Art. 2 
 
  1. Gli interventi di cui al  precedente  art.  1  sono  subordinati
all'acquisizione della documentazione antimafia  di  cui  al  decreto
legislativo n. 159/2011. 
  2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del D.M.  8  agosto  2000,  n.
593, e' data  facolta'  al  soggetto  proponente  di  richiedere  una
anticipazione  per  un  importo  massimo  del   30%   dell'intervento
concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati  la
stessa dovra' essere garantita da  fideiussione  bancaria  o  polizza
assicurativa di pari importo. 
  3. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornira' alla banca,
ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione
per ciascun soggetto proponente del costo ammesso  e  della  relativa
quota di contributo. 
  4. Le erogazioni dei contributi  sono  subordinate  alla  effettiva
disponibilita' delle risorse a valere sul Fondo FIRST,  in  relazione
alle quali, ove perente, si richiedera' la riassegnazione secondo  lo
stato  di  avanzamento  lavori  avendo  riguardo  alle  modalita'  di
rendicontazione. 
  5. Le variazioni del progetto senza aumento di spesa, approvate  in
ambito Comunitario o Internazionale, sono automaticamente recepite in
ambito nazionale.