Art. 2 Direttiva annuale 1. L'attivita' di vigilanza avviata dalle Unita' Organizzative competenti si conforma agli indirizzi, alle prescrizioni ed agli obiettivi indicati dal Consiglio dell'Autorita'. 2. A tal fine, entro il 31 gennaio di ogni anno il Consiglio approva una direttiva programmatica su proposta dell'Ufficio piani di vigilanza e vigilanze speciali, elaborata sulla base dell'indirizzo espresso dal Presidente e dal Consiglio dell'Autorita', nella quale puo' essere indicato anche un ordine di priorita' nella trattazione degli esposti ricevuti. 3. Il Consiglio, su proposta dell'Ufficio piani di vigilanza e vigilanze speciali, puo' integrare la direttiva di cui al comma 2, quando ritenga necessario indicare ulteriori obiettivi o interventi di vigilanza.