Art. 3 
 
 
               Pensionamento anticipato per lavoratori 
                  di aziende in crisi - Poligrafici 
 
  1. All'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981,
n. 416,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a)  le  parole:  «almeno  384  contributi  mensili  ovvero   1664
contributi settimanali di cui, rispettivamente, alle tabelle  A  e  B
allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27  aprile  1968,
n. 488» sono sostituite dalle seguenti: «almeno 35 anni di anzianita'
contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2014, 36 anni  di  anzianita'
contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 37 anni di  anzianita'
contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2018»; 
    b) le parole: «sulla base dell'anzianita' contributiva  aumentata
di un periodo pari a 3 anni» sono soppresse; 
    c)  le  parole:  «l'anzianita'  contributiva  non  puo'  comunque
risultare superiore a 35 anni;» sono soppresse. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Il testo dell'articolo 37, comma 1, lettera a), della
          legge 5 agosto 1981,  n.  416  e  successive  modificazioni
          (Disciplina  delle  imprese  editrici  e  provvidenze   per
          l'editoria), come modificato dal presente  decreto,  e'  il
          seguente: 
              «Art. 37 (Esodo e prepensionamento). - 1. Ai lavoratori
          di cui ai precedenti articoli e' data facolta'  di  optare,
          entro sessanta giorni dall'ammissione al trattamento di cui
          all'articolo  35  ovvero,  nel  periodo  di  godimento  del
          trattamento medesimo, entro sessanta  giorni  dal  maturare
          delle condizioni di anzianita' contributiva richiesta,  per
          i seguenti trattamenti: 
                a) per i  lavoratori  poligrafici,  limitatamente  al
          numero di unita' ammesse dal Ministero del lavoro  e  della
          previdenza sociale: trattamento di pensione per coloro  che
          possano   far   valere   nella    assicurazione    generale
          obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti
          almeno 35 anni di anzianita' contributiva a  decorrere  dal
          1° gennaio 2014,  36  anni  di  anzianita'  contributiva  a
          decorrere dal 1° gennaio  2016  e  37  anni  di  anzianita'
          contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2018; i periodi  di
          sospensione per i quali e' ammesso il trattamento di cui al
          citato  articolo  35  sono  riconosciuti  utili   d'ufficio
          secondo quanto previsto dalla presente lettera.».