Art. 5 
 
 
                        Lavoratori marittimi 
 
  1. Relativamente ai casi di cui all'articolo 4,  commi  2,  lettera
c), e 3, della legge 26 luglio 1984, n. 413, il diritto alla pensione
di vecchiaia si consegue al raggiungimento del  requisito  anagrafico
ridotto di cinque anni rispetto a quello tempo per  tempo  in  vigore
nel regime generale obbligatorio. 
  2. All'articolo 31 della legge 26 luglio 1984, n. 413,  le  parole:
«cinquantacinquesimo anno di eta'» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«cinquantaseiesimo  anno  di  eta'  fino   al   31   dicembre   2015,
cinquantasettesimo  anno  di  eta'  fino  al  31  dicembre   2017   e
cinquantottesimo anno di eta' a decorrere dal 1° gennaio 2018». 
 
          Note all'art. 5: 
              - Il testo dell'articolo 4, commi 2, lettera  c),  e  3
          della  legge  26  luglio  1984,   n.   413   (Riordinamento
          pensionistico dei lavoratori marittimi), e' il seguente: 
              «Art.  4  (Iscrizione  dei  lavoratori  marittimi  alle
          assicurazioni generali obbligatorie gestite dell'Istituto).
          - 1. I lavoratori marittimi  gia'  iscritti  alla  Gestione
          marittimi o alla Cassa speciale della soppressa Cassa  sono
          iscritti, a far tempo dal 1° gennaio  1980,  esclusivamente
          alle assicurazioni  generali  obbligatorie  ed  alla  Cassa
          unica assegni familiari gestite dall'Istituto. 
              2.  Dalla  stessa  data  sono  altresi'  iscritti  alle
          predette assicurazioni tutti  i  lavoratori  marittimi  che
          esercitano la navigazione  a  scopo  professionale  e  che,
          secondo la normativa precedentemente in  vigore,  avrebbero
          avuto titolo all'iscrizione alle  indicate  Gestioni  della
          soppressa Cassa e, in particolare: 
                a) le persone di nazionalita'  italiana  o  straniera
          che compongono, ai sensi di legge, l'equipaggio delle  navi
          munite di carte di bordo o di documenti equiparati; 
                b) le persone assunte con contratto  di  arruolamento
          che  prestano  servizio   sui   galleggianti,   aventi   le
          caratteristiche di cui al successivo  articolo  5,  lettera
          e), a condizione che  risultino  iscritte  nelle  matricole
          della gente di mare di prima, seconda o terza categoria; 
                c) i piloti  del  pilotaggio  marittimo,  riuniti  in
          corporazioni, di cui agli articoli 86 e seguenti del codice
          della navigazione; 
                d) i civili imbarcati su navi militari,  in  qualita'
          di cuochi, di domestici borghesi e di  panettieri,  esclusi
          quelli iscritti al ruolo ai sensi della legge 5 marzo 1961,
          n. 90; 
                e)  il   personale   imbarcato   con   contratto   di
          arruolamento su navi e galleggianti dello Stato, aventi  la
          caratteristiche di cui al successivo  articolo  5,  lettera
          e), a condizione che risulti iscritto nelle matricole della
          gente di mare di prima, di seconda o  di  terza  categoria,
          escluso quello iscritto al  ruolo  ai  sensi  della  citata
          legge 5 marzo 1961, n. 90; 
                f)  il  personale  volontario  del  Corpo   equipaggi
          militari marittimi (CEMM) durante il periodo  intercorrente
          tra la fine del servizio corrispondente alla ferma di  leva
          ed il compimento della ferma sessennale  o  triennale,  nel
          caso previsto dall'articolo 21 della legge 10 giugno  1964,
          n. 447, e durante le ferme annuali e le  rafferme  biennali
          di cui agli articoli 13 della legge 27  novembre  1956,  n.
          1368, e 2 della legge 10 giugno 1964, n. 447; 
                g) le persone componenti l'equipaggio  delle  navi  e
          delle imbarcazioni da diporto, aventi le caratteristiche di
          cui al successivo articolo 5, lettere c) e  d),  munite  di
          carte di bordo, fatta eccezione per coloro  che  non  siano
          stati imbarcati con contratto di arruolamento; 
                h) gli allievi di Istituti  nautici  imbarcati  sulle
          navi adibite a corsi per il  conseguimento  dei  titoli  di
          abilitazione ai servizi di coperta o di macchina ovvero  di
          radiotelegrafia; 
                i) il personale in  ruolo  organico  appartenente  ai
          servizi amministrativi ed  allo  stato  maggiore  navigante
          dipendente dalle societa' esercenti linee di navigazione di
          preminente interesse nazionale e  dalle  aziende  esercenti
          servizi marittimi sovvenzionati, di  cui  all'articolo  58,
          primo comma; della legge 27 luglio 1967, n. 658. 
              3. A decorrere dall'entrata in  vigore  della  presente
          legge sono iscritti, altresi', alle assicurazioni  indicate
          dal  precedente  primo  comma  i  marittimi  abilitati   al
          pilotaggio ai  sensi  dell'articolo  96  del  codice  della
          navigazione.». 
              - Il testo dell'articolo 31 della citata legge  n.  413
          del 1984, come  modificato  dal  presente  decreto,  e'  il
          seguente: 
              «Art.  31  (Eta'  di  pensionamento   per   particolari
          categorie). - 1. I lavoratori marittimi possono ottenere la
          pensione  anticipata  di  vecchiaia,  al   compimento   del
          cinquantaseiesimo anno di eta' fino al  31  dicembre  2015,
          cinquantasettesimo anno di eta' fino al 31 dicembre 2017  e
          cinquantottesimo anno di eta' a decorrere  dal  1°  gennaio
          2018, purche' facciano valere  millequaranta  settimane  di
          contribuzione  -  esclusi  i   periodi   assicurativi   non
          corrispondenti ad attivita' di navigazione - accreditata ai
          sensi  della  presente  legge   nonche'   della   normativa
          preesistente, di cui almeno cinquecentoventi  settimane  di
          effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione
          radiotelegrafica di bordo. 
              2. Ai fini del conseguimento dei requisiti  di  cui  al
          comma precedente i servizi militari sono considerati  utili
          e valutati secondo la normativa vigente  nell'assicurazione
          generale  obbligatoria  e  tenendo  conto   del   beneficio
          previsto dall'articolo 23 della presente legge. 
              3.  La  pensione  di  cui  al  presente   articolo   e'
          equiparata, a tutti gli effetti, alla pensione di vecchiaia
          prevista dalla predetta assicurazione generale obbligatoria
          e   spetta   ai   superstiti    in    base    alle    norme
          dell'assicurazione stessa.».