IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  recante  il   Testo   unico   delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla condizione dello straniero; 
  Visto, in particolare, l'art. 3 del Testo unico  sull'immigrazione,
il quale dispone che la determinazione annuale delle quote massime di
stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri,  sulla  base  dei  criteri
generali per la definizione dei  flussi  d'ingresso  individuati  nel
Documento   programmatico   triennale,   relativo    alla    politica
dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, e che
«in caso di  mancata  pubblicazione  del  decreto  di  programmazione
annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' provvedere  in
via transitoria, con proprio  decreto,  entro  il  30  novembre,  nel
limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, e successive modificazioni ed integrazioni, Regolamento  recante
norme di attuazione del Testo unico sull'immigrazione; 
  Considerato che il Documento programmatico triennale non  e'  stato
emanato; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25
novembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana, Serie generale n. 297 del 19 dicembre 2014, concernente  la
Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei  lavoratori  non
comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello  Stato  per
l'anno 2013, che prevede una quota d'ingresso  di  17.850  lavoratori
non comunitari per motivi di lavoro non stagionale; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 marzo
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana,
Serie  generale,  n.  83  del   9   aprile   2014,   concernente   la
Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei  lavoratori  non
comunitari stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2014, che
prevede una quota di 15.000 unita' per l'ingresso di  lavoratori  non
comunitari per motivi di lavoro stagionale; 
  Considerato che il predetto decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri 12 marzo 2014, all'art. 2, prevede una quota di ingresso
di  2.000   cittadini   dei   Paesi   non   comunitari   partecipanti
all'Esposizione Universale di Milano 2015, a titolo di  anticipazione
della quota di ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro  non
stagionale da autorizzare per l'anno 2014; 
  Ravvisata la necessita' di prevedere per il corrente anno 2014  una
quota  di  ingresso  di  lavoratori  non  comunitari  non  stagionali
residenti all'estero, che hanno partecipato  a  corsi  di  formazione
professionale  e  di  istruzione  nei  Paesi  di  origine,  ai  sensi
dell'art. 23 del citato Testo unico  sull'immigrazione,  al  fine  di
assicurare continuita' ai rapporti di cooperazione con i Paesi terzi; 
  Tenuto conto inoltre delle esigenze di specifici settori produttivi
nazionali che richiedono lavoratori autonomi per particolari  settori
imprenditoriali e professionali; 
  Visto l'art. 21 del citato Testo unico sull'immigrazione, circa  la
previsione di quote riservate all'ingresso di lavoratori  di  origine
italiana; 
  Considerata infine  l'esigenza  di  consentire  la  conversione  in
permessi di soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo di
permessi di soggiorno rilasciati ad altro titolo; 
  Rilevato che ai fini anzidetti puo'  provvedersi  con  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  da  adottare,  in  via  di
programmazione transitoria, nel limite della  quota  complessivamente
utilizzabile per l'anno 2014, risultante dalla  corrispondente  quota
di ingresso di 17.850 unita' per  motivi  di  lavoro  non  stagionale
autorizzata con il citato decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 25 novembre 2013; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
febbraio  2014,  con  il  quale  al  Sottosegretario  di  Stato  alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri,  Dottor  Graziano  Delrio,  e'
stata conferita la delega per  talune  funzioni  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Sono ammessi in Italia, in via di programmazione transitoria dei
flussi d'ingresso  dei  lavoratori  non  comunitari  per  lavoro  non
stagionale nell'anno 2014, i cittadini stranieri non comunitari entro
una  quota  complessiva  di  17.850  unita',  per  motivi  di  lavoro
subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, compresa la quota di
2.000 unita' gia' prevista, a titolo di anticipazione, per l'ingresso
di cittadini dei Paesi non  comunitari  partecipanti  all'Esposizione
Universale di Milano 2015, dall'art. 2 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 12 marzo 2014,  citato  in  premessa,  che  si
conferma con il presente decreto.