IL DIRIGENTE 
              dell'ufficio valutazione e autorizzazione 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, recante la «Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30  settembre  2003  n.  269
convertito nella legge  24  novembre  2003  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20  settembre  2004  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri  per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento  dell'Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art.  17,  comma  10,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visto  il  Regolamento  di  organizzazione,  di  amministrazione  e
dell'ordinamento del  personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 254 del 31 ottobre 2009; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modifiche ed integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Vista la determinazione n. 1237 del 30 ottobre  2014,  con  cui  il
direttore generale dell'Agenzia italiana  del  farmaco  ha  conferito
alla dott.ssa Anna Rosa Marra l'incarico  di  Coordinatore  dell'area
registrazione e l'incarico di direttore  dell'ufficio  valutazione  e
autorizzazione; 
  Visto l'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006,  n.  219  e
successive  modifiche  ed  integrazioni,  recante  «Attuazione  della
direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad
un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonche'
della direttiva 2003/94/CE», e successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto, in particolare, il comma 5 dell'art. 38 succitato, il  quale
prevede che i dati relativi alle autorizzazioni  alla  immissione  in
commercio (AIC) decadute sono  pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana a cura dell'Agenzia  italiana  del  farmaco
(AIFA); 
  Visto  il  decreto  ministeriale   15   luglio   2004   concernente
«Istituzione presso l'Agenzia italiana del farmaco, di una banca dati
centrale  finalizzata  a  monitorare  le  confezioni  dei  medicinali
all'interno del sistema distributivo»; 
  Visto l'art. 130, comma 11, del decreto legislativo 24 aprile 2006,
n.  219,  come  modificato  dall'art  10,   comma   1,   lettera   c)
deldecreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,  convertito  in  legge  8
novembre 2012, n. 189; 
  Viste le  «Linee  guida  «Sunset  Clause»  pubblicate  nel  portale
internet dell'AIFA sezione registrazione; 
  Visto  il  «Comunicato  AIFA»  pubblicato  nel   portale   internet
dell'AIFA sezione registrazione; 
  Visto il  «Warning  di  prossima  decadenza»  del  14  marzo  2014,
pubblicato nel portale internet dell'AIFA in pari data; 
  Visto il «Warning  di  prossima  decadenza»  dell'11  giugno  2014,
pubblicato nel portale internet dell'AIFA in pari data; 
  Viste le controdeduzioni inviate da talune societa' titolari  delle
A.I.C. dei medicinali oggetto dei surriferiti  «Warning  di  prossima
decadenza»; 
  Considerato che le controdeduzioni sono state accolte limitatamente
ai casi in cui la documentazione di tipo fiscale presentata  (fatture
di vendita o documenti di accompagnamento di  merce  viaggiante)  era
idonea a dimostrare la commercializzazione del  medicinale  entro  la
data di presunta decadenza; 
  Tenuto conto, altresi', che talune societa' titolari  delle  A.I.C.
dei  medicinali  oggetto  dei  gia'  citati  «Warning   di   prossima
decadenza» non hanno inviato controdeduzioni relativamente  a  quanto
specificato nello stesso warning; 
  Visto che, entro il  termine  previsto  dalle  linee  guida  Sunset
Clause, alcune societa' titolari di A.I.C. hanno  presentato  domanda
di esenzione dalla decadenza; 
  Considerato  che  a  talune  delle  richieste  di  esenzione  dalla
decadenza e' stato dato esito negativo in quanto  non  applicabili  i
criteri di esenzione previsti nelle linee guida «Sunset Clause» e nel
«Comunicato AIFA»  pubblicati  nel  Front-end  del  portale  internet
dell'AIFA; 
  Tenuto  conto  dei  dati  di  commercializzazione  dei   medicinali
consolidati alla data del 30  agosto  2014,  da  cui  risulta  che  i
medicinali descritti nell'elenco di non sono  stati  commercializzati
durante i tre anni antecedenti alla data di decadenza evidenziata per
ognuno di essi; 
  Tenuto conto che taluni titolari  di  A.I.C.  hanno  confermato  la
mancata commercializzazione, per tre anni consecutivi, di  medicinali
in decadenza in data successiva al 30 agosto 2014; 
  Considerato che, secondo quanto disposto dall'art. 38, commi 5, 6 e
7 del decreto legislativo  n.  219/2006  e  successive  modifiche  ed
integrazioni,  le  autorizzazioni  all'immissione  in  commercio  dei
medicinali non commercializzati per tre anni consecutivi decadono; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  I  medicinali  di  cui  all'elenco   allegato   alla   presente
determinazione risultano decaduti alla data indicata per ciascuno  di
essi, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 24  aprile  2006,
n. 219 e successive modifiche ed  integrazioni,  recante  «Attuazione
della direttiva  2001/83/CE  (e  successive  direttive  di  modifica)
relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali  per  uso
umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE», e successive modifiche ed
integrazioni.