IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte
sui redditi; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633,  recante  disposizioni  in  materia  di  imposta  sul  valore
aggiunto; 
  Visto il testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e
successive modificazioni; 
  Visto l'art. 62-bis del  decreto-legge  30  agosto  1993,  n.  331,
convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che
prevede che gli uffici del Dipartimento delle entrate  del  Ministero
delle finanze elaborino, in  relazione  ai  vari  settori  economici,
appositi studi di settore; 
  Visto il medesimo art. 62-bis del citato decreto-legge n.  331  del
1993, che prevede che  gli  studi  di  settore  siano  approvati  con
decreto del Ministro delle finanze; 
  Visto l'art. 10 della legge 8 maggio 1998,  n.  146,  e  successive
modificazioni, che individua  le  modalita'  di  utilizzazione  degli
studi di  settore  in  sede  di  accertamento  nonche'  le  cause  di
esclusione dall'applicazione degli stessi; 
  Visto l'art. 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146,  concernente
le modalita' di revisione ed aggiornamento degli studi di settore; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n.
195, e successive modificazioni, recante disposizioni  concernenti  i
tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore; 
  Considerato che,  a  seguito  delle  analisi  e  delle  valutazioni
effettuate sulla  base  dei  dati  in  possesso  dell'Amministrazione
finanziaria, sono emerse cause di non applicabilita' degli  studi  di
settore; 
  Visto il decreto del Ministro delle  finanze  10  novembre  1998  e
successive modificazioni, che ha istituito la Commissione di  esperti
prevista dall'art.  10,  comma  7,  della  legge  n.  146  del  1998,
modificata con successivi decreti del 5 febbraio 1999, del 24 ottobre
2000, del 2 agosto 2002, del 14 luglio  2004,  27  gennaio  2007,  19
marzo 2009, 4 dicembre 2009,  20  ottobre  2010,  29  marzo  2011,  8
ottobre 2012 e 17 dicembre 2013; 
  Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che
ha  istituito   il   Ministero   dell'economia   e   delle   finanze,
attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del  bilancio  e
della programmazione economica e delle finanze; 
  Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300,  e
successive modificazioni, che ha istituito le agenzie fiscali; 
  Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate  16
novembre 2007, che ha approvato la tabella di  classificazione  delle
attivita' economiche; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  11
febbraio 2008,  concernente  la  semplificazione  degli  obblighi  di
annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini degli studi  di
settore; 
  Visto l'art. 8 del decreto-legge del  29  novembre  2008,  n.  185,
convertito con la legge n. 2 del  28  gennaio  2009,  recante  misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e  impresa  e
per  ridisegnare  in  funzione  anti-crisi   il   quadro   strategico
nazionale; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  19
maggio 2009, recante disposizioni sull'elaborazione  degli  studi  di
settore su base regionale o comunale; 
  Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate  27
maggio 2013, e successive modificazioni,  concernente  l'approvazione
dei  modelli  per  la  comunicazione  dei  dati  rilevanti  ai   fini
dell'applicazione degli studi di settore da utilizzare per il periodo
d'imposta 2012; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  24
marzo 2014, concernente l'approvazione di  modifiche  agli  studi  di
settore, relativi al periodo di imposta 2013; 
  Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate  21
febbraio 2014, concernente l'approvazione del programma di  revisione
degli studi di settore applicabili a partire  dal  periodo  d'imposta
2014; 
  Acquisito il parere della predetta Commissione di esperti  in  data
10 dicembre 2014; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Approvazione degli studi di settore 
 
  1. Sono approvati, in base all'art.  62-bis  del  decreto-legge  30
agosto 1993, n. 331, gli studi  di  settore  relativi  alle  seguenti
attivita' professionali: 
  a) studio di settore VK29U (che sostituisce lo  studio  di  settore
UK29U) - Attivita' di studio geologico e di prospezione geognostica e
mineraria, codice attivita' 71.12.50; Ricerca e sviluppo sperimentale
nel campo della geologia, codice attivita' 72.19.01; 
  b) studio di settore WK01U (che sostituisce lo  studio  di  settore
VK01U) - Attivita' degli studi notarili, codice attivita' 69.10.20; 
  c) studio di settore WK08U (che sostituisce lo  studio  di  settore
VK08U) - Altre attivita' dei disegnatori  grafici,  codice  attivita'
74.10.29;  Attivita'  dei  disegnatori  tecnici,   codice   attivita'
74.10.30; 
  d) studio di settore WK16U (che sostituisce lo  studio  di  settore
VK16U) - Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per
conto terzi, codice attivita' 68.32.00; Servizi integrati di gestione
agli edifici, codice attivita' 81.10.00; 
  e) studio di settore WK20U (che sostituisce lo  studio  di  settore
VK20U) - Attivita' svolta da psicologi, codice attivita' 86.90.30; 
  f) studio di settore WK56U (che sostituisce lo  studio  di  settore
VK56U) - Laboratori di analisi cliniche, codice attivita' 86.90.12. 
  2.  Gli  elementi  necessari  alla  determinazione  presuntiva  dei
compensi e dei ricavi relativi agli studi  di  settore  indicati  nel
comma  1  sono  individuati  sulla  base   della   nota   tecnica   e
metodologica, delle tabelle  dei  coefficienti  nonche'  della  lista
delle variabili per l'applicazione dello studio di cui agli allegati: 
  1) per lo studio di settore VK29U; 
  2) per lo studio di settore WK01U; 
  3) per lo studio di settore WK08U; 
  4) per lo studio di settore WK16U; 
  5) per lo studio di settore WK20U; 
  6) per lo studio di settore WK56U. 
  3. Il correttivo relativo agli apprendisti, applicabile allo studio
di cui all'allegato n. 3 e' individuato sulla base della nota tecnica
e metodologica in allegato n. 7. 
  4. La neutralizzazione relativa  agli  aggi  ed  ai  ricavi  fissi,
applicabile agli studi di cui agli allegati n. 3  e  n.  4  (WK08U  e
WK16U), e' individuata sulla base della nota tecnica  e  metodologica
in allegato n. 8. 
  5. Gli elementi necessari per il calcolo  del  «compenso  o  ricavo
minimo», relativi agli studi di settore di cui agli allegati da n.  1
a n. 6 sono riportati in allegato n. 9. 
  6. Il programma informatico, realizzato dall'Agenzia delle entrate,
di ausilio all'applicazione degli studi di settore, segnala anche  la
coerenza  agli  specifici  indicatori  di  coerenza  economica  e  di
normalita' economica. 
  7. Gli studi di  settore  approvati  con  il  presente  decreto  si
applicano ai contribuenti esercenti arti e professioni  che  svolgono
in maniera prevalente  le  attivita'  indicate  nel  comma  1,  fermo
restando il disposto del successivo art.  2.  Gli  studi  di  settore
WK08U, e  WK16U  si  applicano  altresi'  ai  contribuenti  esercenti
attivita' d'impresa che svolgono in maniera prevalente  le  attivita'
indicate, rispettivamente, alle lettere c) e d) del  comma  1,  fermo
restando il disposto del successivo  art.  2  e  tenuto  conto  delle
disposizioni di cui al decreto 11 febbraio 2008. In caso di esercizio
di piu' attivita' d'impresa, ovvero di piu' attivita'  professionali,
per attivita' prevalente, con riferimento alla quale si applicano gli
studi di settore, si  intende  quella  da  cui  deriva,  nel  periodo
d'imposta, la maggiore entita', rispettivamente,  dei  ricavi  o  dei
compensi. 
  8. Gli studi di  settore  approvati  con  il  presente  decreto  si
applicano, ai fini dell'accertamento,  a  decorrere  dal  periodo  di
imposta in corso alla data del 31 dicembre 2014. Ai sensi dell'art. 8
del decreto-legge del 29 novembre 2008, n.  185,  gli  studi  possono
essere integrati per tener conto dello stato di crisi economica e dei
mercati.