Art. 5 Lavoratori marittimi 1. Relativamente ai casi di cui all'articolo 4, commi 2, lettera c), e 3, della legge 26 luglio 1984, n. 413, il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue al raggiungimento del requisito anagrafico ridotto di cinque anni rispetto a quello tempo per tempo in vigore nel regime generale obbligatorio. 2. All'articolo 31 della legge 26 luglio 1984, n. 413, le parole: «cinquantacinquesimo anno di eta'» sono sostituite dalle seguenti: «cinquantaseiesimo anno di eta' fino al 31 dicembre 2015, cinquantasettesimo anno di eta' fino al 31 dicembre 2017 e cinquantottesimo anno di eta' a decorrere dal 1° gennaio 2018».
Note all'art. 5: - Il testo dell'articolo 4, commi 2, lettera c), e 3 della legge 26 luglio 1984, n. 413 (Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi), e' il seguente: «Art. 4 (Iscrizione dei lavoratori marittimi alle assicurazioni generali obbligatorie gestite dell'Istituto). - 1. I lavoratori marittimi gia' iscritti alla Gestione marittimi o alla Cassa speciale della soppressa Cassa sono iscritti, a far tempo dal 1° gennaio 1980, esclusivamente alle assicurazioni generali obbligatorie ed alla Cassa unica assegni familiari gestite dall'Istituto. 2. Dalla stessa data sono altresi' iscritti alle predette assicurazioni tutti i lavoratori marittimi che esercitano la navigazione a scopo professionale e che, secondo la normativa precedentemente in vigore, avrebbero avuto titolo all'iscrizione alle indicate Gestioni della soppressa Cassa e, in particolare: a) le persone di nazionalita' italiana o straniera che compongono, ai sensi di legge, l'equipaggio delle navi munite di carte di bordo o di documenti equiparati; b) le persone assunte con contratto di arruolamento che prestano servizio sui galleggianti, aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 5, lettera e), a condizione che risultino iscritte nelle matricole della gente di mare di prima, seconda o terza categoria; c) i piloti del pilotaggio marittimo, riuniti in corporazioni, di cui agli articoli 86 e seguenti del codice della navigazione; d) i civili imbarcati su navi militari, in qualita' di cuochi, di domestici borghesi e di panettieri, esclusi quelli iscritti al ruolo ai sensi della legge 5 marzo 1961, n. 90; e) il personale imbarcato con contratto di arruolamento su navi e galleggianti dello Stato, aventi la caratteristiche di cui al successivo articolo 5, lettera e), a condizione che risulti iscritto nelle matricole della gente di mare di prima, di seconda o di terza categoria, escluso quello iscritto al ruolo ai sensi della citata legge 5 marzo 1961, n. 90; f) il personale volontario del Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM) durante il periodo intercorrente tra la fine del servizio corrispondente alla ferma di leva ed il compimento della ferma sessennale o triennale, nel caso previsto dall'articolo 21 della legge 10 giugno 1964, n. 447, e durante le ferme annuali e le rafferme biennali di cui agli articoli 13 della legge 27 novembre 1956, n. 1368, e 2 della legge 10 giugno 1964, n. 447; g) le persone componenti l'equipaggio delle navi e delle imbarcazioni da diporto, aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 5, lettere c) e d), munite di carte di bordo, fatta eccezione per coloro che non siano stati imbarcati con contratto di arruolamento; h) gli allievi di Istituti nautici imbarcati sulle navi adibite a corsi per il conseguimento dei titoli di abilitazione ai servizi di coperta o di macchina ovvero di radiotelegrafia; i) il personale in ruolo organico appartenente ai servizi amministrativi ed allo stato maggiore navigante dipendente dalle societa' esercenti linee di navigazione di preminente interesse nazionale e dalle aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati, di cui all'articolo 58, primo comma; della legge 27 luglio 1967, n. 658. 3. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono iscritti, altresi', alle assicurazioni indicate dal precedente primo comma i marittimi abilitati al pilotaggio ai sensi dell'articolo 96 del codice della navigazione.». - Il testo dell'articolo 31 della citata legge n. 413 del 1984, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 31 (Eta' di pensionamento per particolari categorie). - 1. I lavoratori marittimi possono ottenere la pensione anticipata di vecchiaia, al compimento del cinquantaseiesimo anno di eta' fino al 31 dicembre 2015, cinquantasettesimo anno di eta' fino al 31 dicembre 2017 e cinquantottesimo anno di eta' a decorrere dal 1° gennaio 2018, purche' facciano valere millequaranta settimane di contribuzione - esclusi i periodi assicurativi non corrispondenti ad attivita' di navigazione - accreditata ai sensi della presente legge nonche' della normativa preesistente, di cui almeno cinquecentoventi settimane di effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo. 2. Ai fini del conseguimento dei requisiti di cui al comma precedente i servizi militari sono considerati utili e valutati secondo la normativa vigente nell'assicurazione generale obbligatoria e tenendo conto del beneficio previsto dall'articolo 23 della presente legge. 3. La pensione di cui al presente articolo e' equiparata, a tutti gli effetti, alla pensione di vecchiaia prevista dalla predetta assicurazione generale obbligatoria e spetta ai superstiti in base alle norme dell'assicurazione stessa.».