Art. 18 Disposizioni transitorie 1. Il presente regolamento si applica anche alle segnalazioni gia' pervenute all'Autorita', per le quali non sia stato ancora avviato il procedimento istruttorio alla data di entrata in vigore. 2. In sede di prima applicazione il termine di cui all'art. 2, comma 2 e quello di cui all'art. 14, comma 1 sono differiti al 30 aprile.