Art. 10 Perdita del titolo abilitante 1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di vecchiaia, vigenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, continuano ad applicarsi nei confronti dei lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attivita' lavorativa per raggiunti limiti di eta' e i cui ordinamenti di settore, che disciplinano il rilascio ed il rinnovo di tale titolo, non ne prevedano l'elevazione. Qualora tali limiti di eta' possano essere elevati, la deroga trova applicazione solo nel caso in cui il lavoratore, sottoposto a giudizio di idoneita', non abbia ottenuto il rinnovo del titolo abilitante da parte dell'Autorita' competente. 2. Ai lavoratori iscritti al Fondo di previdenza del personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attivita' lavorativa per raggiunti limiti di eta', si applicano, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1, i requisiti di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di vecchiaia vigenti al 31 dicembre 2011. 3. Ai lavoratori appartenenti ai profili professionali di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 248, continuano ad applicarsi i requisiti di accesso e il regime delle decorrenze dei trattamenti pensionistici di vecchiaia vigenti al 31 dicembre 2013. 4. A decorrere dal 1° gennaio 2014 e con riferimento ai soggetti di cui al comma 3 che maturano i requisiti a partire dalla medesima data, l'accesso alla pensione nei regimi misto e contributivo con eta' inferiori ai 60 anni e' consentito esclusivamente se risulta maturata un'anzianita' contributiva di 42 anni e 3 mesi per gli uomini e 41 anni e 3 mesi per le donne. Sulla quota retributiva di trattamento relativa alle anzianita' contributive maturate antecedentemente al 1° gennaio 2012 e' applicata una riduzione pari ad un punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'eta' di 60 anni; tale percentuale annua e' elevata a due punti per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. Nel caso in cui l'eta' al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale e' proporzionale al numero di mesi. 5. L'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 149, e' abrogato.
Note all'art. 10: - Il testo dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 248 (Norme in materia di quiescenza e previdenza dei dipendenti dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale), e' il seguente: «Art. 5. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1982 il servizio prestato dai dipendenti dell'Azienda appartenenti ai profili professionali sottoindicati, ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza e' computato, senza oneri a carico degli interessati, secondo le seguenti norme: a) i periodi di servizio effettivo prestati nei profili professionali di controllore del traffico aereo, pilota e operatore radiomisure, sono aumentati di un terzo della loro durata; b) i periodi di servizio effettivo prestati nei profili professionali di esperto di assistenza ai volo e meteo sono aumentati di un quinto della loro durata. 2. Gli aumenti di cui al comma 1 non sono fra loro cumulabili.». - Il testo dell'articolo 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 149 (Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per il personale dipendente dall'Ente nazionale assistenza al volo), come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 1 (Requisiti di accesso e modalita' di calcolo del trattamento pensionistico). - 1. Per i dipendenti dell'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV) appartenenti ai profili professionali di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della legge 7 agosto 1990, n. 248, e in possesso di un'anzianita' contributiva di almeno diciotto anni alla data del 31 dicembre 1995, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dal predetto articolo. 2. Per i dipendenti dell'ENAV appartenenti ai profili professionali indicati al comma 1 e in possesso di un'anzianita' contributiva inferiore a diciotto anni alla data del 31 dicembre 1995, e' fatta salva l'anzianita' contributiva maturata alla predetta data per effetto dell'applicazione dell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della legge 7 agosto 1990, n. 248. 3. Ai fini del conseguimento dell'eta' pensionabile e dell'applicazione dei coefficienti di trasformazione previsti rispettivamente ai commi 20 e 6 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335 , ai dipendenti dell'ENAV in possesso di un'anzianita' contributiva inferiore a diciotto anni alla data del 31 dicembre 1995, e' consentito aggiungere alla propria eta' anagrafica, per un massimo di cinque anni, un anno ogni cinque anni interi di servizio effettivo complessivamente prestato nei profili professionali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 248. Il requisito dei cinque anni interi e' elevato a sette anni interi per i profili professionali di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 5 della citata legge n. 248 del 1990. 4. (abrogato).».