Art. 23 
 
 
            Modifiche all'articolo 252 del codice civile 
 
  1. All'articolo 252 del codice civile sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) la rubrica e'  sostituita  dalla  seguente:  "Affidamento  del
figlio nato fuori del matrimonio e suo inserimento nella famiglia del
genitore."; 
    b) al primo comma  la  parola:  "naturale"  e'  sostituita  dalle
seguenti: "nato fuori del matrimonio"; 
    c) al secondo comma la parola:  "naturale"  e'  sostituita  dalle
seguenti: "nato fuori  del  matrimonio";  le  parole:  "e  dei  figli
legittimi" sono sostituite dalle seguenti: "convivente e degli  altri
figli";  le  parole:  "genitore  naturale"  sono   sostituite   dalla
seguente: "genitore"; l'ultimo periodo e'  sostituito  dal  seguente:
"In questo caso il  giudice  stabilisce  le  condizioni  cui  ciascun
genitore deve attenersi."; 
    d) al terzo comma le parole: "legittima" e la parola:  "naturale"
sono soppresse; 
    e) al quarto comma la parola: "naturale" e' soppressa; 
    f) dopo il quarto comma e' inserito  il  seguente:  "In  caso  di
disaccordo tra i genitori, ovvero di  mancato  consenso  degli  altri
figli conviventi, la decisione e' rimessa al  giudice  tenendo  conto
dell'interesse dei minori. Prima dell'adozione del provvedimento,  il
giudice dispone l'ascolto dei figli minori che abbiano  compiuto  gli
anni dodici e anche di eta' inferiore ove capaci di discernimento.". 
 
          Note all'art. 23: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  252  del  codice
          civile, come modificato dal presente decreto: 
              "Art.  252.  Affidamento  del  figlio  nato  fuori  del
          matrimonio e suo inserimento nella famiglia del genitore. 
              Qualora il figlio nato fuori del matrimonio di uno  dei
          coniugi sia riconosciuto durante il matrimonio il  giudice,
          valutate le circostanze, decide in  ordine  all'affidamento
          del minore e adotta ogni altro provvedimento a  tutela  del
          suo interesse morale e materiale. 
              L'eventuale  inserimento  del  figlio  nato  fuori  del
          matrimonio nella famiglia legittima  di  uno  dei  genitori
          puo' essere autorizzato dal giudice qualora  cio'  non  sia
          contrario all'interesse  del  minore  e  sia  accertato  il
          consenso dell'altro coniuge convivente e degli altri  figli
          che abbiano compiuto il sedicesimo anno  di  eta'  e  siano
          conviventi,   nonche'   dell'altro   genitore   che   abbia
          effettuato il  riconoscimento.In  questo  caso  il  giudice
          stabilisce  le  condizioni  cui   ciascun   genitore   deve
          attenersi. 
              Qualora   il   figlio   naturale    sia    riconosciuto
          anteriormente  al  matrimonio,  il  suo  inserimento  nella
          famiglia e' subordinato al consenso dell'altro  coniuge,  a
          meno che il figlio fosse gia' convivente  con  il  genitore
          all'atto  del  matrimonio  o  l'altro  coniuge   conoscesse
          l'esistenza del figlio. 
              E' altresi' richiesto il consenso  dell'altro  genitore
          che abbia effettuato il riconoscimento. 
              In caso di disaccordo tra i genitori, ovvero di mancato
          consenso degli altri  figli  conviventi,  la  decisione  e'
          rimessa al giudice tenendo conto dell'interesse dei minori.
          Prima dell'adozione del provvedimento, il  giudice  dispone
          l'ascolto dei figli minori che abbiano  compiuto  gli  anni
          dodici  e  anche  di   eta'   inferiore   ove   capaci   di
          discernimento.".