Art. 54 Modifiche all'articolo 337 del codice civile 1. All'articolo 337 del codice civile la parola: "potesta'" e' sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale".
Note all'art. 54: - Si riporta il testo dell'articolo 337 del codice civile, come modificato dal presente decreto: "Art. 337. Vigilanza del giudice tutelare. Il giudice tutelare deve vigilare sull'osservanza delle condizioni che il tribunale abbia stabilito per l'esercizio della responsabilita' genitoriale e per l'amministrazione dei beni.".