Art. 4 
 
 
              Personale viaggiante addetto ai pubblici 
                        servizi di trasporto 
 
  1. All'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo  29
giugno 1996, n. 414, e successive modificazioni, le parole: «ai sensi
dell'articolo 5, del decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  503»
sono sostituite dalle  seguenti:  «al  raggiungimento  del  requisito
anagrafico ridotto di cinque anni rispetto a quello tempo  per  tempo
in vigore nel regime generale obbligatorio». 
  2. All'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 29 giugno 1996,
n. 414, e successive modificazioni, il primo periodo e' soppresso. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Il testo dell'articolo 3,  comma  1,  lettera  b),  e
          comma 6 del decreto legislativo  29  giugno  1996,  n.  414
          (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, commi 70  e
          71, della legge 28 dicembre 1995, n.  549,  in  materia  di
          soppressione del  Fondo  di  previdenza  per  il  personale
          addetto ai pubblici servizi  di  trasporto),  e  successive
          modificazioni, come modificato dal presente decreto, e'  il
          seguente: 
              «Art.  3  (Regime  pensionistico  degli   iscritti   al
          soppresso Fondo di  previdenza  del  personale  addetto  ai
          pubblici servizi di trasporto al 31 dicembre  1995).  -  1.
          Per i soggetti di cui all'art. 1, comma 2, e'  prevista  la
          possibilita'   di   liquidare   i   seguenti    trattamenti
          pensionistici: 
                a)  pensione  di  vecchiaia,  di  invalidita'  e   ai
          superstiti secondo la normativa vigente nel Fondo  pensioni
          lavoratori dipendenti; 
                b) per il  solo  personale  viaggiante,  pensione  di
          vecchiaia,  al  raggiungimento  del  requisito   anagrafico
          ridotto di cinque anni rispetto a quello tempo per tempo in
          vigore nel regime generale obbligatorio; 
                c) pensione di invalidita' specifica ai  sensi  degli
          articoli 12, primo comma, lettera a), e  13,  primo  comma,
          lettere a) e b), della legge 28 luglio 1961, n. 830 ; 
                d) pensione di anzianita'. 
              2. In caso di liquidazione delle prestazioni di cui  al
          comma  1,  lettera  a),   l'importo   della   pensione   e'
          determinato dalla somma: 
                a) della quota di pensione corrispondente all'importo
          relativo alle anzianita' contributive acquisite  nel  Fondo
          di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi  di
          trasporto anteriormente al 1° gennaio 1996,  calcolato  con
          riferimento alla data di decorrenza della pensione  secondo
          la normativa vigente presso il soppresso Fondo che resta  a
          tal fine confermata in via transitoria; 
                b) della quota di pensione corrispondente all'importo
          del  trattamento  pensionistico  relativo  alle  anzianita'
          contributive acquisite presso il Fondo pensioni  lavoratori
          dipendenti, calcolato secondo le  norme  dell'assicurazione
          generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. 
              3. In caso di liquidazione delle prestazioni di cui  al
          comma 1, lettere b), c)  e  d),  i  periodi  di  anzianita'
          contributiva    maturati    nell'assicurazione     generale
          obbligatoria anteriormente al  1°  gennaio  1996  non  sono
          considerati utili ai fini della maturazione del diritto  al
          trattamento  pensionistico.  Nei  suddetti  casi  l'importo
          della pensione e' determinato dalla somma: 
                a) della quota di pensione corrispondente all'importo
          relativo alle anzianita' contributive acquisite  nel  Fondo
          di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi  di
          trasporto anteriormente al 1° gennaio 1996,  calcolato  con
          riferimento alla data di decorrenza della pensione  secondo
          la normativa vigente presso il soppresso Fondo che resta  a
          tal fine confermata in via transitoria; 
                b) della quota di pensione corrispondente all'importo
          del  trattamento  pensionistico  relativo  alle  anzianita'
          contributive acquisite presso il Fondo pensioni  lavoratori
          dipendenti a  decorrere  dal  1°  gennaio  1996,  calcolato
          secondo le norme dell'assicurazione  generale  obbligatoria
          per i lavoratori dipendenti. 
              4. Nei casi di liquidazione delle prestazioni di cui al
          comma 3, i periodi di  contribuzione  esistenti  nel  Fondo
          pensione lavoratori dipendenti anteriormente al 1°  gennaio
          1996 danno luogo, al compimento dell'eta' prevista  per  la
          corresponsione del  trattamento  di  vecchiaia  secondo  le
          norme in vigore tempo per  tempo  nel  Fondo  stesso,  alla
          riliquidazione   del    trattamento    pensionistico,    da
          effettuarsi sulla base della retribuzione utilizzata per la
          liquidazione della quota di pensione di  cui  al  comma  2,
          lettera  b),  rivalutata  secondo  i  coefficienti  di  cui
          all'art. 3, comma 5, del decreto  legislativo  30  dicembre
          1992, n. 503 . 
              5. L'importo complessivo dei trattamenti  pensionistici
          di cui  al  comma  1,  da  liquidarsi  in  base  al  metodo
          retributivo,  non  puo'  in  ogni  caso  superare  il  piu'
          favorevole tra i seguenti due importi: 
                90  per   cento   della   retribuzione   pensionabile
          determinata ai fini del calcolo della quota di pensione  di
          cui al comma 2, lettera a); 
                80  per   cento   della   retribuzione   pensionabile
          determinata secondo le norme in  vigore  nell'assicurazione
          generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. 
              6. Restano altresi' confermate le disposizioni  di  cui
          all'art. 1, comma 3, del medesimo  decreto  legislativo  30
          dicembre  1992,  n.  503  ,  in  conseguenza   dell'opzione
          esercitata dall'iscritto ai sensi dell'art. 6  della  legge
          29 dicembre 1990, n. 407 , e dell'art. 6 del  decreto-legge
          22 dicembre 1981, n. 791 , convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54. 
              7. Fino all'attuazione della normativa  in  materia  di
          lavori usuranti prevista dall'art. 1, commi 34,  35,  36  e
          37, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , per i lavoratori di
          cui all'art. 1, comma 2, lettere a)  e  b),  continuano  ad
          applicarsi le disposizioni di cui all'art. 12, primo comma,
          lettera a), della legge 28 luglio 1961, n.  830  ,  con  le
          modalita'   di   accertamento   dell'invalidita'   previste
          dall'art. 9, secondo e terzo comma, del  regio  decreto  30
          settembre 1920, n. 1538 , e dall'art.  29  dell'allegato  A
          del regio decreto 8  gennaio  1931,  n.  148  ,  e  di  cui
          all'art. 13, primo comma, lettere a)  e  b),  della  citata
          legge n. 830 del 1961 e all'art. 2 della  legge  12  luglio
          1988, n. 270. 
              La  decorrenza  delle  pensioni  liquidate  secondo  le
          predette disposizioni e' fissata dal primo giorno del  mese
          successivo alla data di esonero dal servizio dell'iscritto. 
              8. Le pensioni liquidate in conseguenza  di  infortunio
          sul lavoro o  malattia  professionale  sono  soggette  alle
          disposizioni di cui all'art. 1, comma  43,  della  legge  8
          agosto 1995, n. 335, in materia di incumulabilita'  con  la
          rendita eventualmente corrisposta  dall'Istituto  nazionale
          contro gli infortuni sul lavoro  (INAIL)  per  il  medesimo
          evento invalidante. 
              9. Per  le  forme  di  invalidita'  diverse  da  quelle
          disciplinate dagli articoli 12, primo comma, lettera a),  e
          13, primo comma, lettere a) e b),  della  legge  28  luglio
          1961,   n.    830,    si    applicano    le    disposizioni
          dell'assicurazione generale obbligatoria. 
              10. Per i soggetti di  cui  all'art.  1,  comma  2,  in
          alternativa a quanto disposto  dal  presente  articolo,  e'
          confermata la possibilita' di utilizzare, secondo le  norme
          che disciplinano il diritto e la misura dei trattamenti  di
          pensione previsti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti,
          tutti i  periodi  contributivi  provenienti  dal  soppresso
          Fondo di  previdenza  del  personale  addetto  ai  pubblici
          servizi di trasporto, nonche' quelli acquisiti nello stesso
          Fondo  pensioni  lavoratori  dipendenti  precedentemente  e
          successivamente al 1° gennaio 1996.».