Art. 12 
 
 
                         Disposizione finale 
 
  1. In attuazione di quanto  previsto  dall'articolo  11,  comma  3,
primo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102,  i  risparmi
di spesa derivanti dagli articoli da 2 a 11 del presente regolamento,
valutati in 4.724.000 euro per l'anno 2014,  a  12.280.000  euro  per
l'anno 2015, a 35.951.000 euro per l'anno 2016, a 38.800.000 euro per
l'anno 2017, a 37.583.000 euro per l'anno 2018, a 69.361.000 euro per
l'anno 2019, a 80.507.000 euro per l'anno 2020, a 86.718.000 euro per
l'anno 2021, a 70.828.000 euro per l'anno 2022 e in  86.493.000  euro
per l'anno 2023, confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 1,  comma
235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze e' disposta la conseguente
integrazione del citato Fondo operando le  occorrenti  variazioni  di
bilancio. 
 
          Note all'art. 12: 
              -  Per  il  testo  dell'articolo  11,  comma  3,  primo
          periodo, del citato decreto-legge n. 102 del 2013, si  veda
          nelle note all'articolo 11. 
              - Il testo dell'articolo 1,  comma  235,  della  citata
          legge n. 228 del 2012, e' il seguente: 
              «235. Al fine di finanziare interventi in favore  delle
          categorie di lavoratori di cui agli articoli 24, commi 14 e
          15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  e
          successive modificazioni, 6, comma 2-ter, del decreto-legge
          29 dicembre 2011, n. 216,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e 22 del decreto-legge
          6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto  2012,  n.  135,  e'  istituito,  presso  il
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un apposito
          fondo con una dotazione di 36 milioni di  euro  per  l'anno
          2013. Le modalita' di utilizzo del fondo sono stabilite con
          decreto di natura  non  regolamentare  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri, di concerto  con  il  Ministro  del
          lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  con  il   Ministro
          dell'economia  e  delle   finanze.   Nel   predetto   fondo
          confluiscono anche le eventuali risorse individuate con  la
          procedura di cui al presente  comma.  Qualora  in  sede  di
          monitoraggio dell'attuazione dei decreti del  Ministro  del
          lavoro e delle politiche sociali 1° giugno 2012, pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24  luglio  2012,  e  5
          ottobre 2012, attuativi  delle  disposizioni  di  cui  agli
          articoli 24, commi 14 e 15, del  decreto-legge  6  dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, 6, comma
          2-ter,  del  decreto-legge  29  dicembre  2011,   n.   216,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  febbraio
          2012, n. 14, e 22 del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135, del decreto ministeriale di cui al  comma  232  del
          presente articolo e delle ulteriori modifiche apportate  al
          comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto-legge  29  dicembre
          2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          febbraio  2012,  n.  14,  vengano  accertate  a  consuntivo
          eventuali economie aventi  carattere  pluriennale  rispetto
          agli  oneri  programmati   a   legislazione   vigente   per
          l'attuazione dei predetti decreti del Ministro del lavoro e
          delle politiche sociali e  pari,  ai  sensi  del  comma  15
          dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del  2011,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011,
          dell'articolo 22 del citato decreto-legge n. 95  del  2012,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012,
          e del comma 234 del presente  articolo  complessivamente  a
          309 milioni di euro per l'anno 2013,  a  1.110  milioni  di
          euro per l'anno 2014, a 1.929 milioni di  euro  per  l'anno
          2015, a 2.501 milioni di euro  per  l'anno  2016,  a  2.341
          milioni di euro per l'anno 2017, a 1.527  milioni  di  euro
          per l'anno 2018, a 595 milioni di euro per l'anno 2019 e  a
          45 milioni di euro per  l'anno  2020,  tali  economie  sono
          destinate ad alimentare il fondo di cui  al  primo  periodo
          del presente comma. L'accertamento delle eventuali economie
          e'  effettuato  annualmente  con  il  procedimento  di  cui
          all'articolo 14 della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e
          successive  modificazioni.   Con   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze e'  disposta  la  conseguente
          integrazione del fondo di cui al primo periodo operando  le
          occorrenti variazioni di bilancio.».