Art. 2 Soppresso fondo spedizionieri doganali 1. La quota di pensione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 16 luglio 1997, n. 230 e' erogata dall'INPS al compimento del sessantaseiesimo anno di eta'. 2. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, dopo le parole: «decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103,» sono inserite le seguenti: «e al soppresso Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali,».
Note all'art. 2: - Il testo dell'articolo 2, comma 1, della legge 16 luglio 1997, n. 230 (Soppressione del Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali), e' il seguente: «Art. 2 (Trattamento per i soggetti gia' iscritti all'assicurazione generale obbligatoria). - 1. Per gli spedizionieri doganali gia' iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i titolari di posizioni assicurative presso il soppresso Fondo ancorche' cancellati dal Fondo medesimo con diritto a prestazione differibile nonche' per i soggetti iscritti alla Gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , e' conservata la quota di pensione maturata sulla base delle anzianita' assicurative acquisite presso il soppresso Fondo al 31 dicembre 1997. Tali quote sono erogate dall'INPS secondo la tabella A, sezione uomini, allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in aggiunta ai trattamenti pensionistici maturati sulla base delle anzianita' acquisite presso le gestioni dell'assicurazione generale obbligatoria di rispettiva competenza e delle normative vigenti per tali gestioni.». - Il testo dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42 (Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi.), come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 1 (Totalizzazione ai fini della pensione di vecchiaia e di anzianita'). - 1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi, agli iscritti a due o piu' forme di assicurazione obbligatoria per invalidita', vecchiaia e superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonche' alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e al soppresso Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali, che non siano gia' titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una delle predette gestioni, e' data facolta' di cumulare, i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione. Tra le forme assicurative obbligatorie di cui al periodo precedente sono altresi' ricomprese la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e il Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.».