Art. 3 Pensionamento anticipato per lavoratori di aziende in crisi - Poligrafici 1. All'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «almeno 384 contributi mensili ovvero 1664 contributi settimanali di cui, rispettivamente, alle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488» sono sostituite dalle seguenti: «almeno 35 anni di anzianita' contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2014, 36 anni di anzianita' contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 37 anni di anzianita' contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2018»; b) le parole: «sulla base dell'anzianita' contributiva aumentata di un periodo pari a 3 anni» sono soppresse; c) le parole: «l'anzianita' contributiva non puo' comunque risultare superiore a 35 anni;» sono soppresse.
Note all'art. 3: - Il testo dell'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni (Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria), come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 37 (Esodo e prepensionamento). - 1. Ai lavoratori di cui ai precedenti articoli e' data facolta' di optare, entro sessanta giorni dall'ammissione al trattamento di cui all'articolo 35 ovvero, nel periodo di godimento del trattamento medesimo, entro sessanta giorni dal maturare delle condizioni di anzianita' contributiva richiesta, per i seguenti trattamenti: a) per i lavoratori poligrafici, limitatamente al numero di unita' ammesse dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale: trattamento di pensione per coloro che possano far valere nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti almeno 35 anni di anzianita' contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2014, 36 anni di anzianita' contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 37 anni di anzianita' contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2018; i periodi di sospensione per i quali e' ammesso il trattamento di cui al citato articolo 35 sono riconosciuti utili d'ufficio secondo quanto previsto dalla presente lettera.».