Art. 10 
 
                        Sospensione dei mutui 
 
  1. In ragione del grave disagio  socio  economico  derivante  dagli
eventi in premessa, i soggetti che abbiano residenza o sede legale  o
operativa in uno dei comuni individuati dal Commissario delegato  con
apposito provvedimento, titolari di mutui  ipotecari  o  chirografari
relativi  a  edifici  distrutti,  inagibili  o   inabitabili,   anche
parzialmente, ovvero relativi alla gestione di  attivita'  di  natura
commerciale  ed  economica  svolte  nei  medesimi   edifici,   previa
presentazione di autocertificazione del danno subito, resa  ai  sensi
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, ottengono, a domanda, fino alla ricostruzione,
all'agibilita' o all'abitabilita' del predetto  immobile  e  comunque
non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza ed eventuale
sua proroga, una sospensione delle rate dei medesimi mutui in  essere
con banche o intermediari  finanziari,  optando  tra  la  sospensione
dell'intera rata e quella della sola quota capitale. 
  Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
ordinanza, le  banche  e  gli  intermediari  finanziari  informano  i
mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e  pubblicato
nel  proprio  sito  internet,  della  possibilita'  di  chiedere   la
sospensione delle rate, indicando  tempi  di  rimborso  e  costi  dei
pagamenti sospesi calcolati in base a  quanto  previsto  dall'Accordo
del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei  consumatori  in
tema di sospensione dei pagamenti, nonche' il termine, non  inferiore
a trenta giorni,  per  l'esercizio  della  facolta'  di  sospensione.
Qualora la banca o  l'intermediario  finanziario  non  fornisca  tali
informazioni nei termini e con i contenuti prescritti,  sono  sospese
fino al 31 dicembre 2015, senza oneri aggiuntivi per  il  mutuatario,
le rate in scadenza entro la predetta data.