  da   un   impianto,
  corrispondente  ad  una  tipologia  di  servizio,  emesso   in   un
  particolare settore4 su una determinata banda di frequenza (per  le
  SRB) o frequenza (per gli impianti  radio/TV),  che  d'ora  innanzi
  chiameremo "SEGNALE", sia Pi la potenza  media  ad  esso  associata
  nell'intervallo  temporale  i-esimo,  cosi'   come   definita   nel
  paragrafo  2,  si  definisce  il  coefficiente  α24h  relativo   al
  "SEGNALE" come il valore massimo su  base  annua  del  coefficiente
  giornaliero αday definito come: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  dove Pmax e' il valore della potenza massima erogabile ai  morsetti
  di antenna di cui al  paragrafo  2  e  in  e'  pari  al  numero  di
  intervalli temporali di durata pari a  60  minuti  compresi  in  un
  giorno, cioe' 24. 
  Il fattore α24h , cosi' definito, verra' utilizzato  per  calcolare
  il livello medio su 24 ore del campo elettrico associato al singolo
  SEGNALE,  al  fine  di  effettuare  le   valutazioni   previsionali
  necessarie per l'espletamento dell'iter istruttorio di cui al  DLgs
  259/03. 
  In particolare, il valore medio sulle 24 ore del  campo  elettrico,
  E24h, sara' dato dalla seguente relazione: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  dove Emax e' il valore di campo elettrico  massimo  del  "SEGNALE",
  valutato sulla base di Pmax potenza massima erogabile  ai  morsetti
  d'antenna. 
  Il valore di α24h deve essere fissato in maniera univoca  per  ogni
  "SEGNALE". 
  Tale valore di α24h viene trasmesso  dall'operatore  all'organo  di
  controllo  di  cui  all'art.  14  della   Legge   Quadro   36/2001,
  contestualmente alla presentazione  dell'istanza  di  cui  al  DLgs
  259/03,  mediante  una  dichiarazione  sostitutiva   dell'atto   di
  notorieta5 in cui viene  giustificata  in  maniera  documentata  la
  motivazione della scelta effettuata6 . 
  Nel caso in cui tale valore  non  venisse  fornito  dall'operatore,
  esso sara' assunto pari ad 1. 
  Gli operatori, sulla base dell'esperienza acquisita nel tempo e dei
  dati raccolti, in particolare relativamente alle nuove  tecnologie,
  comunicheranno gli aggiornamenti del valore di α24h  da  utilizzare
  nelle valutazioni preventive. 
  Per quanto riguarda gli aggiornamenti del valore di α24h si precisa
  che: 
    • l'operatore dovra' presentare specifica istanza  ai  sensi  del
    DLgs  259/03,  analogamente  a  quanto  avviene  per  ogni  altra
    modifica  della   potenza   dell'impianto   che   ne   incrementi
    l'immissione al recettore, se intende aumentare il valore di α24h
    , lasciando inalterata la potenza massima Pmax .  Questo  perche'
    un incremento del parametro24h determinerebbe un incremento della
    potenza media giornaliera emessa dall'impianto e  di  conseguenza
    dei livelli  immessi  al  recettore,  fatto  che  inficerebbe  le
    valutazioni gia' espresse dall'organo di controllo  relativamente
    a  tutti  gli  impianti  che  insistono  sulla  stessa   area   e
    appartenenti anche a differenti operatori; la  procedura  di  cui
    sopra  si  semplifica  in  una  mera  comunicazione  agli  organi
    competenti,  contestuale.  all'attivazione  dell'intervento,  nel
    caso  in  cui  l'operatore  intenda  aumentare  il  valore  di24h
    procedendo contemporaneamente  ad  una  riduzione  della  potenza
    massima Pmax tale da far si che il  prodotto  Pmax *  α24h  resti
    inalterato. 
  Poiche' il calcolo del fattore a24h e' basato  su  uno  storico  di
  valori di potenza Pi relativi all'anno precedente e visto che  alla
  data di entrata in vigore della presente  procedura  tali  dati  di
  potenza  potrebbero  non  essere  disponibili,   nelle   more   del
  popolamento del database di  cui  al  paragrafo  2,  nelle  istanze
  previste dal DLgs 259/03 e relative alla  modifica  degli  impianti
  esistenti si potra' utilizzare  un  valore  di24h  calcolato  sulle
  seguenti basi  temporali,  a  seconda  del  momento  in  cui  viene
  effettuata la valutazione: 
 
    • entro i primi 30 giorni dall'entrata in vigore  delle  presenti
    Linee  Guida:  α24h  e'  il  valore  massimo   del   coefficiente
    giornaliero α24h day calcolato sul numero effettivo di giorni  in
    cui i dati di potenza sono disponibili; 
    • dal 31-esimo giorno al 180-esimo giorno dall'entrata in  vigore
    delle presenti  Linee  Guida:  α24h  e'  il  valore  massimo  del
    coefficiente giornaliero α24h day calcolato solamente  sui  primi
    30 giorni; 
    • dal 181-esimo giorno al 365-esimo giorno dall'entrata in vigore
    delle presenti  Linee  Guida:  α24h  e'  il  valore  massimo  del
    coefficiente giornaliero α24h day calcolato sui primi 180 giorni; 
    • successivamente la procedura e' a regime e α24h e' calcolato su
    base annua. 
 
  In fase di prima attivazione di un nuovo  servizio  successivamente
  alla pubblicazione delle presenti Linee Guida, invece, il valore di
  α24h potra' essere ricavato dall'analisi degli α24h di uno  o  piu'
  impianti gia' esistenti con caratteristiche tecniche simili (di cui
  dovranno essere forniti i dati identificativi). 
 
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  4 Vedi nota 3. 
 
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  5 Rif. art. 47 del D.P.R. 445/2000. 
 
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  6 Le modalita' di trasmissione  del  valore  a24h  potranno  essere
 specificate a livello regionale.