IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto l'art. 10 del  decreto-legge  del  14  agosto  2013,  n.  93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 12  dicembre  2014
con la quale e' stato dichiarato, per centottanta  giorni,  lo  stato
d'emergenza in conseguenza delle eccezionali avversita'  atmosferiche
che hanno colpito il territorio delle province di Grosseto,  Livorno,
Massa Carrara e Pisa nei giorni dall'11 al  14  ottobre  2014  ed  il
territorio delle province di Lucca e Massa Carrara nei giorni  dal  5
al 7 novembre 2014; 
  Ravvisata la necessita' di procedere alla realizzazione, in termini
di somma urgenza, di tutte le iniziative di  carattere  straordinario
finalizzate al ritorno alle normali condizioni di vita nel territorio
interessato dagli eventi in rassegna; 
  Atteso che la situazione emergenziale  in  atto,  per  i  caratteri
d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi'
richiede l'utilizzo di poteri straordinari  in  deroga  alla  vigente
normativa; 
  Acquisita l'intesa della regione Toscana; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
             Nomina Commissario e piano degli interventi 
 
  1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli  eventi  calamitosi
di cui in premessa, il Dirigente del  Settore  Sistema  regionale  di
protezione civile e' nominato Commissario delegato. 
  2.  Per  l'espletamento  delle  attivita'  di  cui  alla   presente
ordinanza  il  Commissario  delegato  puo'  avvalersi   di   soggetti
attuatori che agiscono  sulla  base  di  specifiche  direttive  dallo
stesso impartite nonche' dei Sindaci  dei  comuni,  delle  Unioni  di
comuni, delle Provincie e dei Consorzi di bonifica interessati  dagli
eventi  meteorologici  in  argomento.  I  predetti  soggetti  possono
avvalersi della collaborazione delle strutture  organizzative  e  del
personale della regione Toscana, nonche' della  collaborazione  degli
Enti locali della Regione medesima, senza nuovi o maggiori oneri  per
la finanza pubblica. 
  3. Il Commissario delegato predispone,  nel  limite  delle  risorse
finanziarie di cui all'art. 3,  entro  venti  giorni  dall'emanazione
della presente ordinanza, un piano  degli  interventi  da  sottoporre
all'approvazione del Capo del Dipartimento della  protezione  civile.
Tale piano deve contenere: 
    a) gli interventi realizzati dai soggetti di cui al comma 2 nella
fase di prima emergenza rivolti a rimuovere le situazioni di rischio,
ad  assicurare   l'indispensabile   assistenza   e   ricovero   delle
popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi; 
    b) le attivita' poste  in  essere,  anche  in  termini  di  somma
urgenza, inerenti alla messa  in  sicurezza  delle  aree  interessate
dagli eventi calamitosi; 
    c) gli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo
o maggiori danni a persone o a cose; 
    d) l'individuazione dei comuni danneggiati. 
  4. Il piano  di  cui  al  comma  3  deve,  altresi',  contenere  la
descrizione tecnica di ciascun intervento  con  la  relativa  durata,
nonche' l'indicazione delle singole voci di spesa. 
  5. Il predetto  piano  puo'  essere  successivamente  rimodulato  e
integrato, nei  limiti  delle  risorse  di  cui  all'art.  3,  previa
approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. 
  6. I contributi sono erogati ai soggetti di cui al comma  2  previo
resoconto delle spese sostenute ed attestazione della sussistenza del
nesso di causalita' tra l'evento calamitoso in argomento ed il  danno
subito.