Art. 10 
 
 
                    Perdita del titolo abilitante 
 
  1. Le  disposizioni  in  materia  di  requisiti  di  accesso  e  di
decorrenza dei trattamenti pensionistici di vecchiaia, vigenti  prima
dell'entrata  in  vigore  del  presente  regolamento,  continuano  ad
applicarsi nei confronti dei lavoratori per i  quali  viene  meno  il
titolo  abilitante  allo  svolgimento   della   specifica   attivita'
lavorativa per raggiunti limiti  di  eta'  e  i  cui  ordinamenti  di
settore, che disciplinano il rilascio ed il rinnovo di  tale  titolo,
non ne prevedano l'elevazione. Qualora tali limiti  di  eta'  possano
essere elevati, la deroga trova applicazione solo nel caso in cui  il
lavoratore, sottoposto a giudizio di idoneita', non abbia ottenuto il
rinnovo del titolo abilitante da parte dell'Autorita' competente. 
  2. Ai lavoratori iscritti al Fondo di previdenza del  personale  di
volo dipendente da aziende di navigazione aerea  per  i  quali  viene
meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica  attivita'
lavorativa per raggiunti limiti di eta', si applicano,  al  ricorrere
delle condizioni di cui al comma 1,  i  requisiti  di  accesso  e  di
decorrenza dei trattamenti pensionistici di vecchiaia vigenti  al  31
dicembre 2011. 
  3. Ai lavoratori  appartenenti  ai  profili  professionali  di  cui
all'articolo 5 della legge 7  agosto  1990,  n.  248,  continuano  ad
applicarsi i requisiti di accesso e il regime  delle  decorrenze  dei
trattamenti pensionistici di vecchiaia vigenti al 31 dicembre 2013. 
  4. A decorrere dal 1° gennaio 2014 e con riferimento ai soggetti di
cui al comma 3 che maturano i  requisiti  a  partire  dalla  medesima
data, l'accesso alla pensione nei regimi  misto  e  contributivo  con
eta' inferiori ai 60 anni e'  consentito  esclusivamente  se  risulta
maturata un'anzianita' contributiva di 42  anni  e  3  mesi  per  gli
uomini e 41 anni e 3 mesi per le donne. Sulla  quota  retributiva  di
trattamento   relativa   alle   anzianita'   contributive    maturate
antecedentemente al 1° gennaio 2012 e' applicata una  riduzione  pari
ad un punto percentuale per ogni anno  di  anticipo  nell'accesso  al
pensionamento rispetto all'eta' di 60 anni; tale percentuale annua e'
elevata a due punti per ogni anno ulteriore di  anticipo  rispetto  a
due anni. Nel caso in cui l'eta' al pensionamento non sia  intera  la
riduzione percentuale e' proporzionale al numero di mesi. 
  5. L'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 30  aprile  1997,
n. 149, e' abrogato. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Il testo dell'articolo 5 della legge 7  agosto  1990,
          n. 248 (Norme in materia di  quiescenza  e  previdenza  dei
          dipendenti dell'Azienda autonoma di assistenza al volo  per
          il traffico aereo generale), e' il seguente: 
              «Art. 5. - 1.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  1982  il
          servizio prestato dai dipendenti dell'Azienda  appartenenti
          ai  profili  professionali  sottoindicati,  ai  fini  della
          determinazione della misura del trattamento  di  quiescenza
          e' computato,  senza  oneri  a  carico  degli  interessati,
          secondo le seguenti norme: 
                a) i  periodi  di  servizio  effettivo  prestati  nei
          profili professionali di controllore  del  traffico  aereo,
          pilota e operatore radiomisure, sono aumentati di un  terzo
          della loro durata; 
                b) i  periodi  di  servizio  effettivo  prestati  nei
          profili professionali di esperto di assistenza  ai  volo  e
          meteo sono aumentati di un quinto della loro durata. 
              2. Gli aumenti di cui al comma  1  non  sono  fra  loro
          cumulabili.». 
              - Il testo dell'articolo 1, del decreto legislativo  30
          aprile 1997, n.  149  (Attuazione  della  delega  conferita
          dall'articolo 2, comma 23, della legge 8  agosto  1995,  n.
          335, in materia di regime pensionistico  per  il  personale
          dipendente dall'Ente nazionale assistenza  al  volo),  come
          modificato dal presente decreto, e' il seguente: 
              «Art. 1 (Requisiti di accesso e  modalita'  di  calcolo
          del trattamento  pensionistico).  -  1.  Per  i  dipendenti
          dell'Ente  nazionale   di   assistenza   al   volo   (ENAV)
          appartenenti ai profili professionali di  cui  all'articolo
          5, comma 1, lettere a) e b), della legge 7 agosto 1990,  n.
          248, e in possesso di un'anzianita' contributiva di  almeno
          diciotto anni alla data del 31 dicembre 1995, continuano ad
          applicarsi le disposizioni previste dal predetto articolo. 
              2. Per i dipendenti dell'ENAV appartenenti  ai  profili
          professionali  indicati  al  comma  1  e  in  possesso   di
          un'anzianita' contributiva inferiore a diciotto  anni  alla
          data del 31 dicembre  1995,  e'  fatta  salva  l'anzianita'
          contributiva  maturata  alla  predetta  data  per   effetto
          dell'applicazione dell'articolo 5, comma 1,  lettere  a)  e
          b), della legge 7 agosto 1990, n. 248. 
              3. Ai fini del conseguimento dell'eta'  pensionabile  e
          dell'applicazione  dei   coefficienti   di   trasformazione
          previsti rispettivamente ai commi 20 e  6  dell'articolo  1
          della legge 8 agosto 1995, n. 335 , ai dipendenti dell'ENAV
          in  possesso  di  un'anzianita'  contributiva  inferiore  a
          diciotto anni alla data del 31 dicembre 1995, e' consentito
          aggiungere alla propria eta' anagrafica, per un massimo  di
          cinque anni, un anno ogni cinque anni  interi  di  servizio
          effettivo    complessivamente    prestato    nei    profili
          professionali di cui all'articolo 5, comma 1,  lettera  a),
          della legge 7 agosto 1990, n. 248. Il requisito dei  cinque
          anni interi e' elevato a sette anni interi  per  i  profili
          professionali di cui al comma 1, lettera b),  dell'articolo
          5 della citata legge n. 248 del 1990. 
              4. (abrogato).».