Art. 2 
 
 
               Soppresso fondo spedizionieri doganali 
 
  1. La quota di pensione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge
16 luglio 1997,  n.  230  e'  erogata  dall'INPS  al  compimento  del
sessantaseiesimo anno di eta'. 
  2. All'articolo 1, comma 1,  del  decreto  legislativo  2  febbraio
2006, n. 42, dopo le parole: «decreto legislativo 10  febbraio  1996,
n.  103,»  sono  inserite  le  seguenti:  «e   al   soppresso   Fondo
previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali,». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Il testo dell'articolo 2, comma  1,  della  legge  16
          luglio 1997, n. 230 (Soppressione del  Fondo  previdenziale
          ed  assistenziale  degli  spedizionieri  doganali),  e'  il
          seguente: 
              «Art. 2  (Trattamento  per  i  soggetti  gia'  iscritti
          all'assicurazione generale  obbligatoria).  -  1.  Per  gli
          spedizionieri  doganali  gia'  iscritti   all'assicurazione
          generale obbligatoria, ivi compresi i titolari di posizioni
          assicurative presso il soppresso Fondo ancorche' cancellati
          dal Fondo medesimo con diritto  a  prestazione  differibile
          nonche' per  i  soggetti  iscritti  alla  Gestione  di  cui
          all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335
          , e' conservata la quota di pensione  maturata  sulla  base
          delle anzianita' assicurative acquisite presso il soppresso
          Fondo  al  31  dicembre  1997.  Tali  quote  sono   erogate
          dall'INPS secondo la tabella A, sezione uomini, allegata al
          decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503,  in  aggiunta
          ai trattamenti  pensionistici  maturati  sulla  base  delle
          anzianita' acquisite presso le gestioni  dell'assicurazione
          generale obbligatoria  di  rispettiva  competenza  e  delle
          normative vigenti per tali gestioni.». 
              - Il  testo  dell'articolo  1,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 2 febbraio 2006, n. 42 (Disposizioni in materia
          di  totalizzazione   dei   periodi   assicurativi.),   come
          modificato dal presente decreto, e' il seguente: 
              «Art. 1  (Totalizzazione  ai  fini  della  pensione  di
          vecchiaia e di anzianita'). - 1. Ferme restando le  vigenti
          disposizioni  in  materia  di  ricongiunzione  dei  periodi
          assicurativi,  agli  iscritti  a  due  o  piu'   forme   di
          assicurazione obbligatoria  per  invalidita',  vecchiaia  e
          superstiti,   alle   forme   sostitutive,   esclusive    ed
          esonerative   della   medesima,    nonche'    alle    forme
          pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti  di  cui  al
          decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509,  e  al  decreto
          legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e al soppresso  Fondo
          previdenziale   ed   assistenziale   degli    spedizionieri
          doganali,  che  non  siano  gia'  titolari  di  trattamento
          pensionistico autonomo presso una delle predette  gestioni,
          e' data facolta' di cumulare, i  periodi  assicurativi  non
          coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione.
          Tra le forme assicurative obbligatorie di  cui  al  periodo
          precedente sono altresi' ricomprese la gestione separata di
          cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
          335, e il Fondo di previdenza del clero e dei  ministri  di
          culto   delle   confessioni   religiose    diverse    dalla
          cattolica.».