Art. 3 Copertura finanziaria 1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede, cosi' come stabilito nella delibera del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2014, nel limite di euro 21.971.000,00 a valere sul Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'art. 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale intestata al Commissario delegato. 3. La regione Toscana ed i soggetti di cui all'art. 1, comma 2 sono autorizzati a trasferire sulla contabilita' speciale di cui al comma 2 eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna, la cui quantificazione deve essere effettuata entro 20 giorni dalla data di adozione della presente ordinanza. 4. Con successiva ordinanza sono identificati la provenienza delle risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare. 5. Il Commissario delegato e' tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni.