Art. 11 
 
 
                               Deroghe 
 
  1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e  di  regime
delle decorrenze dei trattamenti pensionistici vigenti al 31 dicembre
2013 continuano ad applicarsi, ancorche'  maturino  i  requisiti  per
l'accesso al pensionamento successivamente  alla  predetta  data,  ai
soggetti di cui agli articoli da 2 a 9 del presente regolamento: 
    a) collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4  e  24  della
legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla  base
di accordi sindacali stipulati entro il 31 agosto 2013 ancorche' alla
medesima data gli stessi  lavoratori  ancora  non  risultino  cessati
dall'attivita' lavorativa, i quali in ogni caso maturino i  requisiti
per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennita' di
mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge  23  luglio
1991, n. 223; 
    b) collocati in mobilita' lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6
e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive  modificazioni,
per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 31 agosto 2013 e
che alla medesima data siano cessati dall'attivita' lavorativa; 
    c) che entro il 31  agosto  2013  siano  stati  autorizzati  alla
prosecuzione volontaria della  contribuzione  e  che  perfezionino  i
requisiti anagrafici e  contributivi  utili  per  la  decorrenza  del
trattamento pensionistico entro il 31 agosto 2016; questi  lavoratori
non devono aver comunque ripreso attivita' lavorativa successivamente
all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria  della  contribuzione
ed alla predetta data del 31 agosto 2013 deve risultare accreditato o
accreditabile almeno un contributo volontario; 
    d) che alla data del 31 agosto 2013 risultano essere  in  congedo
per assistere figli con disabilita' grave ai sensi dell'articolo  42,
comma  5,  del  decreto  legislativo  26  marzo  2001,  n.  151,  con
perfezionamento entro 24 mesi  dalla  data  di  inizio  del  predetto
congedo del requisito contributivo  per  l'accesso  al  pensionamento
indipendentemente dall'eta' anagrafica, di cui all'articolo 1,  comma
6, lettera a), della legge 23  agosto  2004,  n.  243,  e  successive
modificazioni; 
    e) che abbiano risolto il rapporto di lavoro entro il  31  agosto
2013 in ragione di accordi individuali sottoscritti  anche  ai  sensi
degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura  civile  e,
senza  successiva  rioccupazione   in   qualsiasi   altra   attivita'
lavorativa, avrebbero  maturato,  secondo  la  previgente  disciplina
pensionistica, la decorrenza del trattamento pensionistico  entro  il
31 agosto 2016; 
    f) che,  in  applicazione  di  accordi  collettivi  di  incentivo
all'esodo stipulati entro il  31  agosto  2013  dalle  organizzazioni
comparativamente piu'  rappresentative  a  livello  nazionale,  senza
successiva rioccupazione  in  qualsiasi  altra  attivita'  lavorativa
avrebbero maturato, secondo la previgente  disciplina  pensionistica,
la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 agosto 2016; 
    g)  collocati  in  cassa  integrazione   guadagni   straordinaria
finalizzata al prepensionamento ai sensi dell'articolo 37,  comma  1,
lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, in forza di accordi di
procedura sottoscritti entro il 31 agosto 2013. 
  2.  Restano  applicabili  ai  lavoratori  iscritti  alle   gestioni
richiamate  dal  presente  decreto,  laddove  piu'   favorevoli,   le
disposizioni di cui all'articolo 24, commi 14 e 15, del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
22 dicembre 2011, n. 214, di cui all'articolo  6,  comma  2-ter,  del
decreto-legge   29   dicembre   2011,   n.   216,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  24  febbraio  2012,  n.  14,   di   cui
all'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,  convertito,
con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  di  cui
all'articolo 1, comma 231, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e di
cui all'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Il testo degli articoli 4 e 24 della legge 23  luglio
          1991, n. 223  (Norme  in  materia  di  cassa  integrazione,
          mobilita', trattamenti  di  disoccupazione,  attuazione  di
          direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro  ed
          altre disposizioni in materia di mercato del lavoro) sono i
          seguenti: 
              «Art. 4 (Procedura per la dichiarazione di  mobilita').
          -  1.  L'impresa  che  sia  stata  ammessa  al  trattamento
          straordinario di integrazione salariale, qualora nel  corso
          di attuazione del programma di cui all'articolo  1  ritenga
          di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti  i
          lavoratori sospesi  e  di  non  poter  ricorrere  a  misure
          alternative,  ha  facolta'  di  avviare  la  procedura   di
          licenziamento collettivo ai sensi del presente articolo. 
              2. Le imprese che intendano esercitare la  facolta'  di
          cui al comma 1 sono tenute a darne comunicazione preventiva
          per  iscritto  alle  rappresentanze   sindacali   aziendali
          costituite a norma dell'articolo 19 della legge  20  maggio
          1970, n.  300,  nonche'  alle  rispettive  associazioni  di
          categoria. In mancanza  delle  predette  rappresentanze  la
          comunicazione deve essere effettuata alle  associazioni  di
          categoria   aderenti   alle   confederazioni   maggiormente
          rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione  alle
          associazioni di categoria puo'  essere  effettuata  per  il
          tramite dell'associazione dei datori di lavoro  alla  quale
          l'impresa aderisce o conferisce mandato. 
              3. La comunicazione di cui al comma  2  deve  contenere
          indicazione: dei motivi che determinano  la  situazione  di
          eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o  produttivi,
          per i quali si ritiene di non poter adottare misure  idonee
          a porre rimedio alla predetta  situazione  ed  evitare,  in
          tutto o in parte, il licenziamento collettivo; del  numero,
          della collocazione aziendale e  dei  profili  professionali
          del personale eccedente, nonche' del personale abitualmente
          impiegato;  dei  tempi  di  attuazione  del  programma   di
          riduzione del personale; delle eventuali misure programmate
          per fronteggiare le conseguenze  sul  piano  sociale  della
          attuazione del programma medesimo del metodo di calcolo  di
          tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da  quelle  gia'
          previste dalla legislazione vigente e dalla  contrattazione
          collettiva. Alla  comunicazione  va  allegata  copia  della
          ricevuta del versamento all'INPS, a titolo di anticipazione
          sulla somma di cui all'articolo 5, comma 4,  di  una  somma
          pari  al  trattamento  massimo  mensile   di   integrazione
          salariale  moltiplicato  per  il  numero   dei   lavoratori
          ritenuti eccedenti. 
              4. Copia della comunicazione di cui al comma 2 e  della
          ricevuta del versamento di cui al  comma  3  devono  essere
          contestualmente inviate all'Ufficio provinciale del  lavoro
          e della massima occupazione. 
              5. Entro sette giorni dalla data del ricevimento  della
          comunicazione  di  cui  al  comma  2,  a  richiesta   delle
          rappresentanze  sindacali  aziendali  e  delle   rispettive
          associazioni si procede ad un esame congiunto tra le parti,
          allo scopo di esaminare le cause che  hanno  contribuito  a
          determinare l'eccedenza del personale e le possibilita'  di
          utilizzazione diversa di  tale  personale,  o  di  una  sua
          parte, nell'ambito della  stessa  impresa,  anche  mediante
          contratti di solidarieta' e forme  flessibili  di  gestione
          del tempo di lavoro. Qualora non sia possibile  evitare  la
          riduzione di personale, e'  esaminata  la  possibilita'  di
          ricorrere a misure sociali di  accompagnamento  intese,  in
          particolare,  a  facilitare  la   riqualificazione   e   la
          riconversione dei lavoratori licenziati.  I  rappresentanti
          sindacali dei lavoratori possono farsi  assistere,  ove  lo
          ritengano opportuno, da esperti. 
              6. La procedura di cui al comma 5 deve essere  esaurita
          entro quarantacinque  giorni  dalla  data  del  ricevimento
          della   comunicazione   dell'impresa.   Quest'ultima    da'
          all'Ufficio  provinciale  del  lavoro   e   della   massima
          occupazione  comunicazione  scritta  sul  risultato   della
          consultazione  e  sui  motivi  del  suo   eventuale   esito
          negativo. Analoga comunicazione scritta puo' essere inviata
          dalle associazioni sindacali dei lavoratori. 
              7.  Qualora  non  sia  stato  raggiunto  l'accordo,  il
          direttore  dell'Ufficio  provinciale  del  lavoro  e  della
          massima  occupazione  convoca  le  parti  al  fine  di   un
          ulteriore esame delle materie di  cui  al  comma  5,  anche
          formulando proposte per la  realizzazione  di  un  accordo.
          Tale esame deve comunque esaurirsi entro trenta giorni  dal
          ricevimento da parte dell'Ufficio provinciale del lavoro  e
          della massima occupazione della comunicazione  dell'impresa
          prevista al comma 6. 
              8. Qualora il numero dei lavoratori  interessati  dalle
          procedure  di  licenziamento  collettivo  sia  inferiore  a
          dieci, i termini di cui ai commi 6 e 7  sono  ridotti  alla
          meta'. 
              9. Raggiunto l'accordo  sindacale  ovvero  esaurita  la
          procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa  ha  facolta'
          di  licenziare  gli  impiegati,  gli  operai  e  i   quadri
          eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di  essi  il
          recesso, nel rispetto dei termini di preavviso. Entro sette
          giorni  dalla  comunicazione  dei  recessi,  l'elenco   dei
          lavoratori  licenziati,  con  l'indicazione   per   ciascun
          soggetto del nominativo,  del  luogo  di  residenza,  della
          qualifica, del livello  di  inquadramento,  dell'eta',  del
          carico di famiglia, nonche' con puntuale indicazione  delle
          modalita' con le quali sono stati applicati  i  criteri  di
          scelta  di  cui  all'articolo  5,  comma  1,  deve   essere
          comunicato per iscritto all'Ufficio regionale del lavoro  e
          della  massima  occupazione  competente,  alla  Commissione
          regionale per l'impiego e alle associazioni di categoria di
          cui al comma 2. 
              10. Nel caso in cui l'impresa rinunci  a  licenziare  i
          lavoratori o ne  collochi  un  numero  inferiore  a  quello
          risultante dalla comunicazione di cui al comma 2, la stessa
          procede  al  recupero  delle  somme  pagate  in   eccedenza
          rispetto a quella dovuta ai sensi dell'articolo 5, comma 4,
          mediante conguaglio con i contributi  dovuti  all'INPS,  da
          effettuarsi con il primo versamento utile  successivo  alla
          data  di   determinazione   del   numero   dei   lavoratori
          licenziati. 
              11. Gli accordi sindacali  stipulati  nel  corso  delle
          procedure di cui al presente  articolo,  che  prevedano  il
          riassorbimento totale o parziale  dei  lavoratori  ritenuti
          eccedenti, possono stabilire, anche in  deroga  al  secondo
          comma  dell'articolo  2103  del  codice  civile,  la   loro
          assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte. 
              12. Le comunicazioni di cui al comma 9  sono  prive  di
          efficacia ove siano  state  effettuate  senza  l'osservanza
          della forma scritta e delle procedure previste dal presente
          articolo. Gli eventuali vizi della comunicazione di cui  al
          comma 2 del presente articolo  possono  essere  sanati,  ad
          ogni effetto di legge, nell'ambito di un accordo  sindacale
          concluso  nel  corso  della  procedura   di   licenziamento
          collettivo. 
              13.  I  lavoratori  ammessi  al  trattamento  di  cassa
          integrazione, al  termine  del  periodo  di  godimento  del
          trattamento  di  integrazione   salariale,   rientrano   in
          azienda. 
              14. Il presente articolo  non  trova  applicazione  nel
          caso di eccedenze determinate da fine lavoro nelle  imprese
          edili e nelle attivita' stagionali o saltuarie, nonche' per
          i lavoratori  assunti  con  contratto  di  lavoro  a  tempo
          determinato. 
              15.  Nei  casi  in  cui  l'eccedenza  riguardi   unita'
          produttive ubicate in diverse province della stessa regione
          ovvero  in  piu'  regioni,  la  competenza   a   promuovere
          l'accordo di cui  al  comma  7  spetta  rispettivamente  al
          direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima
          occupazione  ovvero  al  Ministro  del   lavoro   e   della
          previdenza  sociale.   Agli   stessi   vanno   inviate   le
          comunicazioni previste dal comma 4. 
              15-bis Gli obblighi di  informazione,  consultazione  e
          comunicazione devono essere adempiuti indipendentemente dal
          fatto  che  le  decisioni   relative   all'apertura   delle
          procedure di cui al presente  articolo  siano  assunte  dal
          datore di lavoro o  da  un'impresa  che  lo  controlli.  Il
          datore di lavoro che viola tali obblighi non puo'  eccepire
          a  propria  difesa  la  mancata  trasmissione,   da   parte
          dell'impresa che lo controlla, delle informazioni  relative
          alla decisione che ha determinato l'apertura delle predette
          procedure. 
              16. Sono abrogati gli articoli 24 e 25 della  legge  12
          agosto 1977, n. 675, le disposizioni del  decreto-legge  30
          marzo 1978, n. 80,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 26 maggio 1978, n. 215,  ad  eccezione  dell'articolo
          4-bis, nonche' il decreto-legge 13 dicembre 1978,  n.  795,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979,
          n. 36.». 
              «Art. 24 (Norme in materia di riduzione del personale).
          - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi da 2 a 12
          e 15-bis, e all'articolo 5, commi da 1 a  5,  si  applicano
          alle imprese che occupino piu'  di  quindici  dipendenti  e
          che, in conseguenza di una riduzione  o  trasformazione  di
          attivita' o di lavoro, intendano effettuare  almeno  cinque
          licenziamenti, nell'arco di centoventi giorni, in  ciascuna
          unita' produttiva, o in piu' unita' produttive  nell'ambito
          del territorio di una stessa provincia.  Tali  disposizioni
          si applicano per tutti i licenziamenti  che,  nello  stesso
          arco  di  tempo  e  nello  stesso  ambito,  siano  comunque
          riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione. 
              1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi  2,
          3, con esclusione dell'ultimo periodo, 4, 5, 6,  7,  8,  9,
          11, 12, 14, 15 e 15-bis, e all'articolo 5, commi 1, 2 e  3,
          si applicano ai privati datori di lavoro  non  imprenditori
          alle medesime condizioni di cui al comma  1.  I  lavoratori
          licenziati vengono iscritti nella lista di cui all'articolo
          6,  comma  1,   senza   diritto   all'indennita'   di   cui
          all'articolo 7.  Ai  lavoratori  licenziati  ai  sensi  del
          presente comma non si applicano le disposizioni di cui agli
          articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9. 
              1-ter. La disposizione di cui all'articolo 5, comma  3,
          ultimo periodo, non  si  applica  al  recesso  intimato  da
          datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza  fini
          di  lucro,  attivita'  di   natura   politica,   sindacale,
          culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto. 
              1-quater. Nei casi previsti dall'articolo 5,  comma  3,
          al recesso intimato da datori di  lavoro  non  imprenditori
          che svolgono, senza fini  di  lucro,  attivita'  di  natura
          politica, sindacale, culturale,  di  istruzione  ovvero  di
          religione o di culto, si applicano le disposizioni  di  cui
          alla  legge  15  luglio  1966,   n.   604,   e   successive
          modificazioni. 
              2. Le disposizioni richiamate nei commi 1  e  1-bis  si
          applicano anche quando le imprese o  i  privati  datori  di
          lavoro  non  imprenditori,  di  cui  ai   medesimi   commi,
          intendano cessare l'attivita'. 
              3. Quanto previsto  all'articolo  4,  commi  3,  ultimo
          periodo, e 10, e all'articolo 5, commi 4 e  5,  si  applica
          solo alle imprese di  cui  all'articolo  16,  comma  1.  Il
          contributo previsto dall'articolo 5,  comma  4,  e'  dovuto
          dalle imprese di cui all'articolo 16, comma 1 nella  misura
          di  nove  volte  il  trattamento  iniziale   di   mobilita'
          spettante al lavoratore ed e' ridotto a tre volte nei  casi
          di accordo sindacale. 
              4. Le disposizioni di cui al presente articolo  non  si
          applicano nei casi di scadenza dei  rapporti  di  lavoro  a
          termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e nei  casi
          di attivita' stagionali o saltuarie. 
              5.  La  materia  dei   licenziamenti   collettivi   per
          riduzione di personale di cui al primo comma  dell'articolo
          11 della legge 15 luglio  1966,  n.  604,  come  modificato
          dall'articolo 6 della legge 11  maggio  1990,  n.  108,  e'
          disciplinata dal presente articolo. 
              6. Il presente articolo non si applica ai licenziamenti
          intimati prima  della  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge.». 
              - Il testo dell'articolo 7, commi  1,  2,  6,  7  della
          citata legge n. 223 del 1991, e' il seguente: 
              «Art. 7 (Indennita' di mobilita'). -  1.  I  lavoratori
          collocati in mobilita' ai sensi dell'articolo 4, che  siano
          in possesso dei requisiti di cui all'articolo 16, comma  1,
          hanno diritto ad una indennita' per un periodo  massimo  di
          dodici mesi, elevato a ventiquattro per  i  lavoratori  che
          hanno  compiuto  i  quaranta  anni  e  a  trentasei  per  i
          lavoratori   che   hanno   compiuto   i   cinquanta   anni.
          L'indennita' spetta nella misura  percentuale,  di  seguito
          indicata, del  trattamento  straordinario  di  integrazione
          salariale che  hanno  percepito  ovvero  che  sarebbe  loro
          spettato   nel   periodo   immediatamente   precedente   la
          risoluzione del rapporto di lavoro: 
                a) per i primi dodici mesi: cento per cento; 
                b) dal tredicesimo al  trentaseiesimo  mese:  ottanta
          per cento. 
              2. Nelle aree di  cui  al  testo  unico  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 6  marzo  1978,  n.
          218, la indennita'  di  mobilita'  e'  corrisposta  per  un
          periodo massimo di ventiquattro mesi, elevato  a  trentasei
          per i lavoratori che hanno compiuto i  quaranta  anni  e  a
          quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta
          anni. Essa spetta nella seguente misura: 
                a) per i primi dodici mesi: cento per cento; 
                b) dal tredicesimo al quarantottesimo  mese:  ottanta
          per cento. 
              6. Nelle aree di cui al  comma  2  nonche'  nell'ambito
          delle circoscrizioni o nel maggior ambito determinato dalla
          Commissione regionale per l'impiego,  in  cui  sussista  un
          rapporto superiore alla media nazionale tra  iscritti  alla
          prima classe della  lista  di  collocamento  e  popolazione
          residente in eta' da lavoro,  ai  lavoratori  collocati  in
          mobilita' entro la  data  del  31  dicembre  1992  che,  al
          momento della cessazione  del  rapporto,  abbiano  compiuto
          un'eta' inferiore di non piu' di  cinque  anni  rispetto  a
          quella  prevista  dalla  legge  per  il  pensionamento   di
          vecchiaia,  e  possano   far   valere,   nell'assicurazione
          generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia  e  i
          superstiti,  un'anzianita'  contributiva  non  inferiore  a
          quella  minima  prevista  per  il  predetto  pensionamento,
          diminuita del numero di settimane  mancanti  alla  data  di
          compimento   dell'eta'   pensionabile,   l'indennita'    di
          mobilita' e' prolungata fino a quest'ultima data. La misura
          dell'indennita' per i periodi successivi a quelli  previsti
          nei commi 1 e 2 e' dell'ottanta per cento. 
              7. Negli ambiti  di  cui  al  comma  6,  ai  lavoratori
          collocati in mobilita' entro la data del 31  dicembre  1992
          che, al momento  della  cessazione  del  rapporto,  abbiano
          compiuto un'eta'  inferiore  di  non  piu'  di  dieci  anni
          rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento
          di  vecchiaia  e  possano  far  valere,  nell'assicurazione
          generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia  e  i
          superstiti,  un'anzianita'  contributiva  non  inferiore  a
          ventotto anni, l'indennita' di mobilita' spetta  fino  alla
          data  di  maturazione  del  diritto  al  pensionamento   di
          anzianita'. Per i lavoratori dipendenti anteriormente  alla
          data del 1° gennaio 1991 dalle societa' non operative della
          Societa' di Gestione e  Partecipazioni  Industriali  S.p.A.
          (GEPI)  e  della  Iniziative  Sardegna  S.p.A.  (INSAR)  si
          prescinde  dal  requisito   dell'anzianita'   contributiva;
          l'indennita'  di  mobilita'  non   puo'   comunque   essere
          corrisposta per un periodo superiore a dieci anni.». 
              - Il testo  dell'articolo  42,  comma  5,  del  decreto
          legislativo  26  marzo  2001,   n.151(Testo   unico   delle
          disposizioni legislative in materia di  tutela  e  sostegno
          della maternita' e della paternita', a norma  dell'articolo
          15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), e' il seguente: 
              «5. Il coniuge convivente di soggetto con  handicap  in
          situazione di gravita' accertata ai sensi dell'articolo  4,
          comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto  a
          fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4  della
          legge 8 marzo 2000, n.  53,  entro  sessanta  giorni  dalla
          richiesta. In caso di mancanza, decesso o  in  presenza  di
          patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto  a
          fruire del congedo il padre o la madre anche  adottivi;  in
          caso di  decesso,  mancanza  o  in  presenza  di  patologie
          invalidanti del padre e della  madre,  anche  adottivi,  ha
          diritto a fruire del congedo uno dei figli  conviventi;  in
          caso di  mancanza,  decesso  o  in  presenza  di  patologie
          invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a  fruire  del
          congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi.». 
              - Il testo dell'articolo 1, comma 6, lettera a),  della
          legge  23  agosto  2004,   n.   243   (Norme   in   materia
          pensionistica  e  deleghe  al  Governo  nel  settore  della
          previdenza  pubblica,  per  il  sostegno  alla   previdenza
          complementare e all'occupazione stabile e per  il  riordino
          degli enti di previdenza  ed  assistenza  obbligatoria),  e
          successive modificazioni, e' il seguente: 
              «6. Al fine di assicurare la sostenibilita' finanziaria
          del sistema pensionistico, stabilizzando l'incidenza  della
          relativa  spesa  sul  prodotto  interno   lordo,   mediante
          l'elevazione dell'eta' media di accesso  al  pensionamento,
          con effetto dal 1° gennaio  2008  e  con  esclusione  delle
          forme pensionistiche gestite dagli enti di diritto  privato
          di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e  al
          decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103: 
                a)  il   diritto   per   l'accesso   al   trattamento
          pensionistico di anzianita' per i lavoratori  dipendenti  e
          autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e
          alle forme di essa sostitutive ed  esclusive  si  consegue,
          fermo restando il requisito di anzianita' contributiva  non
          inferiore  a  trentacinque  anni,  al  raggiungimento   dei
          requisiti di eta' anagrafica indicati, per il  periodo  dal
          1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009, nella Tabella A allegata
          alla presente legge e, per  il  periodo  successivo,  fermo
          restando  il  requisito  di  anzianita'  contributiva   non
          inferiore a trentacinque anni, dei requisiti indicati nella
          Tabella B allegata  alla  presente  legge.  Il  diritto  al
          pensionamento si consegue, indipendentemente dall'eta',  in
          presenza di un requisito  di  anzianita'  contributiva  non
          inferiore a quaranta anni.». 
              - Il testo degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice
          di procedura civile e' il seguente: 
              «Art. 410 (Tentativo di conciliazione). -  Chi  intende
          proporre in  giudizio  una  domanda  relativa  ai  rapporti
          previsti dall'articolo 409 puo' promuovere,  anche  tramite
          l'associazione sindacale alla quale aderisce  o  conferisce
          mandato, un previo tentativo  di  conciliazione  presso  la
          commissione di conciliazione individuata secondo i  criteri
          di cui all'articolo 413. 
              La comunicazione della richiesta  di  espletamento  del
          tentativo di conciliazione  interrompe  la  prescrizione  e
          sospende, per la durata del tentativo  di  conciliazione  e
          per i venti giorni  successivi  alla  sua  conclusione,  il
          decorso di ogni termine di decadenza. 
              Le commissioni di conciliazione sono  istituite  presso
          la Direzione provinciale  del  lavoro.  La  commissione  e'
          composta dal direttore dell'ufficio  stesso  o  da  un  suo
          delegato o da un magistrato collocato a riposo, in qualita'
          di presidente, da quattro  rappresentanti  effettivi  e  da
          quattro  supplenti  dei  datori  di  lavoro  e  da  quattro
          rappresentanti  effettivi  e  da  quattro   supplenti   dei
          lavoratori,  designati  dalle   rispettive   organizzazioni
          sindacali   maggiormente    rappresentative    a    livello
          territoriale. 
              Le commissioni, quando se  ne  ravvisi  la  necessita',
          affidano  il   tentativo   di   conciliazione   a   proprie
          sottocommissioni, presiedute dal direttore della  Direzione
          provinciale  del  lavoro  o  da  un   suo   delegato,   che
          rispecchino la composizione prevista dal  terzo  comma.  In
          ogni caso per la validita' della riunione e' necessaria  la
          presenza del Presidente e di almeno un  rappresentante  dei
          datori di lavoro e almeno un rappresentante dei lavoratori. 
              La   richiesta   del   tentativo   di    conciliazione,
          sottoscritta dall'istante, e' consegnata o spedita mediante
          raccomandata  con  avviso  di  ricevimento.   Copia   della
          richiesta  del  tentativo  di  conciliazione  deve   essere
          consegnata o  spedita  con  raccomandata  con  ricevuta  di
          ritorno a cura della stessa parte istante alla controparte. 
              La richiesta deve precisare: 
                1) nome,  cognome  e  residenza  dell'istante  e  del
          convenuto; se l'istante o il  convenuto  sono  una  persona
          giuridica, un'associazione non riconosciuta o un  comitato,
          l'istanza deve indicare la denominazione o la ditta nonche'
          la sede; 
                2) il luogo dove e' sorto il rapporto ovvero dove  si
          trova l'azienda o sua dipendenza alla quale e'  addetto  il
          lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera  al
          momento della fine del rapporto; 
                3) il luogo  dove  devono  essere  fatte  alla  parte
          istante le comunicazioni inerenti alla procedura; 
                4) l'esposizione dei fatti e delle  ragioni  posti  a
          fondamento della pretesa. 
              Se la controparte intende  accettare  la  procedura  di
          conciliazione,   deposita   presso   la   commissione    di
          conciliazione, entro venti  giorni  dal  ricevimento  della
          copia della richiesta, una memoria contenente le  difese  e
          le eccezioni in fatto e in diritto,  nonche'  le  eventuali
          domande in  via  riconvenzionale.  Ove  cio'  non  avvenga,
          ciascuna  delle  parti  e'  libera  di  adire   l'autorita'
          giudiziaria. Entro i dieci giorni successivi  al  deposito,
          la commissione fissa la comparizione  delle  parti  per  il
          tentativo di conciliazione, che deve essere tenuto entro  i
          successivi  trenta  giorni.  Dinanzi  alla  commissione  il
          lavoratore puo' farsi assistere anche da  un'organizzazione
          cui aderisce o conferisce mandato. 
              La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta
          la pubblica amministrazione, anche in  sede  giudiziale  ai
          sensi dell'articolo 420, commi primo, secondo e terzo,  non
          puo' dar luogo a responsabilita', salvi i casi  di  dolo  e
          colpa grave.». 
              «Art. 411 (Processo verbale di conciliazione). - Se  la
          conciliazione esperita ai sensi dell'articolo  410  riesce,
          anche limitatamente  ad  una  parte  della  domanda,  viene
          redatto separato processo verbale sottoscritto dalle  parti
          e dai componenti della  commissione  di  conciliazione.  Il
          giudice, su istanza della parte  interessata,  lo  dichiara
          esecutivo con decreto. 
              Se  non  si  raggiunge  l'accordo  tra  le  parti,   la
          commissione di conciliazione deve  formulare  una  proposta
          per  la  bonaria  definizione  della  controversia.  Se  la
          proposta non e' accettata, i termini di essa sono riassunti
          nel verbale  con  indicazione  delle  valutazioni  espresse
          dalle parti.  Delle  risultanze  della  proposta  formulata
          dalla  commissione   e   non   accettata   senza   adeguata
          motivazione il giudice tiene conto in sede di giudizio. 
              Ove il tentativo di conciliazione sia  stato  richiesto
          dalle parti, al ricorso depositato ai  sensi  dell'articolo
          415  devono  essere  allegati  i  verbali  e   le   memorie
          concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito.  Se
          il  tentativo  di  conciliazione  si  e'  svolto  in   sede
          sindacale, ad esso non si applicano le disposizioni di  cui
          all'articolo  410.  Il   processo   verbale   di   avvenuta
          conciliazione e' depositato presso la Direzione provinciale
          del lavoro a cura di una delle parti o per  il  tramite  di
          un'associazione sindacale. Il direttore, o un suo delegato,
          accertatane l'autenticita', provvede  a  depositarlo  nella
          cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione e' stato
          redatto. Il giudice, su istanza  della  parte  interessata,
          accertata   la   regolarita'   formale   del   verbale   di
          conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto.». 
              «Art.  412-ter  (Altre  modalita'  di  conciliazione  e
          arbitrato previste dalla contrattazione collettiva).  -  La
          conciliazione  e  l'arbitrato,   nelle   materie   di   cui
          all'articolo 409, possono essere svolti altresi' presso  le
          sedi e con le modalita' previste dai  contratti  collettivi
          sottoscritti  dalle  associazioni  sindacali   maggiormente
          rappresentative.». 
              - Per il testo dell'articolo 37, comma 1,  lettera  a),
          della citata legge n. 416 del 1981 si veda  il  riferimento
          normativo all'articolo 3. 
              - Il testo dell'articolo 24, commi 14 e 15, del  citato
          decreto-legge n. 201 del 2011, e' il seguente: 
              «14. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso
          e di regime delle decorrenze vigenti prima  della  data  di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto  continuano  ad
          applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31
          dicembre 2011, ai soggetti di cui all'articolo 1,  comma  9
          della  legge  23  agosto  2004,  n.   243,   e   successive
          modificazioni e  integrazioni,  nonche'  nei  limiti  delle
          risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base  della
          procedura ivi disciplinata, ancorche' maturino i  requisiti
          per  l'accesso  al  pensionamento  successivamente  al   31
          dicembre 2011: 
                a) ai lavoratori  collocati  in  mobilita'  ai  sensi
          degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
          successive modificazioni, sulla base di  accordi  sindacali
          stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i
          requisiti  per  il  pensionamento  entro  il   periodo   di
          fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui  all'articolo
          7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223; 
                b) ai lavoratori  collocati  in  mobilita'  lunga  ai
          sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge  23  luglio
          1991, n. 223, e successive  modificazioni  e  integrazioni,
          per effetto di accordi  collettivi  stipulati  entro  il  4
          dicembre 2011; 
                c) ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre  2011,
          sono titolari di prestazione  straordinaria  a  carico  dei
          fondi di solidarieta' di settore  di  cui  all'articolo  2,
          comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche'  ai
          lavoratori per  i  quali  sia  stato  previsto  da  accordi
          collettivi stipulati entro la medesima data il  diritto  di
          accesso ai predetti fondi di solidarieta'; in tale  secondo
          caso gli interessati restano tuttavia a  carico  dei  fondi
          medesimi fino al compimento di  almeno  60  anni  di  eta',
          ancorche' maturino prima del compimento della predetta eta'
          i requisiti per l'accesso al pensionamento  previsti  prima
          della data di entrata in vigore del presente decreto; 
                d) ai lavoratori che, antecedentemente alla data  del
          4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla  prosecuzione
          volontaria della contribuzione; 
                e) ai lavoratori che alla data del  4  dicembre  2011
          hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di  cui
          all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008,
          n. 112, convertito con modificazioni  con  legge  6  agosto
          2008, n. 133; ai fini della  presente  lettera,  l'istituto
          dell'esonero si considera  comunque  in  corso  qualora  il
          provvedimento di concessione sia stato emanato prima del  4
          dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto sono abrogati i commi da 1 a 6 dell'articolo 72 del
          citato decreto-legge n. 112  del  2008,  che  continuano  a
          trovare applicazione per i lavoratori di cui alla  presente
          lettera.  Sono  altresi'   disapplicate   le   disposizioni
          contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe  a
          quelle dell'istituto dell'esonero dal servizio; 
                e-bis) ai lavoratori che alla  data  del  31  ottobre
          2011 risultano essere in congedo per  assistere  figli  con
          disabilita' grave ai sensi dell'articolo 42, comma  5,  del
          testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
          151, i quali maturino, entro ventiquattro mesi  dalla  data
          di inizio del predetto congedo, il  requisito  contributivo
          per l'accesso al pensionamento indipendentemente  dall'eta'
          anagrafica di cui all'articolo  1,  comma  6,  lettera  a),
          della  legge  23  agosto  2004,  n.   243,   e   successive
          modificazioni. 
              15.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze, da adottare entro  tre  mesi
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del  presente  decreto  sono  definite  le   modalita'   di
          attuazione del comma 14, ivi compresa la determinazione del
          limite massimo numerico dei soggetti  interessati  ai  fini
          della concessione del beneficio di  cui  al  comma  14  nel
          limite delle risorse predeterminate in 245 milioni di  euro
          per l'anno 2013, 635 milioni di euro per l'anno 2014, 1.040
          milioni di euro per l'anno 2015, 1.220 milioni di euro  per
          l'anno 2016, 1.030 milioni di euro  per  l'anno  2017,  610
          milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di  euro  per
          l'anno 2019.  Gli  enti  gestori  di  forme  di  previdenza
          obbligatoria provvedono al monitoraggio, sulla  base  della
          data di cessazione del rapporto di lavoro o dell'inizio del
          periodo di esonero di cui alla lettera  e)  del  comma  14,
          delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di
          cui al comma 14 che intendono avvalersi  dei  requisiti  di
          accesso e del regime delle decorrenze vigenti  prima  della
          data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal
          predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del  limite
          numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del
          primo periodo del  presente  comma,  i  predetti  enti  non
          prenderanno in esame  ulteriori  domande  di  pensionamento
          finalizzate  ad  usufruire  dei  benefici  previsti   dalla
          disposizione di cui al comma 14. Nell'ambito  del  predetto
          limite numerico  sono  computati  anche  i  lavoratori  che
          intendono  avvalersi,  qualora  ne  ricorrano  i  necessari
          presupposti e requisiti, congiuntamente  del  beneficio  di
          cui al comma 14 del presente articolo e di quello  relativo
          al regime delle decorrenze disciplinato  dall'articolo  12,
          comma  5,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,   n.   78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122, e successive modificazioni, per il quale  risultano
          comunque computati nel relativo limite numerico di  cui  al
          predetto articolo  12,  comma  5,  afferente  al  beneficio
          concernente il regime delle decorrenze. Resta fermo che, in
          ogni caso,  ai  soggetti  di  cui  al  presente  comma  che
          maturano i requisiti dal 1° gennaio 2012  trovano  comunque
          applicazione  le  disposizioni  di  cui  al  comma  12  del
          presente articolo.». 
              -  Il  testo  dell'articolo   6,   comma   2-ter,   del
          decreto-legge 29 dicembre 2011,  n.  216,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14,  e'  il
          seguente: 
              «2-ter.  Il  termine  per  l'emanazione   del   decreto
          ministeriale  di  cui  all'articolo  24,  comma   15,   del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,  e'
          prorogato al 30 giugno 2012 e, nei limiti delle  risorse  e
          con le procedure di cui al medesimo comma 15, sono  inclusi
          tra i soggetti interessati alla concessione  del  beneficio
          di  cui  al  comma  14  del  medesimo  articolo  24,   come
          modificato dal presente articolo, oltre  ai  lavoratori  di
          cui allo  stesso  comma  14,  anche  i  lavoratori  il  cui
          rapporto di lavoro si sia  risolto  entro  il  31  dicembre
          2011, in ragione della risoluzione unilaterale del rapporto
          di lavoro medesimo ovvero in ragione di accordi individuali
          sottoscritti anche ai  sensi  degli  articoli  410,  411  e
          412-ter del codice di procedura civile, o  in  applicazione
          di accordi  collettivi  di  incentivo  all'esodo  stipulati
          dalle organizzazioni comparativamente piu'  rappresentative
          a livello nazionale, a condizione che ricorrano i  seguenti
          elementi: la data di  cessazione  del  rapporto  di  lavoro
          risulti  da  elementi   certi   e   oggettivi,   quali   le
          comunicazioni obbligatorie agli ispettorati del lavoro o ad
          altri soggetti equipollenti, indicati nel medesimo  decreto
          ministeriale;  il  lavoratore  risulti  in   possesso   dei
          requisiti anagrafici  e  contributivi  che,  in  base  alla
          previgente disciplina pensionistica,  avrebbero  comportato
          la decorrenza del trattamento medesimo entro un periodo non
          superiore a ventiquattro mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011.». 
              - Il testo della legge 24 febbraio 2012 (Conversione in
          legge, con modificazioni,  del  decreto-legge  29  dicembre
          2011, n.  216,  recante  proroga  di  termini  previsti  da
          disposizioni legislative. Differimento di termini  relativi
          all'esercizio di deleghe legislative), e' pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 2012, n. 48, S.O. 
              - Il testo dell'articolo 22 del decreto-legge 6  luglio
          2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
          agosto 2012, n. 135 (Disposizioni urgenti per la  revisione
          della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei   servizi   ai
          cittadini  nonche'  misure  di  rafforzamento  patrimoniale
          delle imprese del settore bancario), e' il seguente: 
              «Art. 22 (Salvaguardia dei  lavoratori  dall'incremento
          dei requisiti di accesso al sistema  pensionistico).  -  1.
          Ferme restando le disposizioni  di  salvaguardia  stabilite
          dai commi 14 e 15  dell'articolo  24  del  decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dai commi 2-ter e 2-quater
          dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  febbraio
          2012, n. 14, nonche' le disposizioni, i  presupposti  e  le
          condizioni di cui al decreto  del  Ministro  del  lavoro  e
          delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze del 1° giugno  2012,  che  ha
          determinato in sessantacinquemila il  numero  dei  soggetti
          interessati dalla concessione del  beneficio  di  cui  alle
          predette  disposizioni,  le  disposizioni  in  materia   di
          requisiti di accesso e di regime delle  decorrenze  vigenti
          prima  della  data  di  entrata  in   vigore   del   citato
          decreto-legge n. 201 del 2011 continuano ad applicarsi, nel
          limite di ulteriori 55.000 soggetti, ancorche'  maturino  i
          requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al
          31 dicembre 2011: 
                a) ai lavoratori  per  i  quali  le  imprese  abbiano
          stipulato in sede governativa entro  il  31  dicembre  2011
          accordi   finalizzati   alla   gestione   delle   eccedenze
          occupazionali  con  utilizzo  di   ammortizzatori   sociali
          ancorche'  alla  data  del  4  dicembre  2011  gli   stessi
          lavoratori  ancora  non  risultino  cessati  dall'attivita'
          lavorativa e collocati in mobilita' ai sensi degli articoli
          4 e 24 della legge 23 luglio 1991,  n.  223,  e  successive
          modificazioni, i quali in ogni caso  maturino  i  requisiti
          per  il  pensionamento  entro  il  periodo   di   fruizione
          dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1
          e 2, della  legge  23  luglio  1991,  n.  223  ovvero,  ove
          prevista, della mobilita' lunga ai sensi  dell'articolo  7,
          commi 6 e 7, della predetta  legge  n.  223  del  1991.  Ai
          lavoratori  di  cui  alla  presente  lettera  continua   ad
          applicarsi  la  disciplina  in  materia  di  indennita'  di
          mobilita' in vigore alla data del  31  dicembre  2011,  con
          particolare riguardo al regime della durata; 
                b) nei limiti di ulteriori 1.600 soggetti rispetto  a
          quanto  indicato  dall'articolo  6   del   citato   decreto
          ministeriale del 1° giugno 2012  ai  lavoratori  che,  alla
          data del 4 dicembre 2011, non erano titolari di prestazione
          straordinaria a carico dei fondi di solidarieta' di settore
          di cui all'articolo 2, comma 28, della  legge  23  dicembre
          1996, n. 662, ma per i  quali  il  diritto  all'accesso  ai
          predetti fondi  era  previsto  da  accordi  stipulati  alla
          suddetta data e ferma restando la permanenza nel fondo fino
          al sessantaduesimo anno di eta'; 
                c) ai lavoratori di cui all'articolo  24,  comma  14,
          lettera d) del decreto-legge n. 201 del  2011,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonche'  di
          cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) del citato  decreto
          ministeriale del 1° giugno 2012 che, antecedentemente  alla
          data del 4 dicembre  2011,  siano  stati  autorizzati  alla
          prosecuzione   volontaria    della    contribuzione,    che
          perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi utili  a
          comportare la  decorrenza  del  trattamento  pensionistico,
          secondo la disciplina  vigente  alla  data  di  entrata  in
          vigore del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  nel
          periodo   compreso   fra   il   ventiquattresimo    e    il
          trentaseiesimo mese successivo  alla  data  di  entrata  in
          vigore del medesimo decreto-legge; 
                d) ai lavoratori di cui all'articolo 6, comma  2-ter,
          del  decreto-legge  n.  216  del  2011,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012, che risultino in
          possesso dei requisiti anagrafici e  contributivi  che,  in
          base alla disciplina pensionistica vigente prima della data
          di entrata in vigore del citato decreto-legge  n.  201  del
          2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del
          2011, avrebbero comportato la  decorrenza  del  trattamento
          medesimo nel periodo compreso fra il ventiquattresimo e  il
          trentaseiesimo mese successivo  alla  data  di  entrata  in
          vigore del decreto-legge n. 201 del 2011,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011. 
              2.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze, da adottare  entro  sessanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto sono definite le modalita'
          di attuazione del comma 1. L'INPS provvede al monitoraggio,
          sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro,
          delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di
          cui al comma 1 che intendono  avvalersi  dei  requisiti  di
          accesso e del regime delle decorrenze vigenti  prima  della
          data di entrata in vigore del citato decreto-legge  n.  201
          del 2011. Qualora  dal  predetto  monitoraggio  risulti  il
          raggiungimento  del  limite  numerico  delle   domande   di
          pensione determinato ai sensi del comma 1, il predetto ente
          non prendera' in esame ulteriori domande  di  pensionamento
          finalizzate  ad  usufruire  dei  benefici  previsti   dalla
          disposizione di cui al comma 1.». 
              - Il testo dell'articolo 1, comma 231, della  legge  24
          dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato  -  Legge  di
          stabilita' 2013), e' il seguente: 
              «231.  Le  disposizioni  in  materia  di  requisiti  di
          accesso e di regime delle decorrenze  vigenti  prima  della
          data  di   entrata   in   vigore   dell'articolo   24   del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  ferme
          restando le salvaguardie di cui ai decreti del Ministro del
          lavoro e delle politiche sociali 1° giugno 2012, pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24  luglio  2012,  e  5
          ottobre 2012, si applicano, ai sensi dei commi da 232 a 234
          del presente articolo, anche  ai  seguenti  lavoratori  che
          maturano i requisiti per il  pensionamento  successivamente
          al 31 dicembre 2011: 
                a) ai lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro
          il 30 settembre 2012 e collocati in mobilita'  ordinaria  o
          in  deroga  a  seguito  di  accordi   governativi   o   non
          governativi, stipulati entro il 31  dicembre  2011,  e  che
          abbiano  perfezionato  i  requisiti  utili  al  trattamento
          pensionistico entro il periodo di fruizione dell'indennita'
          di mobilita' di cui all'articolo 7,  commi  1  e  2,  della
          legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero durante il periodo  di
          godimento dell'indennita' di mobilita' in deroga e in  ogni
          caso entro il 31 dicembre 2014; 
                b)  ai  lavoratori  autorizzati   alla   prosecuzione
          volontaria della contribuzione entro il  4  dicembre  2011,
          con  almeno  un   contributo   volontario   accreditato   o
          accreditabile  alla  data  di   entrata   in   vigore   del
          decreto-legge   n.   201   del   2011,   convertito,    con
          modificazioni, dalla  legge  n.  214  del  2011,  ancorche'
          abbiano svolto, successivamente alla medesima  data  del  4
          dicembre 2011, qualsiasi  attivita',  non  riconducibile  a
          rapporto di lavoro dipendente a  tempo  indeterminato  dopo
          l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, a condizione
          che: 
                  1) abbiano conseguito successivamente alla data del
          4 dicembre 2011 un reddito annuo lordo complessivo riferito
          a tali attivita' non superiore a euro 7.500; 
                  2) perfezionino i requisiti utili a  comportare  la
          decorrenza   del   trattamento   pensionistico   entro   il
          trentaseiesimo mese successivo  alla  data  di  entrata  in
          vigore del decreto-legge n. 201 del 2011,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011; 
                c) ai lavoratori che hanno  risolto  il  rapporto  di
          lavoro entro il 30  giugno  2012,  in  ragione  di  accordi
          individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410,
          411  e  412  del  codice  di  procedura  civile  ovvero  in
          applicazione di accordi collettivi di  incentivo  all'esodo
          stipulati  dalle   organizzazioni   comparativamente   piu'
          rappresentative a livello nazionale entro  il  31  dicembre
          2011,  ancorche'  abbiano  svolto,  dopo   la   cessazione,
          qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di  lavoro
          dipendente a tempo indeterminato, a condizione che: 
                  1) abbiano conseguito successivamente alla data del
          30 giugno 2012 un reddito annuo lordo complessivo  riferito
          a tali attivita' non superiore a euro 7.500; 
                  2) perfezionino i requisiti utili a  comportare  la
          decorrenza   del   trattamento   pensionistico   entro   il
          trentaseiesimo mese successivo  alla  data  di  entrata  in
          vigore del decreto-legge n. 201 del 2011,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011; 
                d)  ai  lavoratori  autorizzati   alla   prosecuzione
          volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre  2011  e
          collocati in mobilita'  ordinaria  alla  predetta  data,  i
          quali, in quanto fruitori della relativa indennita', devono
          attendere il termine della fruizione della stessa per poter
          effettuare  il  versamento  volontario,  a  condizione  che
          perfezionino i requisiti utili a comportare  la  decorrenza
          del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo  mese
          successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge
          n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge
          n. 214 del 2011.». 
              - Il  testo  dell'articolo  11,  del  decreto-legge  31
          agosto 2013, n. 102 (Disposizioni  urgenti  in  materia  di
          IMU, di altra  fiscalita'  immobiliare,  di  sostegno  alle
          politiche abitative e di finanza locale, nonche'  di  cassa
          integrazione guadagni e di trattamenti  pensionistici),  e'
          il seguente: 
              «Art. 11 (Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 29
          dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni,  dalla
          legge 24 febbraio 2012, n. 14, e relative norme attuative).
          - 1. Al comma 2-ter dell'articolo 6  del  decreto-legge  29
          dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 24 febbraio 2012, n. 14, dopo le parole: "31 dicembre
          2011,"  sono  inserite  le  seguenti:  "in  ragione   della
          risoluzione unilaterale del  rapporto  di  lavoro  medesimo
          ovvero". Restano in ogni caso ferme le seguenti  condizioni
          per l'accesso al beneficio dell'anticipo del  pensionamento
          da parte dei soggetti interessati che: 
                a) abbiano conseguito successivamente  alla  data  di
          cessazione, la quale comunque non puo' essere anteriore  al
          1° gennaio 2009  e  successiva  al  31  dicembre  2011,  un
          reddito  annuo  lordo  complessivo  riferito  a   qualsiasi
          attivita',  non  riconducibile   a   rapporto   di   lavoro
          dipendente a tempo  indeterminato,  non  superiore  a  euro
          7.500; 
                b) risultino in possesso dei requisiti  anagrafici  e
          contributivi che, in  base  alla  disciplina  pensionistica
          vigente  prima  della  data  di  entrata  in   vigore   del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.   214
          avrebbero  comportato   la   decorrenza   del   trattamento
          pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo  alla
          data di entrata in vigore del citato decreto-legge  n.  201
          del 2011. 
              2. Il beneficio di cui al comma 1 e'  riconosciuto  nel
          limite di 6.500  soggetti  e  nel  limite  massimo  di  151
          milioni di euro per l'anno 2014, di 164 milioni di euro per
          l'anno 2015, di 124 milioni di euro per l'anno 2016, di  85
          milioni di euro per l'anno 2017, di 47 milioni di euro  per
          l'anno 2018, di 12 milioni di euro per l'anno 2019. Ai fini
          della presentazione delle istanze da parte dei  lavoratori,
          si applicano  le  procedure  relative  alla  tipologia  dei
          lavoratori di  cui  al  comma  2-ter  dell'articolo  6  del
          decreto-legge 29 dicembre 2011,  n.  216,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,  n.  14,  come
          definite nel  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 171, e successivamente integrate  dal  decreto
          del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 aprile
          2013, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  183,  con
          particolare  riguardo  alla  circostanza  che  la  data  di
          cessazione debba risultare da elementi certi  e  oggettivi,
          quali  le   comunicazioni   obbligatorie   alle   Direzioni
          Territoriali  del  lavoro,  ovvero  agli   altri   soggetti
          equipollenti  individuati  sulla   base   di   disposizioni
          normative o regolamentari e alla procedure di presentazione
          delle istanze alle competenti  Direzioni  Territoriali  del
          lavoro, di esame delle medesime  e  di  trasmissione  delle
          stesse all'INPS.  L'INPS  provvede  al  monitoraggio  delle
          domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al
          comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso  e
          del regime delle decorrenze vigenti  prima  della  data  di
          entrata in vigore del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.
          201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
          2011, n. 214, sulla  base  della  data  di  cessazione  del
          rapporto di lavoro. Qualora  dal  monitoraggio  risulti  il
          raggiungimento  del  limite  numerico  delle   domande   di
          pensione  determinato  ai  sensi  del  primo  periodo   del
          presente  comma,  l'INPS  non  prende  in  esame  ulteriori
          domande  di  pensionamento  finalizzate  ad  usufruire  dei
          benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 1. 
              3. I risparmi di spesa  complessivamente  conseguiti  a
          seguito dell'adozione delle misure  di  armonizzazione  dei
          requisiti di accesso al sistema  pensionistico  di  cui  al
          comma 18 dell'articolo  24  del  decreto-legge  6  dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre  2011,  n.  214  confluiscono  al  Fondo  di   cui
          all'articolo 1, comma 235, primo periodo,  della  legge  24
          dicembre  2012,   n.   228,   per   essere   destinati   al
          finanziamento di misure di salvaguardia  per  i  lavoratori
          finalizzate all'applicazione delle disposizioni in  materia
          di requisiti  di  accesso  e  di  regime  delle  decorrenze
          vigenti prima della data di entrata in  vigore  del  citato
          decreto-legge n. 201 del 2011, ancorche' gli stessi abbiano
          maturato  i  requisiti  per  l'accesso   al   pensionamento
          successivamente al 31 dicembre 2011. All'articolo 1,  comma
          235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono apportate le
          seguenti modifiche: 
                a) le parole "e del decreto ministeriale  di  cui  al
          comma 232 del  presente  articolo"  sono  sostituite  dalle
          seguenti: "del decreto ministeriale di cui al comma 232 del
          presente articolo e delle ulteriori modifiche apportate  al
          comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto-legge  29  dicembre
          2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          febbraio 2012, n. 14"; 
                b) le parole: "959 milioni di euro per l'anno 2014, a
          1.765 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.377  milioni  di
          euro per l'anno 2016, a 2.256 milioni di  euro  per  l'anno
          2017, a 1.480 milioni  di  euro  per  l'anno  2018,  a  583
          milioni di euro per  l'anno  2019"  sono  sostituite  dalle
          seguenti: "1.110 milioni di euro per l'anno 2014,  a  1.929
          milioni di euro per l'anno 2015, a 2.501  milioni  di  euro
          per l'anno 2016, a 2.341 milioni di euro per l'anno 2017, a
          1.527 milioni di euro per l'anno 2018,  a  595  milioni  di
          euro per l'anno 2019".».