Art. 15 Chiusura dell'istruttoria 1. Entro il termine di cui all'art. 9, comma 2, il dirigente trasmette al Consiglio le risultanze istruttorie. Il Consiglio, valutata la proposta dell'ufficio dispone l'invio della comunicazione delle risultanze istruttorie ai soggetti indicati dall'art. 10, comma 2. 2. Il Responsabile del procedimento assegna un termine, non inferiore a 10 giorni, entro cui le parti possono presentare memorie e/o ulteriore documentazione probatoria. La stazione appaltante puo' formulare le proprie controdeduzioni ovvero manifestare la volonta' di conformarsi alle indicazioni contenute nella comunicazione di cui al comma 1. 3. Nei procedimenti di cui all'art. 10, comma 3, la comunicazione delle risultanze istruttorie puo' essere effettuata mediante forme di pubblicita' di volta in volta stabilite.